Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 22/11/1995 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni della presente legge, in armonia con i principi di trasparenza ed efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto del sistema delle autonomie locali di cui [...] |
Art. 2. 1. In attesa dell'iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, le imprese [...] |
Art. 3. 1. In attesa dell'iscrizione all'albo nazionale di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, la regione con proprio provvedimento autorizza, ai sensi del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, per un [...] |
Art. 4. 1. I provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della presente legge cessano di produrre i loro effetti in caso di pronuncia negativa di iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 [...] |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul [...] |
§ 4.4.131 - L.R. 22 novembre 1995, n. 46. [1]
Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all'albo nazionale.
(B.U. 25 novembre 1995, n. 47 - 1° S.O.).
1. Le disposizioni della presente legge, in armonia con i principi di trasparenza ed efficacia di cui alla
1. In attesa dell'iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 del
2. La volturazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla regione, a condizione che:
a) resti invariato l'insieme dei beni utilizzati e la struttura organizzativa dell'impresa;
b) sussistano i requisiti soggettivi già richiesti dalla deliberazione della giunta regionale n. 8462 del 1991;
c) sia prodotta la ricevuta relativa alla presentazione, alla sezione regionale competente, della domanda di iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 del
1. In attesa dell'iscrizione all'albo nazionale di cui alla
a) istanze il cui iter è sospeso per il sopravvenire della norma di cui al
b) istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del d.m. 30 marzo 1994, il cui iter istruttorio è condizionato all'iscrizione all'albo stesso.
2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 è subordinato alla produzione della ricevuta relativa alla presentazione, alla sezione regionale competente, della domanda di iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 del
1. I provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della presente legge cessano di produrre i loro effetti in caso di pronuncia negativa di iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 del
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall’art. 57 della