§ 4.7.177 - L.R. 12 dicembre 2002 n. 31.
Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:12/12/2002
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco naturale lombardo della Valle del Ticino.
Art. 2.  Ente di gestione.
Art. 3.  Disciplina delle aree a parco naturale.
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 4.7.177 - L.R. 12 dicembre 2002 n. 31. [1]

Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino.

(B.U. 17 dicembre 2002, n. 51 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione del Parco naturale lombardo della Valle del Ticino.

     1. Ai sensi dell'art. 16 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco naturale lombardo della Valle del Ticino.

     2. I confini del parco naturale e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000, denominata "Parco naturale lombardo della Valle del Ticino", allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

 

     Art. 2. Ente di gestione.

     1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio già preposto alla gestione del Parco lombardo della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino) e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 3. Disciplina delle aree a parco naturale.

     1. A norma dell'art. 19, comma 2 bis, della l.r. n. 86/1983, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11, il Consiglio regionale provvede con propria deliberazione ad approvare la disciplina del parco naturale.

     2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001, n. 7/5983 (Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla d.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090. Fino a tale data continuano ad applicarsi, per i predetti ambiti territoriali, le disposizioni della d.g.r. 7/5983/2001.

 

     Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. E’ abrogata la legge regionale 22 marzo 1980, n. 33 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della valle del Ticino).

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Planimetria

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.