§ 4.5.100 - L.R. 17 febbraio 1997, n. 3.
Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:17/02/1997
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'art. 1, comma terzo, della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13).
Art. 2.  (Sostituzione dell'art. 4, comma 2, della l.r. 13/1995).
Art. 3.  (Modifica dell'art. 6, comma 1, della l.r. 13/1995).
Art. 4.  (Sostituzione dell'art. 13 e conseguenti modifiche della tabella A della l.r. 13/1995).
Art. 5.  (Modifica dell'art. 15, comma 3, della l.r. 13/1995).
Art. 6.  (Sostituzione dell'art. 16, comma 1, della l.r. 13/1995).
Art. 7.  (Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 13/1995).
Art. 8.  (Regime fiscale).
Art. 9.  (Integrazioni dell'art. 19 della l.r. 13/1995).
Art. 10.  (Informazioni all'utenza).
Art. 11.  (Norma finanziaria).
Art. 12.  (Abrogazioni).
Art. 13.  (Clausola d'urgenza).


§ 4.5.100 - L.R. 17 febbraio 1997, n. 3. [1]

Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia.

(B.U. 21 febbraio 1997, n. 8 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Sostituzione dell'art. 1, comma terzo, della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13). [2]

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'art. 4, comma 2, della l.r. 13/1995). [3]

 

     Art. 3. (Modifica dell'art. 6, comma 1, della l.r. 13/1995). [4]

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'art. 13 e conseguenti modifiche della tabella A della l.r. 13/1995).

     1. [5].

     2. I parametri di cui al punto 1, lettere a) e b), della tabella A allegata alla l.r. 13/1995 sono, conseguentemente, così modificati:

     a) il costo minimo totale ammissibile è di L. 2.800 al km per le aziende che hanno in concessione non oltre 800.000 autobus/km;

     b) il costo minimo totale ammissibile è di L. 3.600 al km per le aziende che hanno in concessione oltre 800.000 autobus/km.

     3. I parametri di cui al punto 2 della tabella A allegata alla l.r. 13/1995 sono così modificati: per gli anni 1996 e 1997 le percorrenze finanziabili delle reti metropolitane gestite dall'ATM di Milano sono determinate in 50.450.000 vetture/km dei quali 9.950.000 attengono ai tratti interurbani delle linee.

     4. Per l'anno 1996 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio relativamente alle funicolari interurbane, alle funivie interurbane e ai servizi lacuali sul lago di Iseo l'ammontare dei contributi di esercizio, determinati in base ai criteri di cui al punto 4) della tabella A allegata alla l.r. 13/1995, è incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto pubblico locale [6].

     5. Il servizio di trasporto pubblico locale di persone svolto sul lago di Iseo, per conto della regione Lombardia, dalla gestione governativa per i laghi Maggiore, Como, Garda è disciplinato da apposita convenzione tra ministero dei trasporti e regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l.r. 27 maggio 1989, n. 19.

 

     Art. 5. (Modifica dell'art. 15, comma 3, della l.r. 13/1995). [7]

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'art. 16, comma 1, della l.r. 13/1995). [8]

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 13/1995). [9]

 

     Art. 8. (Regime fiscale).

     1. I contributi per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui agli artt. 13 e 17 della l.r. 13/1995, come modificata dalla l.r. 3/1996, sono disciplinati, per gli aspetti fiscali, dall'art. 3 del d.l. 9 dicembre 1986 n. 833 (Misure urgenti per il settore dei trasporti locali) convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 18.

 

     Art. 9. (Integrazioni dell'art. 19 della l.r. 13/1995). [10]

 

     Art. 10. (Informazioni all'utenza).

     1. Al fine di assicurare la divulgazione all'utenza delle politiche regionali in materia di mobilità e trasporti nonché l'omogeneità di informativa in ordine agli orari e modalità dei servizi di trasporto, la giunta regionale realizza opportune iniziative e strumenti di comunicazione avvalendosi anche di tecnologie di informazione innovative.

     2. I costi per le iniziative di cui al comma 1 sono imputati, sino alla concorrenza del 2 per mille, alla quota delle risorse destinate nel bilancio regionale all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese previste dai precedenti articoli:

     - 4, comma 2, per il trasporto interurbano;

     - 4, comma 5, per i servizi lacuali sul lago d'Iseo;

     - 7, per i servizi di trasporto urbano;

     - 10, per le informazioni all'utenza;

     si provvede con le risorse annualmente stanziate ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni ai rispettivi capitoli dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi:

     - 4.2.1.1.4362 «Contributi di esercizio agli enti e alle imprese di trasporto pubblico interurbano di persone - acconti anno in corso»;

     - 4.2.1.1.4363 «Contributi per lo svolgimento dei servizi lacuali di trasporto pubblico di persone svolto sul lago d'Iseo dalla gestione governativa per i laghi Maggiore, Como, Garda»;

     - 4.2.1.1.4141 «Contributi di esercizio agli enti e alle imprese di trasporto pubblico urbano di persone - acconti anno in corso»;

     - 4.2.1.1.4364 «Spese per informazioni all'utenza in tema di trasporto pubblico locale».

     2. Alle spese previste dall'art. 6 per le tessere gratuite di libera circolazione, si provvede, con le risorse stanziate al capitolo 4.2.1.1.3909 «Oneri derivanti dal rilascio delle tessere gratuite di libera circolazione» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 12. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 12 novembre 1982, n. 62 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione di contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale. Determinazione standard per l'anno 1982.);

     b) legge regionale 23 aprile 1985, n. 38 (Determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti per l'anno 1984 e di quelli provvisori per l'anno 1985 per i servizi di trasporto pubblico locale di persone.).

     2. E' altresì abrogato l'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale di persone. Determinazione standards e contributi per gli anni 1986, 1987 e 1988.).

 

     Art. 13. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Sostituisce l'art. 1, comma 3, della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[3] Sostituisce l'art. 4, comma 2, della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[4] Modifica l'art. 6, comma 1, della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[5] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 1998, n. 7.

[7] Modifica l'art. 15, comma 3, della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[8] Sostituisce l'art. 16, comma 1, della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[9] Sostituisce l'art. 17 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[10] Aggiunge il comma 3 all'art. 19 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.