§ 4.4.135 - L.R. 2 settembre 1996, n. 20.
Modifiche alle disposizioni del titolo II - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature - della l.r. 27 maggio 1985 «Disciplina degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/09/1996
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di una popolazione inferiore alle 2000 unità, che non siano stati disattivati ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l.r. 27 maggio 1985, n. [...]
Art. 2.      1. L applicazione ai titolari degli scarichi di cui all'art. 1 delle sanzioni amministrative per l'inosservanza della l.r. 27 maggio 1985, n. 62, è sospesa sino alla scadenza del termine di [...]
Art. 3.      1. I titolari degli scarichi di pubbliche fognature in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano attuato le misure sostanziali atte a rendere gli scarichi conformi [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale [...]


§ 4.4.135 - L.R. 2 settembre 1996, n. 20. [1]

Modifiche alle disposizioni del titolo II - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature - della l.r. 27 maggio 1985 «Disciplina degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento».

(B.U. 5 settembre 1996, n. 36 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1.

     1. Gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di una popolazione inferiore alle 2000 unità, che non siano stati disattivati ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l.r. 27 maggio 1985, n. 62, possono continuare ad essere recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ferme restando le prescrizioni dell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 21 maggio 1991, n. 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, fino all'approvazione della revisione del piano regionale di risanamento delle acque in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i titolari degli scarichi di pubbliche fognature che non abbiano provveduto a disattivarli e recapitarli in corpi d'acqua superficiali in conformità alle disposizioni dell'art. 11, comma 2, della l.r. 27 maggio 1985, n. 62, debbono presentare alla Provincia competente per il controllo e in copia alla Giunta regionale

- Settore Ambiente ed Energia - entro 60 giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione degli

interventi che intendono realizzare per regolarizzare gli scarichi stessi

in conformità al piano regionale di risanamento delle acque, nonché dei

tempi e dei costi di attuazione.

     3. Qualora gli interventi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque importino una eccessiva onerosità, può essere consentita l'adozione di soluzioni provvisorie che prevedano la progressiva regolarizzazione degli scarichi in tempi più lunghi e comunque entro il 31 dicembre 1998.

     4. Entro 120 giorni dalla presentazione del programma la Provincia provvede alla sua istruttoria e trasmette alla Giunta regionale il relativo parere di merito.

     5. Entro i successivi 60 giorni, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, sulla base dell'istruttoria della Provincia, autorizza con decreto l'attuazione del programma, confermandolo o prescrivendo eventuali modifiche.

     6. I programmi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 1998.

     7. L'autorizzazione è revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione.

 

     Art. 2.

     1. L applicazione ai titolari degli scarichi di cui all'art. 1 delle sanzioni amministrative per l'inosservanza della l.r. 27 maggio 1985, n. 62, è sospesa sino alla scadenza del termine di attuazione del programma stabilito nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione ai sensi dello stesso articolo.

     2. La sanzione amministrativa non si applica per sopravvenuto adempimento, qualora la provincia, scaduto il termine di attuazione del programma, accerti che lo scarico è stato regolarizzato.

 

     Art. 3.

     1. I titolari degli scarichi di pubbliche fognature in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano attuato le misure sostanziali atte a rendere gli scarichi conformi alle prescrizioni vigenti e che non abbiano provveduto a richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 maggio 1985, n. 62, possono presentare alla Provincia competente per il controllo, entro 30 giorni dalla predetta data, domanda di autorizzazione in sanatoria per la regolarizzazione formale degli scarichi stessi.

     2. Le Province provvedono al rilascio delle autorizzazioni in sanatoria, secondo le modalità stabilite dall'art. 13, comma 4, della l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e dall'art. 7 del d.l. 17 marzo 1995, n. 79 «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 con la decorrenza ivi stabilita.