§ 4.7.15 - L.R. 16 settembre 1983, n. 76.
Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:16/09/1983
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Ente di gestione.
Art. 4.  Statuto del consorzio.
Art. 5.  Direttore.
Art. 5 bis.  Personale.
Art. 6.  Formazione del piano territoriale.
Art. 7.  Norme di salvaguardia.
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 4.7.15 - L.R. 16 settembre 1983, n. 76. [1]

Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate.

(B.U. 19 settembre 1983, n. 37, 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Istituzione del Parco.

     1. E' istituito il «Parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate», ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco pineta di Appiano Gentile e Tradate», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

 

     Art. 3. Ente di gestione.

     1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di Binago, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Veniano, Lurago Marinone, Limido Comasco, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vedano Olona e le province di Como e di Varese.

     2. Il consorzio del parco ha sede a Castelnuovo Bozzente.

     3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

     Art. 4. Statuto del consorzio.

     1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico, nel quale sia garantita la presenza di un membro designato dal consorzio «La pineta - Associazione tra i proprietari dei boschi e fondi situati nel comprensorio»;

     c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

 

          Art. 5 bis. Personale.

     1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia [2].

 

     Art. 6. Formazione del piano territoriale.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 7. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

     2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

     - imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

     - imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

     - imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

     3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

     4. All'esterno del perimetro dei centri edificati, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

     b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

     d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica del parco e quella viaria e turistica;

     e) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     f) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per l'attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

     g) gli interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale o agrario, o mutamenti ai tipi di coltivazione e piantagione in atto, salve le normali rotazioni agricole e i tagli selettivi; in particolare non sono consentiti:

     - disboscamenti;

     - interventi di alterazione o trasformazione dei terreni cespugliati, di brughiera o incolti;

     - alterazione dei sentieri campestri;

     - alterazione dei corsi d'acqua, stagni o zone umide;

     h) il pascolo e il transito di ovini e caprini nei complessi boscati, nonché nei terreni cespugliati, di brughiera o incolti.

     5. E' vietata l'apertura di nuove cave.

     6. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

     7. E' vietato l'allestimento dei villaggi turistici e dei campeggi stabili, disciplinati dalla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

     8. La costruzione di strade intercomunali e di rilevanti infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti, deve essere autorizzata dal presidente del consorzio.

     9. Nei terreni boscati, cespugliati, di brughiera o incolti, si applicano i divieti di cui all'art. 9, III comma della legge 1 marzo 1975, n. 47, anche in assenza della dichiarazione di stato di grave pericolosità.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. Fino alla data di elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 spettano al presidente della giunta regionale.

 

 

Allegato A

 

Planimetria in scala 1:10.000

 

     (Omissis).

 

 

Allegato B

 

Descrizione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate

 

Relazione descrittiva dei confini

 

     Il parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate è ubicato a cavallo fra le province di Varese (a ovest) e di Como (a est) e interessa il territorio di 15 comuni, e più precisamente:

     - per la provincia di Varese (da nord a sud) i comuni di: Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono Inferiore, Tradate;

     - per la provincia di Como (da nord a sud) i comuni di: Binago, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Veniano, Lurago Marinone, Limido Comasco, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino.

     La descrizione dei confini del parco è effettuata in senso orario.

     Binago - Dal confine provinciale (coincidente con quello comunale), si segue la strada Vedano Olona-Binago, fino al limite dell'area urbanizzata, escludendo il centro di Binago, in direzione sud, parallelamente alla zona boscata (indicata in P.R.G.) fino al congiungimento con la strada Venegono Superiore-Binago; si procede lungo la stessa in direzione nord per circa 200 m, si svolta a destra in coincidenza di una strada campestre ad andamento irregolare in direzione sud-est, fino all'estrema periferia della località «Monello», in corrispondenza di un impluvio; mantenendosi sul perimetro della frazione «Monello», si procede poi in direzione del metanodotto SNAM, proseguendo sullo stesso fino al confine comunale.

     Beregazzo con Figliaro (I parte) - Si prosegue per circa 100 m lungo il metanodotto, fino all'incrocio con una strada carrareccia e poi su questa in direzione sud-est, fino all'inizio dell'impluvio, indi ci si immette sulla strada consorziale detta «Roncaccio» e quindi in direzione sud lungo una diagonale immaginaria, fino all'intersezione con la strada consorziale detta «Diga»; si esclude il lotto edificato fino ad incontrare via Piave e, risalendo lungo la stessa in direzione nord, fino all'incrocio della strada consorziale della Rossina; si svolta poi sulla destra per una strada sterrata fino in via Roma, proseguendo sulla stessa in direzione sud per un tratto di circa 450 m fino alle prime abitazioni di Beregazzo; si gira poi a destra e si prosegue lungo la linea di massima pendenza fino ad incrociare via Piave.

     Castelnuovo Bozzente - Il confine del parco prosegue con due segmenti in direzione sud-est comprendendo quasi tutto il territorio di Castelnuovo.

     Beregazzo con Figliaro (II parte) - Il confine del parco procede in direzione sud-est con andamento lineare fino al confine comunale.

     Oltrona S. Mamette - Si prosegue sulla strada comunale in direzione sud, escludendo le prime cascine che si incontrano sulla destra, fino al confine comunale.

     Appiano Gentile - Proseguendo sulla strada che da Oltrona porta ad Appiano si imbocca a destra la via Varese, percorrendola per circa 450 metri; si svolta alla terza traversa proseguendo fino oltre le abitazioni in direzione sud, fino ad incrociare via della Resistenza, che viene attraversata per giungere al limite dell'area sottoposta a vincolo idrogeologico, fino all'incrocio con via Monte Bianco e poi fino a via Monte Carmelo. Si prosegue a sud, lungo la linea di livello, per 350 m, fino ad incontrare la strada consortile per i boschi; al primo bivio, si segue in direzione sud la strada campereccia fino all'incrocio con via De Gasperi; superata quest'ultima, sempre in direzione sud, si raggiunge lungo strade camperecce la scarpata che incrocia la curva di livello a quota 315 fino al viale dello Sport; si percorre in direzione est il viale stesso per 250 m fino all'incrocio con la strada per Veniano, proseguendo su quest'ultima fino al confine comunale.

     Veniano - Il confine del parco prosegue lungo la strada, che prende il nome di via Somigliana, in direzione sud costeggiando il cimitero (escluso) per raggiungere la zona industriale, che viene parimenti esclusa, fino al confine comunale.

     Lurago Marinone - Si esclude la zona industriale e si raggiunge ad est la S.P. 24, che viene seguita fino al confine comunale.

     Limido Comasco - Si prosegue lungo la strada che prende il nome di via Milano in direzione sud fino ad incontrare sulla destra la via Bisbino; si percorre quest'ultima e la si prolunga idealmente in direzione ovest fino al torrente «Bozzente», che si segue fino al confine comunale.

     Mozzate - Si procede lungo il torrente Bozzente che, in questo tratto prende il nome di «Torrente della Valle dei Preti», fino alla confluenza con il torrente proveniente dai boschi a nord; si segue quest'ultimo attraverso la località «I Ronchi», verso nord, escludendo la zona di edilizia economico-popolare, fino all'altezza della cascina «Ronco Albino» e fino ad incontrare una strada consorziale verso ovest. Si percorre quest'ultima strada inizialmente in direzione ovest (per circa 150 m), e successivamente in direzione sud (per circa 1 km), fino ad arrivare al ponte del torrente in via Mancorno; si prosegue per la strada campestre dei Roncacci, in direzione ovest fino ad incontrare una strada consorziale sulla destra; si percorre quest'ultima in direzione nord per circa 220 m, quindi si svolta a sinistra, fino al confine comunale.

     Carbonate - Si raggiunge via Manzoni, che si percorre per circa 100 m; si piega a nord-est per altri 100 m e si prosegue in direzione nord-ovest parallelamente alla nuova strada di P.R.G. a circa 100 m fino ad incontrare via Frova in direzione nord-est; quindi si svolta a sinistra con angolo retto e si percorre un tratto di 300 m circa intersecando e sorpassando la strada che porta a cascina Moneta; da qui si prosegue in direzione nord- ovest, escludendo le abitazioni e seguendo confini di mappale, parallelamente alla via Galilei fino al confine comunale.

     Locate Varesino - Si entra nel comune e si prosegue nella stessa direzione per circa 250 m su una strada di campagna, fino ad incontrare il torrente «Gradaluso» e, seguendo lo stesso, si arriva ad incrociare la strada di penetrazione nei boschi che parte dal semaforo sulla S.S. 233; si percorre la strada stessa in direzione nord per circa 450 m in salita fino ad arrivare a nord al limite estremo del muro di cinta; si piega verso ovest e si arriva al confine comunale e provinciale; si segue detto confine verso sud-ovest, fino ad incontrare il torrente «Gradaluso».

     Tradate - Si risale il torrente «Gradaluso» fino ad incrociare la via del Pracallo, che si percorre per oltre 50 m; si piega poi verso ovest nel compluvio fino al limite dei boschi indicati in P.R.G.; si segue detto limite in direzione nord, per poi proseguire in direzione ovest, lasciando sulla sinistra la Cascina Montechiaro ed immettendosi nella stessa direzione, in via Mayer; si segue quest'ultima fino all'incrocio con via Costa dei Re, si prosegue in via delle Ginestre e attraverso segmenti irregolari, escludendo le edificazioni, ci si immette in via della Sanità; proseguendo in direzione sud-ovest si arriva al torrente «Fontanile», passando attraverso i campi per la linea di massima pendenza, fino al viale Arti, che viene percorso verso nord; si continua seguendo un piccolo affluente (di destra) del torrente «Fontanile», posto immediatamente a nord della Cascina Masciocchi, fino ad arrivare al confine comunale.

     Venegono Inferiore - Si segue via Manzoni per 100 m, ci si immette su una strada campestre in direzione est e la si percorre per circa 450 m; si esclude il seminario e si procede in direzione nord fino all'altezza di via Bandiera; si segue il compluvio verso ovest, fino al confine comunale.

     Venegono Superiore - Si prosegue in direzione nord fino alla strada che porta dalla pineta al centro edificato, si piega a nord e, all'altezza della cascina «Colombera» si piega in direzione ovest e successivamente in direzione nord fino al confine comunale; si continua lungo il confine tra Venegono e Vedano, fino a circa 200 m dalla ferrovia.

     Vedano Olona - Si esclude l'area industriale percorrendo strade campestri con una linea irregolare, fino ad immettersi in via Monza, all'altezza del Lazzaretto, poi in via San Siro; in direzione nord-est ci si immette lungo la tangenziale di progetto, fino a via degli Alpini. Si passa a sud del limite della sorgente Baraggia, si esclude la Fornace per proseguire in direzione nord, lungo confini di mappale; fino a via De Amicis e la vecchia strada per Binago; proseguendo per questa ultima in direzione nord-est, si arriva al confine comunale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Articolo aggiunto dalla L.R. 16 aprile 1988, n. 17.