Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 28/04/1995 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Competenze regionali). |
Art. 2. (Norma finanziaria). |
§ 4.5.92 - L.R. 28 aprile 1995, n. 33. [1]
Classificazione delle strade della regione Lombardia.
(B.U. 2 maggio 1995, n. 18 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Competenze regionali).
1. La giunta regionale è autorizzata ad affidare all'istituto regionale di ricerca la realizzazione di un progetto generale di classificazione della rete viabilistica regionale ai sensi dell'art. 2 del
2. La giunta regionale procederà all'affidamento dell'incarico di cui al primo comma previa approvazione di apposito disciplinare su proposta dell'assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.
3. Il progetto generale dovrà contenere l'analisi della rete stradale in riferimento agli aspetti geometrici, funzionali e amministrativi, dovrà considerare le delimitazioni dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti ai sensi dell'art. 2, settimo comma e dell'art. 4 del
Art. 2. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 500.000.000.
2. All'onere di L. 500.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.
3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:
- all'ambito 4, settore 4, obiettivo 1, parte 2, è istituito il seguente capitolo 4.4.1.2.3962 «Spese per l'incarico all'IRER relativo alla realizzazione di un progetto generale di classificazione della rete viabilistica regionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000.
[1] Abrogata dall'art. 2 della