§ 4.5.60 - L.R. 24 maggio 1985, n. 50.
Norme per l'attuazione degli interventi previsti dal piano generale della viabilità e istituzione della consulta regionale per la verifica attuativa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:24/05/1985
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Istituzione e definizione della consulta.
Art. 3.  Compiti e funzioni della consulta.
Art. 4.  Composizione e nomina della consulta.
Art. 5.  Protocolli di intesa.
Art. 6.  Elaborazione e approvazione dei progetti di fattibilità.
Art. 7.  Contenuti dei progetti di fattibilità.
Art. 8.  Effetti dell'approvazione dei progetti di fattibilità.


§ 4.5.60 - L.R. 24 maggio 1985, n. 50. [1]

Norme per l'attuazione degli interventi previsti dal piano generale della viabilità e istituzione della consulta regionale per la verifica attuativa dei piani regionali della viabilità e dei trasporti.

(B.U. 29 maggio 1985, n. 22, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. La presente legge definisce:

     - la costituzione, i compiti e la composizione della consulta regionale;

     - le modalità di coordinamento per l'attuazione dei progetti previsti dal P.R.V. e dal P.R.T.;

     - i contenuti e le modalità di elaborazione e di approvazione dei progetti di fattibilità;

     - gli effetti derivanti dall'approvazione dei progetti di fattibilità;

     - le modalità di partecipazione finanziaria della regione all'elaborazione dei progetti di fattibilità.

 

     Art. 2. Istituzione e definizione della consulta.

     1. E' istituita la consulta regionale per l'attuazione dei piani regionali dei trasporti e della viabilità, quale organo consultivo della giunta regionale.

 

     Art. 3. Compiti e funzioni della consulta.

     1. La consulta è strumento di coordinamento, formula proposte ed osservazioni, esprime pareri e consigli sull'attuazione del piano regionale dei trasporti e del piano regionale della viabilità.

     2. L'attività di segreteria è assicurata dal servizio coordinamento per il territorio, lo stesso è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 36 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

     3. La consulta è convocata almeno una volta all'anno dell'assessore delegato anche su richiesta formale di un consiglio provinciale.

 

     Art. 4. Composizione e nomina della consulta.

     1. Della consulta fanno parte l'assessore regionale ai trasporti, l'assessore regionale ai LL.PP. e l'assessore regionale al coordinamento per il territorio che la presiede.

     2. Fanno inoltre parte della consulta un rappresentante designato per ciascuno dei seguenti enti e soggetti: province, consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, comuni capoluogo di provincia, comunità montane, consorzi di bacino, società a partecipazione pubblica operanti nel settore dei trasporti e della viabilità, O.O.S.S. regionali, assolombarda, union camere regionale, e altri qualificati enti del settore.

     3. Ai lavori della consulta possono assistere i componenti delle commissioni consiliari competenti.

     4. La consulta entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene nominata con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore al coordinamento per il territorio.

     5. In caso di dimissioni di uno o più componenti, la loro sostituzione avviene secondo le modalità di cui al comma precedente.

 

     Art. 5. Protocolli di intesa.

     1. Al fine di favorire il coordinamento degli enti interessati all'attuazione degli interventi prioritari previsti dal P.R.V. la giunta regionale può promuovere la formazione di protocolli di intesa tra gli enti stessi.

     2. Tali protocolli devono contenere tra l'altro:

     - gli obiettivi e le strategie territoriali che con la realizzazione dell'intervento si intendono conseguire in rapporto agli atti di pianificazione territoriale regionale o sub-regionale ove esistenti;

     - la distribuzione dei diversi ruoli operativi e finanziari di ciascun soggetto partecipante;

     - i criteri ed i tempi di elaborazione del progetto di fattibilità;

     - le forme di consultazione con gli enti locali interessati.

 

     Art. 6. Elaborazione e approvazione dei progetti di fattibilità.

     1. Per un corretto inquadramento territoriale dei principali interventi previsti nel piano della viabilità, la giunta regionale può incentivare l'elaborazione di progetti di fattibilità di cui al successivo articolo 7.

     2. Il settore del coordinamento per il territorio cura la predisposizione dei progetti di fattibilità affidandone la realizzazione ai soggetti progettisti stabiliti dai protocolli d'intesa.

     3. I progetti di fattibilità sono approvati dalla giunta regionale sentito il parere della consulta regionale.

 

     Art. 7. Contenuti dei progetti di fattibilità.

     1. I progetti di fattibilità costituiscono le condizioni di inquadramento territoriale degli interventi previsti dal piano regionale della viabilità e sono presupposto condizionante per l'approvazione dei progetti esecutivi.

     2. I progetti di fattibilità, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 7 giugno 1980, n. 84, debbono essere costituiti dagli elaborati stabiliti nell'ambito del protocollo d'intesa e prescelti tra i seguenti, in relazione alle caratteristiche dell'intervento:

     a) ambiti territoriali interessati ed individuazione delle aree necessarie all'attuazione del progetto viario, nonché di quelle relative agli accessi o funzionali alle attrezzature connesse al sistema di mobilità;

     b) inquadramento territoriale dell'intervento, con particolare attenzione alla tipologia per un corretto rapporto tra strada e territorio e valutazione di impianto ambientale;

     c) inquadramento urbanistico e verifica delle compatibilità delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici dei comuni attraversati, e definizione della normativa sulle immissioni, sui prospetti e sulle alberature;

     d) valutazione degli effetti degli interventi sulle varie componenti dell'ambiente fisico con l'indicazione delle misure previste per fronteggiare quelli negativi;

     e) indagine sul traffico e valutazione dei problemi di rete, anche in rapporto ad altri sistemi di trasporto;

     f) descrizione dell'intervento e delle sue caratteristiche funzionali e prestazionali, con l'individuazione delle eventuali soluzioni alternative possibili;

     g) progetti di massima dell'intervento, corredati di corografia sulla cartografia regionale e di planimetrie e profili a scala adeguata;

     h) preventivo di massima comprendente gli interventi territoriali connessi al progetto viario;

     i) definizione dei tempi e delle fasi di realizzazione con eventuale suddivisione in tronchi funzionali;

     l) verifica mirata degli eventuali progetti viabilistici esistenti interessanti l'intervento in oggetto.

     3. In sede di protocollo d'intesa per la formazione dei progetti di fattibilità e facoltà di individuare, per condizioni particolari, elaborati di studio o progettuali aggiuntivi rispetto a quelli sopra elencati.

 

     Art. 8. Effetti dell'approvazione dei progetti di fattibilità.

     1. Con l'approvazione dei progetti di fattibilità vengono individuati:

     a) gli ambiti territoriali interessati anche se riferiti a diversi itinerari;

     b) gli elementi e le modalità di verifica dell'impatto sul territorio degli interventi da realizzare;

     c) le modalità ed i termini di applicazione delle procedure di salvaguardia ovvero delle destinazioni d'uso immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici vigenti dei comuni interessati;

     d) le caratteristiche funzionali e prestazionali dell'intervento viabilistico cui riferire il progetto esecutivo.

     2. Negli ambiti territoriali di cui al primo comma il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni ad edificare è subordinato alla preventiva acquisizione del parere favorevole della regione.

     3. Tale parere è formulato in relazione alla compatibilità dell'intervento con la previsione del progetto di fattibilità ed è espresso dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato.

     4. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.