§ 4.7.29 - L.R. 8 settembre 1984, n. 47.
Istituzione del parco del Mincio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:08/09/1984
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Ente di gestione.
Art. 4.  Statuto del consorzio.
Art. 5.  Direttore.
Art. 5 bis.  Personale.
Art. 6.  Formazione del piano territoriale.
Art. 7.  Riserva naturale «Valli del Mincio».
Art. 8.  Norme di salvaguardia.
Art. 9.  Norma transitoria.


§ 4.7.29 - L.R. 8 settembre 1984, n. 47. [1]

Istituzione del parco del Mincio.

(B.U. 12 settembre 1984, n. 37, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Istituzione del parco.

     1. E' istituito il parco naturale del Mincio, ai sensi del titolo II, capo II, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 4, da tabelle con la scritta «Parco del Mincio», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

 

     Art. 3. Ente di gestione.

     1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Bagnolo S. Vito, Sustinente, Roncoferraro, Porto Mantovano, Marmirolo e la provincia di Mantova.

 

     Art. 4. Statuto del consorzio.

     1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico;

     c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentati dei consorzi di bonifica e irrigazione.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

 

          Art. 5 bis. Personale.

     1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia [2].

 

     Art. 6. Formazione del piano territoriale.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 7. Riserva naturale «Valli del Mincio».

     1. Il consorzio gestisce le riserve naturali «Valli del Mincio» e «complesso di Castellaro Lagusello» istituite ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 8. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, da altre leggi regionali o dagli atti istitutivi delle riserve naturali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

     2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole singole o associate che abbiano le seguenti caratteristiche:

     - imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

     - imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

     - imprese dedite ad allevamenti di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 q.li di peso vivo di bestiame; nel computo del terreno a disposizione delle imprese agricole e delle imprese cooperative deve essere considerato anche quello ora esistente all'esterno del parco e al servizio delle imprese richiamate.

     3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dell'attività di coltivazione dei fondi o dall'attività di allevamento.

     4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

     b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

     d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso temporaneo di materiali, quali stallatico, terricciati, fieno, connessi con la normale pratica agronomica;

     e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica e dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli.

     5. Su tutto il territorio del parco è comunque vietato:

     a) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

     b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

     d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

     e) la navigazione di natanti da diporto con motore di potenza superiore a 20 HP;

     f) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore superare la velocità di 10 km/h;

     g) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

     6. Gli interventi anche di carattere colturale, che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole - ivi compresa la coltura del pioppo - sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

     7. E' vietata l'apertura di nuove cave.

     8. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

     9. E' vietato l'allestimento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici, di cui alla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71; l'ampliamento dei campeggi stabili è subordinato all'autorizzazione del presidente del consorzio del parco.

     10. La costruzione di nuove opere destinate all'acquacoltura e l'ampliamento delle opere esistenti è subordinato all'autorizzazione del presidente del consorzio del parco.

     11. Per l'esecuzione delle opere di difesa spondale e sistemazione idraulica e delle altre opere previste dagli artt. 97 e 98 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, l'amministrazione competente deve acquisire il parere preventivo del consorzio del parco.

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal sesto comma del precedente art. 8, spettano al presidente della giunta regionale.

 

 

Allegato A

 

Planimetria in scala 1:10.000

 

     (Omissis).

 

 

Allegato B

 

Parco del Mincio

 

Descrizione dei confini

 

     Il parco del Mincio è compreso fra il confine regionale a nord, che dista circa 2,5 km dal Lago di Garda, e il fiume Po a sud.

     La descrizione procede da nord a sud lungo la sponda destra del fiume e da sud a nord lungo la sponda sinistra.

a) Descrizione sponda destra

     Ponti sul Mincio (I parte) - Dal confine regionale a nord posto in corrispondenza della località «Dolci», si segue la S.S. n. 249 che da Peschiera porta a Monzambano fino alle prime abitazioni del centro di Ponti sul Mincio, che viene escluso seguendo il piede del pendio di un deposito morenico.

     All'altezza del bivio tra la strada per la centrale termoelettrica e la S.S. 249, il confine del parco ritorna sulla statale stessa e la percorre verso sud fino al km 18, dove si stacca nuovamente per escludere una collina morenica con alcune edificazioni e gli insediamenti industriali presenti più a sud.

     Monzambano (I parte) - Provenendo dal limite comunale, il confine del parco esclude il centro abitato di Monzambano, appoggiandosi al canale Virgilio.

     Si segue il canale Virgilio in direzione sud per circa 750 m, quindi si devia verso ovest lungo la linea di massima pendenza della scarpata del terrazzo, tagliando la strada che da Monzambano porta a «cascina Tonani» e, si prosegue verso ovest in modo da escludere le abitazioni presenti.

     All'altezza di «cascina Vento» il confine si immette sulla strada che collega Monzambano con Olfino, che viene seguita per circa 2 km, fino a raggiungere l'incrocio con la strada Valeggio - Solferino, denominata «Strada Cavallara», che coincide con il confine comunale.

     Volta Mantovana (I parte) - Dal confine comunale si prosegue verso sud-sud-ovest lungo la strada provinciale per Volta Mantovana, fino alla località «Vinandi», dove ci si immette sulla strada per la località «Reale». Raggiunta questa località, si prosegue sulla strada stessa in direzione di Volta per circa 500 m, quindi si devia a est seguendo una strada campereccia che porta alla località «Tibassi» (inclusa) e successivamente si procede arrivando all'altezza della «Trattoria del Buon Umore»; da qui il confine del parco imbocca una seconda campereccia che porta a località «Martelli» (inclusa) e prosegue per un centinaio di metri fino al bivio per località «Gatti».

     Da questo punto si percorre la strada asfaltata per località «Gatti», includendola e si prosegue in direzione sud fino a raggiungere la S.P. 21, che collega Volta Mantovana a Marmirolo. Percorrendo in direzione sud-ovest la S.P. 21 per circa 200 m, si imbocca a destra una strada campestre diretta in località «Le Mandole», quindi si devia a sud-est per raggiungere località «Rossignoli».

     In quest'ultima località il confine del parco piega verso sud-ovest per circa 200 m, quindi verso sud-est fino ad incrociare il canale Virgilio, che viene attraversato all'altezza del ponte in prossimità delle chiuse. Il confine del parco percorre la strada campestre in direzione della «Corte Trento» e «Corte Trieste» fino a «Corte Gianna». Da quest'ultima località il confine prosegue in direzione sud-est lungo la campereccia per «Corte Roma» e si immette sulla strada asfaltata che corre sul ciglio del terrazzo fino al confine comunale con Goito.

     Goito (I parte) - Proseguendo sulla stessa strada, il confine passa per «Cascina della Costa», e si collega, subito a sud, al canale «Costa della Signora» e lungo il suo prolungamento, fino al muro di cinta del parco privato di villa Moschini.

     Il confine del parco percorre il perimetro del suddetto parco in senso antiorario fino all'altezza del cancello del muro di cinta posto in località fabbrica Nuova, dove devia in direzione sud, lungo la strada comunale che collega «fabbrica Nuova» con via Postumia, includendo il nucleo storico. Attraversata via Postumia, sempre verso sud, lungo la via del Pedagno, il confine include la cascina omonima per deviare a ovest immediatamente a sud di «loc. Sacchetta» inclusa.

     Il confine del parco si inserisce di seguito sulla S.P. 1 in direzione di «Sacca di Goito» dove se ne stacca leggermente per escludere l'abitato. Il confine del parco riprende quindi la strada per Rivalta all'altezza della scuola materna e la segue fino al limite comunale.

     Rodigo - Dal confine comunale si prosegue lungo la vecchia S.P. 1 in direzione di Mantova per circa 6,5 km fino al confine comunale con Curtatone, includendo l'abitato di Rivalta posto a sinistra della strada.

     Curtatone - All'altezza di Ponte Raverio il confine del parco devia a sud lungo una roggia per immettersi sulla S.S. 10 all'altezza del Ponte della Stanga, prosegue poi in direzione est fino alla località Curtatone includendola, e continuando lungo la S.S. 10 fino al confine comunale in località «Rasco».

     Mantova - Il confine del parco prosegue sulla S.S. n. 10 fino all'inizio della rampa del cavalcavia ferroviario ove si stacca dalla strada per immettersi nel viale 7 dicembre lungo il quale procede sino ad imboccare la strada alzaia denominata Costa Brava. Il confine prosegue quindi lungo tutto il perimetro dell'abitato di Mantova seguendo la circonvallazione fino all'altezza della Diga Masetti sotto la quale continua seguendo l'argine fino al confine comunale con Virgilio.

     Virgilio - Il confine del parco segue l'argine costeggiando l'abitato di «Pietole Vecchia» (escluso) e subito dopo deviando all'altezza della «Corte Virgiliana» (inclusa) per raggiungere la strada Virgiliana e proseguire lungo la stessa in direzione sud-est per circa 4,5 km fino al confine comunale con Bagnolo S. Vito.

     Bagnolo San Vito - Si prosegue lungo la strada Virgiliana fino alle prime abitazioni di Bagnolo S. Vito, quindi il confine devia ad est lungo linee di mappali, escludendo il centro di Bagnolo e includendo la Cascina Gradaro fino al fosso Gherardo, per immettersi nella strada per «Corte Carocchine». All'altezza di quest'ultima il confine del parco abbandona la strada per seguire il «Canale Fossegone» in direzione est-sud-est, fino a raggiungere in località «Cà Lunga» l'argine destro del Mincio, che viene seguito fino alla confluenza del Po, si segue quindi la riva sinistra del Po in direzione est fino al confine comunale.

     Sustinente - Il confine del Parco corre lungo la riva sinistra del Po fino alla località «Cà Vecchia» esclusa.

b) Descrizione sponda sinistra

     Sustinente (II parte) - Proveniente da località «Cà Vecchia», il confine del parco segue l'argine del Mincio in direzione nord-ovest per deviare lungo una strada campestre in direzione nord e congiungersi alla S.S. Sustinente-Mantova all'altezza della «cascina Rovere».

     Ronco Ferraro - Proseguendo sulla strada statale per Mantova, il confine del parco raggiunge dapprima la frazione «Governolo» (inclusa) e poi le località «Barbasso» e «Ponte-merlano», che vengono incluse per la parte tra la strada e il Mincio, arrivando al confine con Mantova.

     Mantova (II parte) - Dopo aver seguito per circa 750 m la strada statale Sustinente-Mantova, il confine del parco devia verso sud-ovest, lungo la strada tangenziale alla nuova zona industriale, in prossimità dello «stradello Croce», all'altezza della «Cascina Valdaro Seconda» (esclusa); il confine del parco prosegue verso ovest e poi nord-ovest, attestandosi ai limiti della zona industriale, fino alla diga Masetti. Il confine del parco risale lungo una roggia che parte dalla ditta Masetti in direzione nord-est fino al limite della «zona residenziale e servizi» del P.R.G. in località «Lunetta Frassino» (esclusa), prosegue quindi sulla strada «Cipata» al limite tra la zona residenziale edificata (esclusa) e la «zona di rispetto e servizi», prevista dal P.R.G. (inclusa).

     Il confine si immette poi sulla strada «Lunetta» fino alla strada statale Mantova-Padova, che percorre per poche decine di metri, in direzione est, deviando poi a sinistra nella strada «Ghisiolo» fino a raggiungere il diversivo del Mincio, che viene costeggiato in direzione nord-ovest fino alla località «Loghetto».

     Attraverso strade camperecce in direzione ovest, si include la località «Bus del Gatt», si esclude la «Cartiera Burgo» e successivamente l'abitato di «Cittadella», immettendosi sulla strada per Marmirolo (S.S. 236), dove la stessa incrocia la ferrovia proseguendo in direzione nord fino al confine comunale.

     Porto Mantovano - Il confine del parco coincide con la S.S. 236 fino al confine comunale con Marmirolo.

     Marmirolo (I parte) - Proseguendo lungo la S.S. 236, il confine del parco raggiunge il centro abitato di Marmirolo, che viene escluso lungo i limiti dell'edificato esistente. Il confine del parco ritorna poi sulla S.S. 236 che viene seguita in direzione nord-ovest fino al confine comunale.

     Goito (II parte) - Il confine del parco segue la S.S. 236 fino al lago artificiale «San Pietro» (incluso), a partire dal quale prende direzione ovest-nord-ovest attraverso strade camperecce, fino a raggiungere il canale «Naviglio» 300 m a ovest di «Corte Maioli»; devia quindi a nord lungo una strada campereccia che da «Cà Naviglio» porta a località «Colombine Nuove» raggiungendo la S.S. 236 (Goitese) attraverso limiti di mappale.

     Il confine del parco percorre la suddetta S.S. 236 in direzione nord- ovest (verso Goito), per circa 250 m e quindi piega a nord-est in direzione di «Cà Nova», lungo limiti di mappali fino a via Postumia (S.P. 17).

     Il confine prosegue lungo la suddetta via in direzione di Marengo di Marmirolo, fino alle località «Bonziolo» e «Cà Vagliani», quindi segue per un tratto di circa 500 m l'orlo del terrazzo fluviale in direzione nord-est fino a «Cascina Villabona», e successivamente si appoggia alla «Fossa Molinella», fino allo scaricatore di «Pozzolo-Maglio», in prossimità di «Corte Rinaldina».

     A partire da quest'ultima località, il confine del parco segue la strada provinciale «Marengo-Pozzolo» fino al bivio «Rosalba», che coincide con il confine comunale.

     Marmirolo (II parte) - Dal bivio «Rosalba» il confine del parco prosegue verso Nord, appoggiandosi al confine regionale ed inglobando la frazione di Pozzolo.

     Volta Mantovana (II parte) - Si segue il confine regionale.

     Monzambano (II parte) - Si segue il confine regionale.

     Ponti sul Mincio (II parte) - Si segue il confine regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Articolo aggiunto dalla L.R. 16 aprile 1988, n. 17.