Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 29/11/2002 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione del Parco naturale del Monte Barro). |
Art. 2. (Ente di gestione). |
Art. 3. (Disciplina delle aree a parco naturale). |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 78). |
Art. 5. (Entrata in vigore). |
§ 4.7.176 - L.R. 29 novembre 2002, n. 28. [1]
Istituzione del Parco naturale del Monte Barro.
(B.U. 3 dicembre 2002, n. 49 – 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Istituzione del Parco naturale del Monte Barro).
1. Ai sensi dell’art. 16 ter della
2. I confini del parco naturale e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000, denominata “Parco naturale del Monte Barro”, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.
Art. 2. (Ente di gestione).
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio già preposto alla gestione del Parco del Monte Barro ai sensi dell’art. 3, comma 1, della
Art. 3. (Disciplina delle aree a parco naturale).
1. Ai sensi dell’art. 19, comma 2 bis, della
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla
Art. 4. (Modifiche alla
1. Alla
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 1 dell’art. 1, le parole “Parco Naturale del Monte Barro” sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
c) il titolo dell’Allegato B) è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 5. (Entrata in vigore).
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
N.B. La planimetria generale allegata alla presente legge è allegata al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.49,1 S.O. 1° supplemento ordinario, del 3 dicembre 2002.
[1] Abrogata dall'art. 205 della