§ 4.7.7 - L.R. 18 agosto 1977, n. 36.
Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:18/08/1977
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale previsto dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58, è istituito il parco dei colli di Bergamo, che [...]
Art. 2.      1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca i sindaci dei comuni di cui al precedente articolo 1 e i presidenti della [...]
Art. 3.      1. Il consorzio:
Art. 4.      1. Il consorzio in accordo con l'organismo comprensoriale interessato, ove costituito, entro dodici mesi dalla propria costituzione predispone ed invia alla regione, che lo adotta entro i [...]
Art. 5.      1. Il piano territoriale del parco:
Art. 6.      1. All'interno del perimetro del parco, fino all'approvazione del piano territoriale e comunque non oltre il termine di cinque anni
Art. 7.      1. I sindaci sono responsabili ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 del rispetto delle speciali misure indicate nel precedente articolo 6.
Art. 8.      1. Coloro che violano le disposizioni del precedente articolo 6 relative alle misure di salvaguardia sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa da irrogarsi nei modi previsti dalla L.R. 20 [...]
Art. 9.      1. La facoltà di promuovere la nomina di guardie giurate onorarie ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58, è estesa al presidente del consorzio del parco dei [...]
Art. 10.      1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici ed istituzionali interessati, le organizzazioni sindacali, le associazioni culturali e i cittadini possono [...]
Art. 11.      1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco dei colli di Bergamo sono regolati dalla L.R. 22 gennaio 1976, n. 5, dalla L.R. 5 aprile 1976, n. 8 e dalla L.R. 22 gennaio [...]
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 4.7.7 - L.R. 18 agosto 1977, n. 36. [1]

Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo.

(B.U. 22 agosto 1977, n. 33, suppl. ord.).

 

     Art. 1.

     1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale previsto dall'art. 3 della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58, è istituito il parco dei colli di Bergamo, che comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla presente legge ed interessante i comuni di Almé, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d'Almé [2].

     2. I predetti comuni, la provincia di Bergamo e la comunità montana zona n. 12, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dalla presente legge [3].

 

     Art. 2.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca i sindaci dei comuni di cui al precedente articolo 1 e i presidenti della provincia di Bergamo e della comunità montana della valle Brembana per la predisposizione e l'adozione dello statuto consortile nei modi e nei termini previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 10 della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2.

 

     Art. 3.

     1. Il consorzio:

     a) promuove il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico-ambientale dell'area del parco e ne assicura le destinazioni ad usi pubblici secondo le previsioni del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo;

     b) promuove e favorisce le attività agricole, in particolare cooperativistiche, anche con l'acquisizione e la messa a coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola;

     c) coordina gli interventi nell'area del parco con le opere ed i servizi in esso attuati;

     d) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;

     e) esercita le altre funzioni assegnategli dalla presente legge o delegategli dagli enti consorziati.

 

     Art. 4.

     1. Il consorzio in accordo con l'organismo comprensoriale interessato, ove costituito, entro dodici mesi dalla propria costituzione predispone ed invia alla regione, che lo adotta entro i successivi novanta giorni, il progetto di piano territoriale del parco relativo al territorio delimitato nell'allegata planimetria, in conformità alle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 4 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

     2. Il progetto del piano territoriale predisposto dal consorzio è adottato ed approvato dalla regione con le procedure previste dall'articolo 6 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

 

     Art. 5.

     1. Il piano territoriale del parco:

     a) indica le destinazioni delle diverse parti dell'area in relazione agli obiettivi previsti dalla presente legge;

     b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

     c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei lavori storici ed ambientali;

     d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni per la costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e le trasformazioni d'uso di quelli esistenti, sempre che questi siano consentiti;

     e) definisce le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa, ricreativa nonché il sistema della viabilità compatibile con la destinazione del parco;

     f) pianifica la tutela della vegetazione ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

     2. Il piano territoriale del parco è costituito:

     1) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:10.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti [4];

     2) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;

     3) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

     4) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;

     5) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.

     3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che dovranno essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.

     4. In ogni caso tutte le previsioni del piano territoriale esplicano gli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51; sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed abrogano, sostituendole ad ogni conseguente effetto, eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 6.

     1. All'interno del perimetro del parco, fino all'approvazione del piano territoriale e comunque non oltre il termine di cinque anni [5] dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di salvaguardia:

     a) per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici o che abbiano strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle zone esterne al perimetro del centro edificato di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola con volumetria, riferita alla sola residenza annessa, non superiore a 0,03 mc/mq;

     b) per i comuni che abbiano strumenti urbanistici vigenti approvati posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle zone per le quali siano previste destinazioni insediative residenziali o per attività secondarie o terziarie il rilascio delle concessioni è assoggettato alla programmazione pluriennale prevista dalle leggi vigenti;

     c) nelle zone a destinazione agricola ed assimilate, in quelle a verde privato ed in quelle definite come nuclei e centri storici, non sono consentite la demolizione totale o parziale, eccetto che per motivi di pubblica incolumità, nonché le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti, per i quali sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo, di adeguamento igienico e tecnologico.

     2. Per i soli nuclei e centri storici tali misure non si applicano dal momento dell'entrata in vigore degli strumenti urbanistici attuativi.

     3. Nel territorio del comune di Bergamo, le medesime misure non si applicano alle aree ed agli immobili compresi nell'inventario dei beni culturali isolati, dal momento dell'entrata in vigore dell'inerente disciplina urbanistica;

     d) non sono consentiti:

     1) l'apertura di nuove cave;

     2) la costruzione di recinzioni delle proprietà salvo quelle a siepe, quelle a protezione delle aree di nuova piantagione nonché quelle strettamente pertinenti gli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta la concessione di edificare;

     3) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

     4) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza;

     5) l'approvazione all'esterno dei centri abitati di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

     6) l'esercizio del motocross su tutta l'area del parco ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi occorrenti all'attività silvo-agricola;

     7) ogni forma di uccellagione, comprese la cattura e l'utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale previste dall'articolo 34 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47 [6];

     e) sono subordinati al parere favorevole del consorzio del parco:

     1) il rinnovo delle autorizzazioni per le cave in atto;

     2) la costruzione di strade ed infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

     3) la costruzione e l'ampliamento di nuovi impianti di pubblico servizio, in superficie, aerei o sotterranei, e dei relativi manufatti;

     4) gli strumenti urbanistici generali e loro varianti, gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, nonché l'inventario dei beni culturali isolati e l'inerente disciplina urbanistica;

     5) le costruzioni e/o gli impianti destinati alle attività produttive agricole e ortoflorovivaistiche ed alla residenza connessa;

     6) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

     sino alla costituzione del consorzio del parco il parere previsto dai precedenti punti 2, 3, 4, 5 e 6 è espresso dal presidente della regione o dall'assessorato competente se delegato;

     il parere si intende favorevole nel caso in cui non venga espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta [7];

     f) per la tutela della vegetazione, salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali, si osservano, in quanto applicabili, le norme della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 e, sino alla costituzione del consorzio del parco, le autorizzazioni in essa previste sono rilasciate dal presidente della regione o dall'assessore competente se delegato [8].

 

     Art. 7.

     1. I sindaci sono responsabili ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 del rispetto delle speciali misure indicate nel precedente articolo 6.

 

     Art. 8.

     1. Coloro che violano le disposizioni del precedente articolo 6 relative alle misure di salvaguardia sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa da irrogarsi nei modi previsti dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 28, al pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 10.000.000, salvo che si tratti di violazione per cui siano già previste specifiche sanzioni amministrative e indipendentemente da eventuali responsabilità di natura penale.

 

     Art. 9.

     1. La facoltà di promuovere la nomina di guardie giurate onorarie ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58, è estesa al presidente del consorzio del parco dei colli di Bergamo.

 

     Art. 10.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici ed istituzionali interessati, le organizzazioni sindacali, le associazioni culturali e i cittadini possono presentare alla giunta regionale osservazioni e proposte in merito alla delimitazione territoriale del parco ed alla normativa di cui ai precedenti articoli.

     2. Il consiglio regionale delibera in proposito entro i successivi novanta giorni provvedendo alla definitiva delimitazione territoriale mediante planimetria in scala non inferiore a 1:5.000.

 

     Art. 11.

     1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco dei colli di Bergamo sono regolati dalla L.R. 22 gennaio 1976, n. 5, dalla L.R. 5 aprile 1976, n. 8 e dalla L.R. 22 gennaio 1977, n. 9.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] La planimetria è stata sostituita dalla L.R. 5 dicembre 1979, n. 71.

[3] Comma così modificato dalla L.R. 10 maggio 1990, n. 45. L'art. 2, 4° comma, della L.R. 19 gennaio 1996, n. 1 esclude la comunità montana della valle Seriana dal consorzio di cui al presente comma.

[4] Paragrafo così modificato dalla L.R. 19 agosto 1983, n. 59.

[5] Termine prorogato dalle LL.RR. 16 agosto 1982, n. 51; 19 agosto 1983, n. 59; 1 settembre 1984, n. 45.

[6] Lettera così modificata dalla L.R. 5 dicembre 1979, n. 71.

[7] Lettera così modificata dalla L.R. 5 dicembre 1979, n. 71.

[8] Lettera così modificata dalla L.R. 5 dicembre 1979, n. 71.