§ 4.4.91 - L.R. 4 dicembre 1989, n. 68.
Attuazione del piano quinquennale per il risanamento dei bacini dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:04/12/1989
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Attuazione del Piano.
Art. 2.  Piano e programmi attuativi.
Art. 3.  Enti locali.
Art. 4.  Comitato di coordinamento.
Art. 5.  Società a partecipazione regionale.
Art. 6.  Condizioni per la partecipazione regionale al capitale della società.
Art. 7.  Nomina di amministratori e sindaci.
Art. 8.  Soci.
Art. 9.  Partecipazione di società a capitale pubblico e privato.
Art. 10.  Partecipazione degli Enti locali.
Art. 11.  Accordo fra soci.
Art. 12.  Convenzioni.
Art. 13.  Tariffe.
Art. 14.  Funzioni di controllo.
Art. 15.  Norme applicabili.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Norma transitoria.


§ 4.4.91 - L.R. 4 dicembre 1989, n. 68. [1]

Attuazione del piano quinquennale per il risanamento dei bacini dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.

(B.U. 6 dicembre 1989, n. 49, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Attuazione del Piano.

     1. La Regione concorre, insieme allo Stato ed agli Enti locali, alla attuazione del Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, approvato con D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363, assicurando l'attuazione e il coordinamento degli interventi e verificando in ogni fase della realizzazione del piano la congruenza con gli obiettivi del medesimo.

     2. A tal fine essa programma l'attuazione delle opere di propria competenza e promuove la realizzazione delle opere di competenza degli Enti locali.

     3. Promuove altresì il reperimento delle risorse pubbliche e private necessarie all'attuazione del Piano.

 

     Art. 2. Piano e programmi attuativi.

     1. Il Consiglio Regionale esprime il parere richiesto alla Regione ai sensi dell'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 305, sulle modifiche ed aggiornamenti del piano di cui al precedente primo comma dell'art. 1.

     2. La Giunta Regionale delibera, sentiti i comitati consultivi degli Enti locali di cui al successivo art. 3, i programmi attuativi del piano, comprensivi sia degli interventi di propria competenza che di quelli di competenza degli Enti locali, anche ai fini della presentazione delle istanze di contributo allo Stato.

     3. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano indicando altresì le proposte di modifica ed aggiornamento del piano stesso.

 

     Art. 3. Enti locali.

     1. La Giunta Regionale assicura il coordinamento e la partecipazione degli Enti locali interessati all'attuazione del piano mediante la consultazione di comitati composti, su scala provinciale ed intercomunale, da rappresentanti degli Enti locali stessi.

     2. La Giunta Regionale delibera la composizione dei comitati.

     3. Alla nomina provvede, con proprio Decreto, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti le Province interessate ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi.

 

     Art. 4. Comitato di coordinamento.

     1. Partecipano al comitato di coordinamento previsto dal punto III.I del piano, il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori dalla stessa designati in quanto competenti all'attuazione del piano medesimo.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale nomina con proprio Decreto i rappresentanti della Regione nei sotto-comitati che il comitato di coordinamento potrà costituire.

 

     Art. 5. Società a partecipazione regionale.

     1. La Regione promuove, ai sensi del D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363, la costituzione di una società per azioni a capitale prevalentemente pubblico e partecipa al capitale della medesima.

     2. La società di cui al comma precedente deve avere per scopo di promuovere le operazioni di finanziamento, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dal piano; a tal fine può assumere anche partecipazioni in società aventi scopi analoghi o complementari, alle quali possono partecipare i soggetti titolari degli interventi previsti dal piano.

 

     Art. 6. Condizioni per la partecipazione regionale al capitale della società.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione, con la sottoscrizione di almeno il 51% delle azioni, nella società di cui al precedente art. 5, nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

     2. La sottoscrizione delle azioni è subordinata all'avvenuto accertamento, mediante deliberazione della Giunta Regionale, che lo statuto della società disponga, per la durata della partecipazione della Regione alla società medesima, quanto segue:

     a) che il capitale sociale iniziale sia di lire 10 miliardi, elevabile fino a lire 100 miliardi;

     b) che l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da non più di 11 membri di cui il presidente e due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2459 del Codice Civile, e tre componenti nominati dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile;

     c) che la società abbia, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, un amministratore delegato, la cui nomina da parte del Consiglio di amministrazione sia fatta su designazione del Presidente della Giunta Regionale;

     d) che il collegio sindacale sia composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, da scegliersi fra gli iscritti all'Albo professionale dei dottori commercialisti o all'Ordine degli avvocati e, contestualmente, al ruolo dei revisori ufficiali dei conti e che uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti siano nominati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile;

     e) che il Consiglio di amministrazione deliberi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica;

     f) che le delibere di aumento di capitale vengano considerate automaticamente decadute nel caso in cui l'aumento di capitale non sia interamente sottoscritto nei termini fissati dalle delibere stesse.

     3. La partecipazione azionaria della Regione nella società di cui al precedente art. 5 non può essere, per tutta la durata della società, inferiore al 51%.

 

     Art. 7. Nomina di amministratori e sindaci.

     1. Il Consiglio Regionale, nel rispetto di quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 6 gennaio 1979, n. 2, delibera le nomine degli amministratori e dei sindaci di propria competenza, su proposta della Giunta Regionale.

     2. Nei venti giorni successivi al ricevimento della proposta della Giunta i Gruppi consiliari, i Consiglieri regionali, gli altri Enti e soggetti di cui al primo comma dell'art. 5 della L.R. 6 gennaio 1979, n. 2, possono presentare al Presidente del Consiglio ulteriori proposte di candidatura.

     3. I rappresentanti regionali nominati ai sensi del precedente primo comma sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione; essi, in particolare, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 gennaio 1979, n. 2; in caso di inosservanza di tali obblighi, sono revocati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta.

 

     Art. 8. Soci.

     1. La Regione, ai sensi del D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363, definisce la partecipazione alla società di altri soggetti giuridici e le relative quote.

     2. Possono partecipare al capitale sociale:

     a) gli Enti locali, o loro consorzi e municipalizzate, presenti nel comitato di coordinamento di cui al D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363;

     b) gli enti di gestione delle partecipazioni statali;

     c) istituti di credito autorizzati alla emissione di obbligazioni;

     d) società di diritto privato.

     3. I soci di cui al precedente comma non possono concorrere alla realizzazione di opere e lavori previsti dal piano.

 

     Art. 9. Partecipazione di società a capitale pubblico e privato.

     1. Alla società di cui al precedente art. 5 possono prendere parte le società a prevalente partecipazione dello Stato, le società private, singole o raggruppate in forme consortili, e gli istituti di credito, che, a giudizio insindacabile della Giunta Regionale, diano il massimo affidamento sotto l'aspetto economico patrimoniale; entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale delibera l'elenco dei soci che partecipano alla costituzione della società e le relative quote.

     2. A tal fine ognuno dei soggetti di cui al precedente comma deve presentare alla Giunta Regionale una dichiarazione di impegno a fornire i mezzi finanziari relativi al piano, secondo le modalità fissate dalla Giunta Regionale con propria delibera.

     3. La Giunta Regionale predispone per la Commissione consiliare competente una relazione sui criteri adottati per la scelta dei soci di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 10. Partecipazione degli Enti locali.

     1. La Giunta Regionale delibera in ordine alle richieste di partecipazione alla società di cui al precedente art. 5, presentate dagli Enti locali, o loro consorzi o municipalizzate, presenti nel comitato di coordinamento di cui al D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363.

 

     Art. 11. Accordo fra soci.

     1. Il testo definitivo dello statuto e gli eventuali patti parasociali tra la Regione e le altre parti sociali verranno approvati con delibera della Giunta Regionale.

     2. Di tali atti ed accordi è data immediata comunicazione al Consiglio Regionale.

 

     Art. 12. Convenzioni.

     1. Gli enti titolari delle opere individuate nel piano possono stipulare con la società di cui al precedente art. 5 una convenzione per l'affidamento ad essa del compito di assicurare la provvista dei mezzi finanziari necessari ad integrare i contributi statali previsti dal piano medesimo.

     2. E' fatta salva, nel rispetto dell'obbligo di realizzare gli interventi previsti dal piano, la loro facoltà di reperire autonomamente le risorse necessarie aggiuntive rispetto a quelle pubbliche disponibili.

     3. La Giunta regionale può procedere all'affidamento in concessione della progettazione, della realizzazione e della gestione degli interventi previsti dal piano, di competenza della Regione, e di portata particolarmente rilevante, ovvero definiti dal piano come aventi rilievo di sistema, nonché di interventi di competenza di altri enti nel caso in cui la Regione intervenga in via sostitutiva ai sensi dell'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 305.

     4. Ove la società concessionaria affidi in appalto a terzi l'esecuzione di opere o di forniture necessarie per realizzare tali attività, essa deve procedervi, salvo che per le quote di interventi finanziate con risorse non provenienti dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici, previe gare in analogia con quanto previsto dalla Legge per gli appalti affidati da enti pubblici, procedendo alla aggiudicazione sulla base dei criteri di cui all'art. 24, primo comma, lettera b) della Legge 8 agosto 1977, n. 584.

     5. La disposizione di cui al precedente comma deve essere prevista nella convenzione di concessione.

 

     Art. 13. Tariffe.

     1. Le tariffe concorrono al finanziamento del piano.

     2. La Regione, per quanto di propria competenza, assume il criterio che le tariffe o i prezzi dei servizi previsti dal piano devono coprire gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto ai servizi, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti, le quote di ammortamento economico degli impianti, le quote dell'ammortamento finanziario per i capitali presi a mutuo e le spese di avviamento.

     3. Le tariffe dovranno essere formate in modo da disincentivare i prelievi e da ridurre i volumi scaricati ed il relativo carico inquinante.

     4. La Regione definisce gli strumenti per verificare i modelli tariffari e, d'intesa con le Province interessate, garantisce gli strumenti per la rilevazione sistematica delle tariffe e dei modi di informazione ai cittadini.

 

     Art. 14. Funzioni di controllo.

     1. La Legge di piano sanitario stabilirà le adeguate dotazioni di organici e strutture delle USSL e dei PMIP per garantire lo svolgimento delle funzioni di controllo degli interventi previsti dalla presente Legge.

 

     Art. 15. Norme applicabili.

     1. Ai fini dell'esecuzione delle opere previste dal piano di competenza della Regione, ove non si provveda ad affidarle con il metodo della concessione di cui al precedente art. 12, si osservano le procedure previste dalle Leggi in vigore.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Per la partecipazione della Regione al capitale sociale della società per azioni per il risanamento del bacino dei fiumi Lambro, Olona e Seveso di cui al precedente art. 5, primo comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 55.000 milioni.

     2. Al finanziamento dell'onere previsto per il 1989 dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente per lire 40.000 milioni del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui», iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e per lire 15.000 milioni della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo», iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, sono apportate le seguenti variazioni:

 

A) Stato di previsione delle spese - Parte II

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 4.3.3.2.2862 «Quota per la partecipazione della Regione alla "Società Lambro S.p.A."» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 55.000 milioni.

 

     Art. 17. Norma transitoria.

     1. Il Consiglio Regionale entro il 31 gennaio 1990 procede all'esame complessivo del piano sulla base di una relazione tecnico-scientifica presentata dalla Giunta e delibera sulle eventuali modifiche.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.