§ 4.4.120 - L.R. 9 aprile 1994, n. 11.
Misure urgenti per l'attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla l.r. 1 luglio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:09/04/1994
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Fino alla data di entrata in vigore dei piani provinciali, di cui al titolo III della l.r. 1 luglio 1993, n. 21 in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, le province, [...]
Art. 2.      1. Le proposte di revisione dei piani cave provinciali, presentate dalle province successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono conformarsi alle previsioni [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino [...]


§ 4.4.120 - L.R. 9 aprile 1994, n. 11. [1]

Misure urgenti per l'attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla l.r. 1 luglio 1993, n. 21 e di coordinamento con i piani cave provinciali.

(B.U. 14 aprile 1994, n. 15, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Fino alla data di entrata in vigore dei piani provinciali, di cui al titolo III della l.r. 1 luglio 1993, n. 21 in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, le province, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, ai sensi della l.r. 30 marzo 1982, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sospendono l'istruttoria dei procedimenti in corso, nonché di quelli relativi alle nuove domande di autorizzazione, concernenti i giacimenti da attivare o da ampliare, all'interno di ambiti territoriali in cui siano inseriti impianti di scarico controllato di rifiuti urbani ed assimilabili, esistenti e da adeguare ai sensi del programma di cui all'allegato A della l.r. 1 luglio 1993, n. 21.

     2. La disposizione di cui al primo comma si applica anche all'istruttoria relativa ai giacimenti di sostanze minerali di cava la cui coltivazione è prevista nei piani cave provinciali già approvati dalla regione o in corso di revisione, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 30 marzo 1982, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le province comunicano ai soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente primo comma la sospensione dei relativi procedimenti.

 

     Art. 2.

     1. Le proposte di revisione dei piani cave provinciali, presentate dalle province successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono conformarsi alle previsioni contenute nel programma regionale a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.