Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 17/02/1997 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'art. 1, comma terzo, della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13). |
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 4, comma 2, della l.r. 13/1995). |
Art. 3. (Modifica dell'art. 6, comma 1, della l.r. 13/1995). |
Art. 4. (Sostituzione dell'art. 13 e conseguenti modifiche della tabella A della l.r. 13/1995). |
Art. 5. (Modifica dell'art. 15, comma 3, della l.r. 13/1995). |
Art. 6. (Sostituzione dell'art. 16, comma 1, della l.r. 13/1995). |
Art. 7. (Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 13/1995). |
Art. 8. (Regime fiscale). |
Art. 9. (Integrazioni dell'art. 19 della l.r. 13/1995). |
Art. 10. (Informazioni all'utenza). |
Art. 11. (Norma finanziaria). |
Art. 12. (Abrogazioni). |
Art. 13. (Clausola d'urgenza). |
§ 4.5.100 - L.R. 17 febbraio 1997, n. 3. [1]
Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia.
(B.U. 21 febbraio 1997, n. 8 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Sostituzione dell'art. 1, comma terzo, della
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 4, comma 2, della
Art. 3. (Modifica dell'art. 6, comma 1, della
Art. 4. (Sostituzione dell'art. 13 e conseguenti modifiche della tabella A della
1. [5].
2. I parametri di cui al punto 1, lettere a) e b), della tabella A allegata alla
a) il costo minimo totale ammissibile è di L. 2.800 al km per le aziende che hanno in concessione non oltre 800.000 autobus/km;
b) il costo minimo totale ammissibile è di L. 3.600 al km per le aziende che hanno in concessione oltre 800.000 autobus/km.
3. I parametri di cui al punto 2 della tabella A allegata alla
4. Per l'anno 1996 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio relativamente alle funicolari interurbane, alle funivie interurbane e ai servizi lacuali sul lago di Iseo l'ammontare dei contributi di esercizio, determinati in base ai criteri di cui al punto 4) della tabella A allegata alla
5. Il servizio di trasporto pubblico locale di persone svolto sul lago di Iseo, per conto della regione Lombardia, dalla gestione governativa per i laghi Maggiore, Como, Garda è disciplinato da apposita convenzione tra ministero dei trasporti e regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della
Art. 5. (Modifica dell'art. 15, comma 3, della
Art. 6. (Sostituzione dell'art. 16, comma 1, della
Art. 7. (Sostituzione dell'art. 17 della
Art. 8. (Regime fiscale).
1. I contributi per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui agli artt. 13 e 17 della
Art. 9. (Integrazioni dell'art. 19 della
Art. 10. (Informazioni all'utenza).
1. Al fine di assicurare la divulgazione all'utenza delle politiche regionali in materia di mobilità e trasporti nonché l'omogeneità di informativa in ordine agli orari e modalità dei servizi di trasporto, la giunta regionale realizza opportune iniziative e strumenti di comunicazione avvalendosi anche di tecnologie di informazione innovative.
2. I costi per le iniziative di cui al comma 1 sono imputati, sino alla concorrenza del 2 per mille, alla quota delle risorse destinate nel bilancio regionale all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 11. (Norma finanziaria).
1. Alle spese previste dai precedenti articoli:
- 4, comma 2, per il trasporto interurbano;
- 4, comma 5, per i servizi lacuali sul lago d'Iseo;
- 7, per i servizi di trasporto urbano;
- 10, per le informazioni all'utenza;
si provvede con le risorse annualmente stanziate ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni ai rispettivi capitoli dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi:
- 4.2.1.1.4362 «Contributi di esercizio agli enti e alle imprese di trasporto pubblico interurbano di persone - acconti anno in corso»;
- 4.2.1.1.4363 «Contributi per lo svolgimento dei servizi lacuali di trasporto pubblico di persone svolto sul lago d'Iseo dalla gestione governativa per i laghi Maggiore, Como, Garda»;
- 4.2.1.1.4141 «Contributi di esercizio agli enti e alle imprese di trasporto pubblico urbano di persone - acconti anno in corso»;
- 4.2.1.1.4364 «Spese per informazioni all'utenza in tema di trasporto pubblico locale».
2. Alle spese previste dall'art. 6 per le tessere gratuite di libera circolazione, si provvede, con le risorse stanziate al capitolo 4.2.1.1.3909 «Oneri derivanti dal rilascio delle tessere gratuite di libera circolazione» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
Art. 12. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
2. E' altresì abrogato l'art. 4 della
Art. 13. (Clausola d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 143 della
[2] Sostituisce l'art. 1, comma 3, della
[3] Sostituisce l'art. 4, comma 2, della
[4] Modifica l'art. 6, comma 1, della
[5] Sostituisce l'art. 13 della
[6] Comma così modificato dall'art. 1 della
[7] Modifica l'art. 15, comma 3, della
[8] Sostituisce l'art. 16, comma 1, della
[9] Sostituisce l'art. 17 della
[10] Aggiunge il comma 3 all'art. 19 della