Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 16/02/1993 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia). |
Art. 2. (Modifica dell'art. 10, della l.r. 15 settembre 1989, n. 57). |
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 4.7.102 - L.R. 16 febbraio 1993, n. 4. [1]
Proroga e modifica delle norme di salvaguardia di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 "Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi".
(B.U. 20 febbraio 1993, n. 7, 1° suppl ord.).
Art. 1. (Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia).
1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio del parco delle Orobie Valtellinesi di cui all'art. 10 della
2. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall'ente gestore entro il termine di cui al precedente comma, vi provvede la giunta regionale, entro i successivi 180 giorni, in via sostitutiva.
Art. 2. (Modifica dell'art. 10, della
1. L'ultimo alinea della lettera c), IV comma, dell'art. 10 della
(Omissis).
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 205 della