§ 4.4.6 - R.R. 20 giugno 1975, n. 2.
Regolamento sull'impiego di mezzi aerei negli interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/06/1975
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. I servizi forestali e antincendio della regione Lombardia, per realizzare gli obiettivi indicati alla legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33, sono autorizzati ad impiegare mezzi aerei, sia ad [...]
Art. 2.      1. I mezzi aerei possono essere noleggiati mediante apposite convenzioni da stipularsi da parte della giunta regionale con enti pubblici, società e privati regolarmente abilitati ed autorizzati [...]
Art. 3.      1. Il personale impiegato dalla regione Lombardia per le operazioni di prevenzione ed estinzione di incendi forestali, se imbarcato su mezzi aerei, dovrà essere assicurato per un massimale [...]


§ 4.4.6 - R.R. 20 giugno 1975, n. 2. [1]

Regolamento sull'impiego di mezzi aerei negli interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.

(B.U. 23 giugno 1975, n. 25, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. I servizi forestali e antincendio della regione Lombardia, per realizzare gli obiettivi indicati alla legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33, sono autorizzati ad impiegare mezzi aerei, sia ad ala fissa che mobile, per i seguenti scopi: interventi inerenti alla prevenzione degli incendi boschivi, ivi compresi ponti-radio mobili per facilitare le comunicazioni tra le squadre operative; avvistamento e ricognizione degli incendi boschivi; direzione delle operazioni di spegnimento; rifornimento dei nuclei antincendio; trasporto di personale attrezzato; lancio di prodotti chimici ritardanti ed estinguenti per frenare il fuoco; soccorso e salvataggio di persone minacciate da incendio boschivo in montagna, su richiesta delle squadre di soccorso alpino.

 

     Art. 2.

     1. I mezzi aerei possono essere noleggiati mediante apposite convenzioni da stipularsi da parte della giunta regionale con enti pubblici, società e privati regolarmente abilitati ed autorizzati alla navigazione aerea che oltre al personale di volo dovranno assicurare anche l'assistenza a terra.

 

     Art. 3.

     1. Il personale impiegato dalla regione Lombardia per le operazioni di prevenzione ed estinzione di incendi forestali, se imbarcato su mezzi aerei, dovrà essere assicurato per un massimale minimo di lire dieci milioni a persona contro i rischi del relativo trasporto.

     2. Il personale del corpo forestale dello Stato ed i dipendenti di altri enti pubblici dovranno inoltre essere previamente autorizzati al volo dalle amministrazioni di appartenenza.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.