Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 08/08/1998 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Apertura al credito). |
Art. 2. (Deroga normativa). |
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.2.48 - L.R. 8 agosto 1998, n. 13. [1]
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale.
(B.U. 11 agosto 1998, n. 32 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Apertura al credito). [2]
1. Per il pagamento delle somme concernenti l'affidamento di opere pubbliche di interesse regionale e delle somme conseguenti all'emissione dei certificati di pagamento per la realizzazione delle medesime opere, il direttore generale o il dirigente del servizio competente, se delegato, può decretare aperture di credito a favore dei funzionari delegati individuati con il provvedimento che dispone la realizzazione di ciascuna opera.
Art. 2. (Deroga normativa).
1. La disposizione contenuta nell'art. 1 della presente legge costituisce deroga al disposto dell'art. 69 della
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della