Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 26/03/1990 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Delega di funzioni. |
Art. 2. Procedure. |
Art. 3. Clausola d'urgenza. |
§ 4.4.94 - L.R. 26 marzo 1990, n. 20.
Delega a Province, Comuni e loro Consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale.
(B.U. 27 marzo 1990, n. 13, 1° suppl. ord.).
Art. 1. Delega di funzioni.
1. All'esecuzione delle opere e degli interventi in materia di disinquinamento e di tutela ambientale da finanziarsi rispettivamente a carico del Fondo investimenti e occupazione e di altri provvedimenti statali in materia ambientale, provvedono, ciascuno per la parte di cui ha curato la progettazione, gli enti locali e loro consorzi che verranno individuati con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Contestualmente la Giunta Regionale assegna agli enti medesimi i rispettivi finanziamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.
3. L'approvazione degli stati di avanzamento e delle richieste di somministrazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previo visto di regolarità del servizio provinciale del genio civile competente per territorio o dei collaudatori nominati in corso d'opera [1].
4. La stessa procedura si applica per le opere di recupero e restauro di beni culturali ammesse ai finanziamenti del Fondo Investimenti e Occupazione.
Art. 2. Procedure.
1. Per l'entità dei finanziamenti, la rendicontazione e le modalità di esecuzione dei lavori si applicano, rispettivamente, gli artt. 2, 3 e 4 della
Art. 3. Clausola d'urgenza.
La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della