§ 4.4.251 - L.R. 29 gennaio 2009, n. 1.
Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/01/2009
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2003)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 26/2003)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 26/2003)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 26/2003)
Art. 5.  (Modifiche all’art. 48 della l.r. 26/2003)
Art. 6.  (Modifiche all’art. 49 della l.r. 26/2003)
Art. 7.  (Modifiche all’art. 50 della l.r. 26/2003)
Art. 8.  (Modifiche all’art. 51 della l.r. 26/2003)
Art. 9.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.251 - L.R. 29 gennaio 2009, n. 1.

Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”

(B.U. 26 gennaio 2009, n. 4 - S.O. 30 gennaio 2009, n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1 le parole “esclusivamente a società di capitali” sono sostituite dalle parole “esclusivamente a società patrimoniali di capitali”;

b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Le società patrimoniali e la società di cui all’articolo 49, comma 3, lettera a), perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.”;

c) il comma 1 bis è abrogato;

d) il terzo periodo del comma 2 è abrogato;

e) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.”;

f) al comma 6 le parole “a società di capitali scelte” sono sostituite dalle parole “a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 26/2003)

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 26/2003 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 43 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il punto 1) della lettera a) del comma 1 è abrogato;

b) al punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole “ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 152/1999” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 44 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera h bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d’acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla laminazione delle piene, nonché l’approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le competenze statali in materia di dighe;”;

b) dopo la lettera h bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

“h ter) la verifica del piano d’ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell’Autorità di cui all’articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

h quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”), delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione.” [1];

 

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la Regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’art. 48 della l.r. 26/2003)

1. L’articolo 48 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 48

(Autorità d’ambito)

1. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito, di seguito Autorità, nella forma di cui all’articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e, per il Comune di Milano, nelle forme di cui all’articolo 114 del d.lgs. 267/2000.

 

2. Spetta all’Autorità:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;

b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;

c) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l’organizzazione del servizio idrico integrato;

d) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’Autorità e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;

e) la determinazione, in conformità alle indicazioni regionali, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati [2];

f) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l’erogazione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente;

g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

h) l’individuazione degli agglomerati di cui all’articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;

i) il rilascio dopo l’affidamento dell’erogazione del servizio, dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell’articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l’erogazione del servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria;

j) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall’autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.

 

3. Per l’adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c) ed e), è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

 

4. L’Autorità trasmette alla Regione il piano d’ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all’articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti [3].”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’art. 49 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 49 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando l’attività di gestione delle reti dall’attività di erogazione dei servizi. In sede di approvazione del piano d’ambito, o con successiva modifica, l’Autorità può deliberare la non separazione fra gestione ed erogazione ai sensi dell’articolo 2, comma 6, in ragione di condizioni di maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell’utenza servita. Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L’affidamento congiunto di gestione ed erogazione è disposto dall’Autorità d’ambito ad un unico soggetto ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle modalità di cui al comma 4-bis, per un periodo che non può superare i dieci anni. A carico di tale unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati al gestore e all’erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell’articolo 2, comma 6-bis.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’erogazione del servizio, così come definita dall’articolo 2, comma 5, è affidata, secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito con le modalità di cui all’articolo 23-bis, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un periodo non superiore a dieci anni. Nell’ipotesi di cui all’articolo 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti. L’Autorità, con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può affidare direttamente l’erogazione del servizio alla unica società patrimoniale d’ambito se presenta le caratteristiche della società di cui al comma 3, lettera a).”;

 

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: “4 bis. Il ricorso alle modalità di affidamento diretto della gestione, della erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera a), è ammesso solo nel rispetto dell’articolo 23-bis, comma 3, l. 133/2008. L’Autorità d’ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 23-bis, comma 4, l. 133/2008, in caso di ricorso all’affidamento diretto è tenuta a dare adeguata pubblicità alla scelta e alla motivazione della decisione, secondo forme e modi stabiliti dalla Giunta regionale e a trasmettere una relazione al Garante dei servizi di cui all’articolo 3, motivando la scelta del ricorso all’affidamento diretto e alle relative modalità operative per l’espressione di un parere sui profili di competenza.

4 ter. La Giunta regionale:

a) disciplina la pubblicità della scelta di cui al comma 4bis, stabilendone almeno la pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito informatico dell’Autorità d’ambito, nonché la pubblicizzazione con ulteriori strumenti informativi, inclusa quella su quotidiani nazionali e regionali;

b) precisa i contenuti della relazione di cui al comma 4bis, nonché le modalità per la richiesta e l’espressione del parere del Garante da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione dell’Autorità.

4 quater. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall’erogatore o dal soggetto titolare dell’affidamento congiunto di gestione ed erogazione, contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il termine inferiore indicato nel contratto di servizio, comporta per l’Autorità l’obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata inattività dell’Autorità la Regione interviene ai sensi dell’articolo 13 bis.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’art. 50 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 50 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera a) del comma 2 le parole “da società” sono sostituite con le parole “dalla società”;

 

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “3bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che garantiscano l’accesso all’acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d’intesa con le Autorità, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 5 della l.r. 20/1989 è integrato da esperti del settore idrico.”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’art. 51 della l.r. 26/2003)

1. L’articolo 51 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 51

(Tariffa)

 

1. L’Autorità determina il sistema tariffario d’ambito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell’esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati [4].

2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita con il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, secondo le indicazioni dell’Autorità.

3. La Regione, d’intesa con le Autorità e con la conferenza regionale delle autonomie di cui all’articolo 1, comma 16, della l.r. 1/2000, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a interventi di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi.”.

 

     Art. 9. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le società patrimoniali di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 26/2003 e la società di cui all’articolo 49, comma 3, lettera a), della l.r. 26/2003 redigono il primo bilancio sociale con decorrenza 1° gennaio 2010, pena la risoluzione del contratto stipulato con l’Autorità d’ambito per la realizzazione degli investimenti contenuti nel piano d’ambito.

2. Ai fini dell’effettuazione della verifica di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h ter), della l.r. 26/2003, le Autorità d’ambito inviano alla Regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 che hanno approvato e/o aggiornato prima dell’entrata in vigore della presente legge. La Regione, entro novanta giorni dalla ricezione, notifica all’Autorità eventuali rilievi e osservazioni dettando, ove necessario, prescrizioni vincolanti.

3. Gli obblighi stabiliti dall’articolo 49, comma 4-bis, della l.r. 26/2003 si applicano, nei confronti dell’Autorità d’ambito, a partire dal quindicesimo giorno successivo all’adozione della delibera della Giunta regionale, di cui al comma 4-ter del medesimo articolo.

4. [L’articolo 5, comma 7, della l.r. 18/2006 va interpretato nel senso che, sino all’affidamento dell’erogazione del servizio da parte delle Autorità d’ambito, l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria è rilasciata dai comuni] [5].

5. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, della l.r. 18/2006 si applicano a condizione che il relativo contratto di servizio sia stipulato con la società individuata mediante gara o con la società mista il cui socio privato sia stato individuato mediante gara entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

6. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 12, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 2010, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui aggiunge la lettera h-ter).

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 2010, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 2010, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità secondo periodo del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 2010, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 21.