Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 tributi regionali |
Data: | 02/09/1983 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le tariffe annesse alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61, sono aumentate nel modo seguente |
Art. 2. Clausola d'urgenza. |
§ 5.1.11 – L.R. 2 settembre 1983, n. 69. [1]
Aumento degli importi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla tariffa allegata alla L.R. 12 novembre 1982, n. 61.
(B.U. 7 settembre 1983, n. 36 – S.O. n. 1).
1. Le tariffe annesse alla
Tabella A |
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Canone |
N. ---------------------- |
d'ord. Oggetto della concessione Tassa Tariffa Canone |
unitaria minimo |
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Importo per metro |
quadrato |
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1 Occupazione del suolo 13.000 |
NOTA: Appartengono a questa voce le |
occupazioni con impianti di qualsiasi |
genere (chioschi, edicole, binari, |
passi carrabili, con tavoli, sedie, |
vasi e cassette con fiori, ecc.) di |
sede stradale, banchine, cunette, |
scarpate, piazzuole, piazze nonché le |
aree private gravate da servitù di |
pubblico passaggio. |
La tassa è commisurata dall'effettiva |
superficie occupata. |
La tassa è ridotta al 50 per cento |
per i passi carrabili da adibire a |
qualsiasi destinazione. |
La tassa non si applica per i passi |
carrabili quando essi siano unici ed |
indispensabili per l'accesso alle |
case rurali ed ai fondi rustici. |
I contribuenti possono liberarsi in |
qualsiasi tempo dell'onere della |
tassa per le occupazioni di passi |
carrabili, mediante il versamento |
di una somma uguale a venti annualità |
del tributo medesimo. |
La tassa relativa alle concessioni |
per l'occupazione di aree pubbliche |
situate ad una quota altimetrica |
superiore a 2.000 metri s.l.m. è |
ridotta al 20 per cento [2]. |
|
2 a) Occupazione di spazio soprastante |
e sottostante 6.500 |
b) Balconi, verande e simili infissi 1.300 |
NOTA: Appartengono alla voce a) i |
sovrappassi di strade private regionali |
e le occupazioni di suolo stradale con |
pozzetti muniti di chiusini per |
condutture in genere. |
Appartengono alla voce b) i balconi, |
le verande e simili infissi di |
carattere stabile soprastanti ad aree |
pubbliche ovvero su aree private |
gravanti di pubblico passaggio che |
abbiano almeno una superficie |
superiore a quattro metri quadrati. |
Nella locuzione «simili infissi di |
carattere stabile» debbono ricondursi |
anche le tende e i tendoni con sostegni |
stabilmente infissi al fabbricato e, |
quindi, per durata superiore all'anno. |
La tassa è commisurata all'effettiva |
superficie occupata. |
La tassa non si applica per i «simili |
infissi di carattere stabile» di cui |
al precedente terzo comma. |
I contribuenti possono liberarsi in |
qualsiasi tempo dell'onere della tassa |
per balconi e verande, mediante il |
versamento di una somma uguale a venti |
annualità del tributo medesimo. |
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Importo per impianto |
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3 Occupazione del suolo e sottosuolo per |
impianto ed esercizio di distribuzione |
di carburante |
a) con serbatoio di capacità non |
superiore a litri 3.000 5.200 6.000 |
b) senza serbatoio 1.300 3.000 |
NOTA: Per distributore senza serbatoio |
si intende quella occupazione fatta |
con carrelli mobili per la |
distribuzione di carburanti e |
lubrificanti non raccordati a serbatoi |
collocati sul suolo. |
Per serbatoi aventi la capacità |
superiore a 3.000 litri sia la tassa |
che il canone aumentano di un quinto |
per ogni 1.000 litri o frazione di |
1.000 litri. |
Per i distributori muniti di due o |
più serbatoi, la tassa ed il canone, |
nella misura sopra stabilita, viene |
applicata con riferimento alla |
capacità di un solo serbatoio, che |
sarà quello minore nel caso che essi |
siano di differente capacità; tale |
tassa è aumentata di un quinto per |
ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 |
litri degli altri serbatoi. |
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Importo per metro |
lineare |
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4 Occupazione del sottosuolo: |
a) condutture, cavi ed impianti |
in genere: |
- di diametro inferiore a cm 20 210 50 3.000 |
- di diametro uguale o maggiore a cm 20 420 80 3.000 |
b) condutture di acqua potabile: |
- di diametro inferiore a cm 20 105 30 3.000 |
- di diametro uguale o maggiore a cm 20 210 50 3.000 |
NOTA: La regione che provvede alla |
costruzione di gallerie sotterranee |
per il passaggio delle condutture, |
dei cavi e degli impianti, ha diritto |
di imporre oltre alla tassa annua un |
contributo, una volta tanto, nelle |
spese di costruzione delle gallerie, |
che non può superare complessivamente |
nel massimo il 50 per cento delle |
spese medesime. |
La determinazione del contributo viene |
fissata con deliberazione della giunta |
regionale. |
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Importo per km |
---------------------- |
5 Occupazione mediante condutture aeree: |
a) linee elettriche con sostegni nel |
suolo: |
- con meno di 5 fili 3.640 750 3.000 |
- con 5 fili ed oltre 5.400 1.000 3.000 |
b) linee elettriche senza sostegni |
nel suolo: |
- con meno di 5 fili 2.600 500 3.000 |
- con 5 fili ed oltre 3.900 600 3.000 |
c) linee telefoniche e telegrafiche: |
- con sostegni nel suolo 3.640 750 3.000 |
- senza sostegni nel suolo 2.600 1.000 3.000 |
d) pali a sostegno di linee |
elettriche o telefoniche private, |
infissi entro i limiti della zona |
di rispetto legale prevista dalle |
leggi vigenti 1.000 3.000 |
NOTA: L'unità di misura «chilometrica» |
è indivisibile e non frazionabile anche |
per misurazioni inferiori al chilometro. |
Gli attraversamenti non concernenti la |
stessa linea, sono tassati |
singolarmente, uno per uno, con la |
stessa unità di misura. |
Per le tensioni inferiori a 250 volt e |
per le linee telefoniche industriali, le |
tariffe di cui sopra sono ridotte al 50 |
per cento. |
Sono esenti dalla tassa le linee |
appartenenti all'amministrazione dello |
Stato o in servizio dello Stato. |
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Importo per metro |
quadrato |
---------------------- |
6 Cartelli pubblicitari: 6.500 4.000 |
- pali di sostegno, cadauno 2.000 3.000 |
NOTA: La tassazione comprende oltre |
che le massime sporgenze della |
proiezione anche quella dei |
contrafforti di sostegno. |
|
7 Pontile destinato all'ormeggio di |
imbarcazioni nelle zone portuali: |
a) con appoggio mobile 1.950 29.000 |
b) con appoggio fisso 2.080 32.000 |
c) occupazione area litoranea per |
ormeggio natanti 2.080 32.000 |
NOTA: Se le concessioni sono richieste |
ed utilizzate direttamente da: |
a) enti pubblici per usi di pubblica |
utilità, l'importo del canone è ridotto |
al 10%; |
b) altri enti o associazioni senza fine |
di lucro, uno dei soggetti di cui ai |
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 |
dell'art. 6 della Legge 17 maggio 1983, |
n. 217 concernente «Legge quadro per il |
turismo e interventi per il |
potenziamento e la qualificazione |
dell'offerta turistica»; uno dei soggetti |
di cui agli artt. 225 e 226 del codice |
della navigazione approvato con R.D. 30 |
marzo 1942, n. 327, nonché uno dei |
soggetti muniti di licenza di tipo A di |
cui all'art. 37 della L.R. 26 maggio 1982, |
n. 25, limitatamente all'unità di |
navigazione adibita esclusivamente a pesca |
professionale risultante dalla licenza di |
navigazione, l'importo del canone è |
ridotto del 50% [3]; |
|
8 Posa di boe [4] 9.100 140.000 |
|
8 bis Occupazione di area portuale per |
ormeggio di unità di navigazione 9.100 15.000 140.000 |
NOTA: ai numeri d'ordine 8 e 8 bis |
si applicano le disposizioni contenute |
nella nota al numero d'ordine 7. |
La tariffa relativa ai numero d'ordine |
8 bis si ottiene moltiplicando la |
tariffa unitaria per il modulo del |
natante. Il modulo del natante espresso |
in m² si ottiene moltiplicando la |
lunghezza fuori tutto per la larghezza |
fuori tutto. |
La tariffa risultante eccedente quella |
minima si arrotonda alle mille lire |
superiori. |
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Importi |
N. ------------------------- |
d'ord. Oggetto della concessione Unità Tariffa Canone |
di misura unitaria minimo |
------------------------------------------------------------------ |
9 Costruzione distanza minore di |
quella legale: |
- muro di cinta mq 200 3.000 |
- cancellata o rete metallica con |
o senza zoccolo mq 150 3.000 |
- fabbricati mq 400 3.000 |
- marciapiedi mq 200 3.000 |
10 Costruzione a distanza minore di |
quella legale: |
- pilastri isolati cad. 1.000 3.000 |
11 Apertura di fossi o canali entro i |
limiti della zona di rispetto legale |
previsto dalle leggi vigenti m 400 3.000 |
12 Copertura di fossi o canali entro i |
limiti della zona di rispetto legale |
prevista dalle leggi vigenti m 300 3.000 |
13 Balconi in zona di rispetto legale |
prevista dalle leggi vigenti mq 300 3.000 |
NOTA: Il canone è applicabile solo |
se i balconi si trovano ad altezza |
minore di m 4,20 dal piano del |
marciapiede e con sporgenze maggiori |
di m 1,20. |
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Tabella B |
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N. Importo per metro |
d'ord. Oggetto della licenza quadrato |
------------------- |
Tassa |
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1 Occupazione delle pertinenze stradali |
regionali con deposito di materiale di |
qualsiasi genere, banchi di vendita, ponti |
di servizio, stecconate, ecc.: |
- per giorno 60 |
NOTA: L'occupazione deve avere la durata |
inferiore ad un anno. |
2 Accessi temporanei ad edifici o fondi in |
fregio alle strade regionali mediante passi |
carrabili o pedonali attraverso marciapiedi, |
colatori o scarpate |
- per giorno 60 |
NOTA: L'occupazione deve avere la durata |
inferiore ad un anno. |
3 Occupazione di suolo pubblico da parte dei |
produttori agricoli per la vendita diretta |
dei prodotti: |
- per giorno 30 |
NOTA: L'occupazione deve avere la durata |
inferiore ad un anno. |
4 Occupazione di qualsiasi genere di spazi |
soprastanti e sottostanti il suolo pubblico: |
- per giorno 30 |
NOTA: L'occupazione deve avere la durata |
inferiore ad un anno. |
__________________________________________________________________ |
Art. 2. Clausola d'urgenza.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Voce così modificata dalla
[3] Voce così modificata dalla
[4] Numero modificato dalla