Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 12/12/2002 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Parco naturale lombardo della Valle del Ticino. |
Art. 2. Ente di gestione. |
Art. 3. Disciplina delle aree a parco naturale. |
Art. 4. Abrogazione di norme. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 4.7.177 - L.R. 12 dicembre 2002 n. 31. [1]
Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino.
(B.U. 17 dicembre 2002, n. 51 – 1° suppl. ord.).
Art. 1. Istituzione del Parco naturale lombardo della Valle del Ticino.
1. Ai sensi dell'art. 16 ter della
2. I confini del parco naturale e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000, denominata "Parco naturale lombardo della Valle del Ticino", allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.
Art. 2. Ente di gestione.
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio già preposto alla gestione del Parco lombardo della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 10 della
Art. 3. Disciplina delle aree a parco naturale.
1. A norma dell'art. 19, comma 2 bis, della
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001, n. 7/5983 (Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla d.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090. Fino a tale data continuano ad applicarsi, per i predetti ambiti territoriali, le disposizioni della d.g.r. 7/5983/2001.
Art. 4. Abrogazione di norme.
1. E’ abrogata la
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Planimetria
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 205 della