Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 16/02/1996 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e della spesa). |
Art. 2. (Disavanzo di bilancio). |
Art. 3. (Anticipazioni e fondo di riserva di cassa). |
Art. 4. (Sanità). |
Art. 5. (Trasporti). |
Art. 6. (Quantificazione di spese). |
Art. 7. (Applicazione dell'avanzo presunto del 1995). |
Art. 8. (Schede allegate al bilancio pluriennale). |
Art. 9. (Clausola d'urgenza). |
§ 5.2.28 – L.R. 16 febbraio 1996, n. 2. [1]
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998.
(B.U. 17 febbraio 1996, n. 7 – S.O. n. 1).
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e della spesa).
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1996 rispettivamente in L. 51.391.025.226.874 e in L. 67.240.211.479.352 giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1996 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in L. 51.391.025.226.874 e in lire 67.240.211.479.352 giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.
3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'art. 37 della
4. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della
5. E' altresì approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1996-1998 allegato alla presente legge.
Art. 2. (Disavanzo di bilancio).
1. Il disavanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1996, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'art. 38 della
2. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 12% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15.
3. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al comma precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. La giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi.
5. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° luglio 1996.
6. L'onere derivante dall'ammortamento semestrale dei mutui sopraddetti, valutato in L. 72,65 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, è posto a carico dei capitoli 5.1.1.1.541 e 5.1.1.1.668, iscritti nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1996.
7. Per gli esercizi successivi il relativo onere trova copertura nel bilancio pluriennale all'obiettivo 5.1.1.
Art. 3. (Anticipazioni e fondo di riserva di cassa).
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 45 della
2. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte ai capitoli 5.2.1427, 3537 e 5.1.2.1.1428, 3540.
3. Quale onere degli interessi passivi connessi alle predette anticipazioni è altresì autorizzata la spesa complessiva di L. 25.000.000.000, di cui L. 15.000.000.000 riguardanti il settore sanitario iscritti al capitolo 5.1.2.1.3539 e L. 10.000.000.000 iscritti al capitolo 5.1.2.1.540.
4. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 1996 in L. 4.199.582.004.216 ed iscritto al capitolo 5.3.1.1.736.
Art. 4. (Sanità).
1. Le entrate e le spese per il finanziamento, anno 1996, del servizio sanitario regionale sono iscritte nello stato di previsione delle entrate su due appositi capitoli classificati al titolo 1, categoria 2, e nello stato di previsione delle spese in appositi capitoli che ne identificano la destinazione economica.
2. La giunta regionale è autorizzata a ripartire detto finanziamento con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale.
3. La giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti trimestrali, in pendenza dei provvedimenti di cui al secondo comma, comunque nel limite complessivo di 1/4 delle entrate previste per il finanziamento del servizio sanitario regionale.
4. La giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle USSL e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 1996, alla competenza regionale.
5. Qualora nel corso dell'anno 1996 tali attività vengano trasferite alle USSL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza.
6. La giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 1,
A) In entrata:
1) L. 9.986.390 milioni per i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale attribuiti alla regione;
2) L. 3.651.982 milioni corrispondenti alla prevista quota integrativa del fondo sanitario nazionale da assegnare alla Regione;
B) In spesa:
1) L. 11.988.372 milioni per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario iscritte ai capitoli: 2.3.1.1.4088, 4089 e 4090.
2) L. 1.650.000 milioni per l'effettuazione degli interventi diretti della Regione di cui al precedente sesto comma in materia sanitaria, iscritti ai capitoli: 2.3.5.1.3615, 2.3.8.1.3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601 e 3775.
8. Tra i capitoli di cui al precedente comma sono autorizzati per l'esercizio 1996 variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies della
Art. 5. (Trasporti).
1. La giunta regionale è autorizzata a ripartire lo stanziamento previsto al capitolo 4.2.1.1.4141 dello stato di previsione delle spese per il finanziamento del trasporto pubblico regionale con proprie deliberazioni tra gli enti che nel territorio regionale esercitano il servizio stesso.
2. La giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti trimestrali, in pendenza dei provvedimenti di cui al comma precedente, comunque nel limite complessivo di 1/4 dello stanziamento previsto per il finanziamento del settore dei pubblici trasporti.
Art. 6. (Quantificazione di spese).
1. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del primo comma dell'art. 22 della
2. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all'allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 1996 nell'importo risultante nel medesimo elenco B.
3. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della
Art. 7. (Applicazione dell'avanzo presunto del 1995).
1. E' autorizzata l'iscrizione di L. 44.000.000.000 in conto avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1995.
2. L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato alla copertura finanziaria delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali di cui L. 40.000.000.000 per le «Anticipazioni regionali per l'attuazione del progetto obiettivo Anziani», L. 3.000.000.000 per i «Contributi ad imprese artigiane promosse da giovani per la realizzazione di attività imprenditoriali autonome», L. 1.000.000.000 per le «Spese per il piano regionale delle acque».
3. E' altresì autorizzata ai sensi dell'art. 50, secondo comma, e dell'art. 70 bis della legge regionale di contabilità, la reiscrizione in conto competenza 1996 della somma complessiva di L. 22.584.850.590, corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese relative a contributi in annualità sui seguenti capitoli:
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Capitolo Stanziamento |
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1.4.4.2.2577 3.806.040 |
1.4.4.2.2578 19.102.297 |
3.2.1.2.589 1.220.981.223 |
3.2.1.2.1162 116.597.772 |
3.2.1.2.1305 1.417.108.467 |
3.2.1.2.2120 230.613.900 |
3.2.1.2.2198 4.744.966.855 |
3.2.1.2.2296 2.965.692.080 |
3.2.1.2.2381 8.882.834.850 |
3.2.1.2.2439 38.277.460 |
3.2.1.2.2944 48.942.035 |
3.2.1.2.2945 72.745.480 |
3.2.1.2.3157 667.865.125 |
3.2.1.2.3158 752.013.548 |
3.2.1.2.3363 428.531.573 |
3.2.1.2.3364 221.307.589 |
3.4.5.2.3108 731.850.000 |
4.3.7.2.1771 21.614.296 |
Totale L. 22.584.850.590 |
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Art. 8. (Schede allegate al bilancio pluriennale).
1. Ai sensi di quanto previsto dai commi quarto e quinto dell'art. 9 della
1) Anziani - handicappati
2) Beni culturali - spettacolo
3) Viabilità primaria
4) Montagna
5) Trattamento rifiuti
6) Viabilità minore
Art. 9. (Clausola d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 2 della