Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 11/04/1994 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Campo di applicazione). |
Art. 2. (Definizioni). |
Art. 3. (Gestione del servizio). |
Art. 4. (Oggetto del regolamento). |
Art. 5. (Finalità del servizio di raccolta differenziata). |
Art. 6. (Principi generali e criteri di comportamento). |
Art. 7. (Requisiti per l'attuazione). |
Art. 8. (Localizzazione dei siti e dei contenitori). |
Art. 9. (Tipologia dei contenitori). |
Art. 10. (Modalità di conferimento). |
Art. 11. (Frequenza della raccolta). |
Art. 12. (Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori). |
Art. 13. (Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi). |
Art. 14. (Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani). |
Art. 15. (Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti). |
Art. 16. (Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica). |
Art. 17. (Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani). |
Art. 18. (Vigilanza). |
Art. 19. (Sanzioni). |
Art. 20. (Informazioni). |
Art. 21. (Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori). |
§ 4.4.121 - R.R. 11 aprile 1994, n. 1. [1]
Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili.
(B.U. 14 aprile 1994, n. 15, 3° suppl. ord.).
Art. 1. (Campo di applicazione).
1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1 lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della
Art. 2. (Definizioni).
1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore:
b) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
f) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
g) piattaforma per la raccolta differenziata: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
h) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
i) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.
Art. 3. (Gestione del servizio).
1. Il servizio di raccolta differenziata dai rifiuti urbani e assimilabili viene effettuato secondo le disposizioni, di cui all'art. 8, comma 1, della l.r. 21/93.
2. Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 21/93.
Art. 4. (Oggetto del regolamento).
1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente regolamento, che ha per oggetto:
a) le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
b) il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori, in cui viene conferita la frazione da raccogliere;
c) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
d) la frequenza della raccolta;
e) la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori;
f) le sanzioni.
Art. 5. (Finalità del servizio di raccolta differenziata).
1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
Art. 6. (Principi generali e criteri di comportamento).
1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.
Art. 7. (Requisiti per l'attuazione).
1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:
- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta:
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
Art. 8. (Localizzazione dei siti e dei contenitori).
1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dall'ufficio o dal servizio comunale competente.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell'ente gestore.
3. Per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata sono utilizzate le piattaforme e le piazzole per la raccolta differenziata ad esse funzionalmente abbinate e le stazioni di trasferimento così come previsto dall'art. 6, comma 5, della l.r. n. 21/93.
4. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.
Art. 9. (Tipologia dei contenitori).
1. Spetta al comune, in accordo con l'ente gestore e in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacita volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
3. In attesa che il comune adegui il colore dei propri cassonetti già in uso per la raccolta differenziata a quanto previsto dal presente regolamento, il medesimo provvede ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.
Art. 10. (Modalità di conferimento).
1. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.
2. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:
a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
b) è vietato introdurre nei contenitori:
- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del d.p.r. n. 915/82;
- rifiuti pericolosi;
- frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.
c) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
3. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:
a) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
b) il conferimento deve avvenire ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;
c) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
4. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della l.r. 21/93.
5. In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.
Art. 11. (Frequenza della raccolta).
1. La frequenza della raccolta differenziata viene determinata nel seguente modo:
- frazione secca dei rifiuti urbani ....;
- frazione umida dei rifiuti urbani ....;
- materiali in vetro provenienti da cassonetti su strada ....;
- contenitori in plastica provenienti da cassonetti su strada ....;
- materiali in metallo provenienti da cassonetti su strada ....;
- carta e cartone provenienti da cassonetti su strada ....;
- materiali in vetro raccolti a domicilio ....;
- contenitori in plastica a domicilio ....;
- materiali in metallo raccolti a domicilio ....;
- carta e cartone raccolti a domicilio....
Art. 12. (Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori).
1. Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato con le seguenti frequenze (differenziare estate e inverno).
Art. 13. (Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi).
1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) della l.r. n. 21/93, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.
2. I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
3. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:
- le batterie presso le piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della l.r. n. 21/93 o presso i punti di rivendita;
- le pile in appositi contenitori presso rivenditori di pile o in appositi cassonetti stradali;
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso gli ospedali, case di cura e simili e farmacie.
4. Le pile e i prodotti farmaceutici scaduti, possono, in alternativa, essere conferiti direttamente a cura del produttore alle piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della l.r. n. 21/93.
5. I contenitori per le pile è per i farmaci scaduti devono presentare capacità unitaria non superiore ad ... ed essere contrassegnati da colore rosso.
6. I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzati devono essere contrassegnati da croce bianca.
7. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5; comma 2, lettere a2) e a4) della l.r. n. 21/93 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso le apposite piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate o alle stazioni di trasferimento in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.
8. Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettera a5) della l.r. n. 21/93 viene istituito un apposito servizio da parte dell'ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.
9. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a6) sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato oppure direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata o alle piazzole a questa funzionalmente abbinate, se dotate di appositi contenitori.
Art. 14. (Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani).
1. Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della l.r; 21/93, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.
2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della l.r. n. 21/93.
3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato con le seguenti modalità:
- conferimento dei rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale;
- conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi.
4. I contenitori devono essere contrassegnati da colore grigio, avere capacità unitaria compresa tra ... mc e ... mc ed essere in numero tale da garantire un rapporto contenitori-utente di 1 a ... abitante.
5. I rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore tramite sacchi o in appositi cassonetti o contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale contrassegnati dal colore viola, di capacità unitaria compresa tra ... mc e ... mc, e in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di 1 a ... abitante.
6. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere possibilmente di materiale cartaceo.
7. Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche è consentito per modiche quantità pro-capite in contenitori contrassegnati da colore marrone e di capacità unitaria compresa tra ... mc e ... mc; le quantità eccedenti, nonché i tronchi e le ramaglie devono essere conferiti presso le piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta o direttamente presso gli impianti di compostaggio, di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. n. 21/93.
Art. 15. (Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti).
1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a) raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al gestore del servizio di raccolta comunale;
b) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alle piattaforme per la raccolta differenziata o alle piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate all'uopo attrezzate.
2. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.
Art. 16. (Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica).
1. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettere d2), d3), d4) e d5) della l.r. n. 21/93, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dall'ufficio comunale competente (prelievo porta a porta).
2. Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla
3. I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da colore verde, di capacità unitaria compresa tra i ... mc e ... mc e in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a: ... - ... abitanti.
4. I contenitori per la raccolta della plastica, devono essere contrassegnati da colore giallo, di capacità unitaria indicativa di ... mc e in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a: ... - ... abitanti.
5. I contenitori per la raccolta del metallo sono contrassegnati da colore azzurro; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori viene stabilita a discrezione dell'ente gestore del servizio previo accordo con l'ufficio comunale competente.
6. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore bianco di capacità unitaria indicativa di ... mc ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a: ... - ... abitanti.
7. Il conferimento dei rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2, lettere d6), d7) e d8) di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore specializzato, oppure direttamente dal produttore presso le piattaforme per la raccolta differenziata o le strutture ad esse abbinate utilizzando per i rifiuti di cui all'art. 5 comma 2, lettere d7) e d8) appositi contenitori di capacità unitaria indicativa di ... mc.
Art. 17. (Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani).
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della l.r. n. 21/93 o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.
2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.
3. I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna devono avere dimensioni non inferiori a ... litri e devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento:
Art. 18. (Vigilanza).
1. A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.
2. Alla provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.
3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della l.r. n. 21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione quali-quantitativa da parte della provincia territorialmente competente.
Art. 19. (Sanzioni).
1. In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33, comma 1, della l.r. n. 21/93.
Art. 20. (Informazioni).
1. I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione formazione ed educazione di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. n. 21/93, e, in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata, in conformità alla convenzione stipulata col comune.
Art. 21. (Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori).
1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il comune, eventualmente consorziato con altri comuni, direttamente o tramite azienda municipalizzata, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della
2. Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare:
a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
b) la copertura degli oneri relativi;
c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.
Allegato 1
CARATTERISTICHE DEI CASSONETTI RACCOGLITORI
I cassonetti raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedite;
- avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurine ed antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purché appositamente predisposta ed attrezzata;
- essere predisposti per il caricamento automatico; se i mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al traffico.
Allegato 2
LINEE-GUIDA INDICATIVE PER L'ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI ALLA
REGOLAMENTAZIONE-TIPO-REGIONALE
La regolamentazione-tipo costituisce atto regionale di indirizzo, che, nel rispetto delle differenti caratteristiche territoriali, demografiche e organizzative, non disciplina la materia in modo dettagliato. Pertanto le seguenti indicazioni valgono come supporto per i singoli comuni nell'adeguamento del regolamento comunale a quello tipo regionale onde consentire agli stessi l'attuazione ottimale del servizio di raccolta differenziata.
Gli articoli cui si riferiscono le indicazioni sono i seguenti:
art. 13, comma 5:
per le pile si usano contenitori piccoli da 2 litri [1 per ogni rivenditore], medi 50 litri (stradali) e di grande capacità 100 litri [1 in ogni struttura di grande dimensione tipo ospedale]; per i farmaci: contenitori da 40-120 litri negli ospedali e farmacie e da 80 litri circa negli uffici sanitari;
art. 14, comma 4:
i contenitori per la frazione umida dei rifiuti urbani generalmente presentano una capacità unitaria compresa tra 240 litri e 1.100 litri, e una distribuzione di 1 contenitore ogni 85 abitanti nel primo caso e 360 abitanti nel secondo caso;
art. 14, comma 5:
i contenitori per la frazione secca dei rifiuti urbani presentano in genere una capacità unitaria compresa tra 1.300 litri e 1.700 litri; la distribuzione-ottimale è di n. 1 contenitore ogni 40-50 abitanti;
art. 14, comma 7:
i contenitori per il conferimento della frazione verde hanno una capacità unitaria compresa tra 1 e 2 mc;
art. 16, comma 3:
i contenitori per la raccolta del vetro presentano una capacità unitaria compresa tra 2 mc e 3 mc e devono essere in numero tale da garantire un rapporto contenitore/abitante di 1 ogni 400-500;
art. 16, comma 4:
i contenitori per la raccolta della plastica sono in genere di capacità unitaria indicativa di 2 mc con un rapporto contenitore/abitante di 1 ogni 700;
art. 16, comma 6:
la capacità unitaria indicativa per i contenitori per la raccolta della carta è di 3 mc garantendo un rapporto contenitore/abitante di 1 ogni 400-500;
art. 17, comma 3:
la capacità volumetrica indicativa dei contenitori utilizzati per il conferimento degli olii e dei grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti è di circa 25 litri.
[1] Abrogato dall’art. 57 della