Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 02/09/1996 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di una popolazione inferiore alle 2000 unità, che non siano stati disattivati ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l.r. 27 maggio 1985, n. [...] |
Art. 2. 1. L applicazione ai titolari degli scarichi di cui all'art. 1 delle sanzioni amministrative per l'inosservanza della l.r. 27 maggio 1985, n. 62, è sospesa sino alla scadenza del termine di [...] |
Art. 3. 1. I titolari degli scarichi di pubbliche fognature in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano attuato le misure sostanziali atte a rendere gli scarichi conformi [...] |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale [...] |
§ 4.4.135 - L.R. 2 settembre 1996, n. 20. [1]
Modifiche alle disposizioni del titolo II - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature - della l.r. 27 maggio 1985 «Disciplina degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento».
(B.U. 5 settembre 1996, n. 36 - 1° suppl. ord.).
1. Gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di una popolazione inferiore alle 2000 unità, che non siano stati disattivati ai sensi dell'art. 11, comma 2, della
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i titolari degli scarichi di pubbliche fognature che non abbiano provveduto a disattivarli e recapitarli in corpi d'acqua superficiali in conformità alle disposizioni dell'art. 11, comma 2, della
- Settore Ambiente ed Energia - entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione degli
interventi che intendono realizzare per regolarizzare gli scarichi stessi
in conformità al piano regionale di risanamento delle acque, nonché dei
tempi e dei costi di attuazione.
3. Qualora gli interventi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque importino una eccessiva onerosità, può essere consentita l'adozione di soluzioni provvisorie che prevedano la progressiva regolarizzazione degli scarichi in tempi più lunghi e comunque entro il 31 dicembre 1998.
4. Entro 120 giorni dalla presentazione del programma la Provincia provvede alla sua istruttoria e trasmette alla Giunta regionale il relativo parere di merito.
5. Entro i successivi 60 giorni, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, sulla base dell'istruttoria della Provincia, autorizza con decreto l'attuazione del programma, confermandolo o prescrivendo eventuali modifiche.
6. I programmi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 1998.
7. L'autorizzazione è revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione.
1. L applicazione ai titolari degli scarichi di cui all'art. 1 delle sanzioni amministrative per l'inosservanza della
2. La sanzione amministrativa non si applica per sopravvenuto adempimento, qualora la provincia, scaduto il termine di attuazione del programma, accerti che lo scarico è stato regolarizzato.
1. I titolari degli scarichi di pubbliche fognature in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano attuato le misure sostanziali atte a rendere gli scarichi conformi alle prescrizioni vigenti e che non abbiano provveduto a richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 13 della
2. Le Province provvedono al rilascio delle autorizzazioni in sanatoria, secondo le modalità stabilite dall'art. 13, comma 4, della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall’art. 57 della