Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 04/08/2003 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 ‘Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico’). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 4.1.105 - L.R. 4 agosto 2003, n. 14. [1]
Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico).
(B.U. 8 agosto 2003, n. 32 – 1 suppl. ord).
Art. 1. (Modificazioni alla
1. Alla
“Art. 9 bis. (Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata in vigore della
1. Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 1, comma 6, e 9, comma 2, non si applicano nei comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all’entrata in vigore della
2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore generale, le varianti di qualsiasi tipo al piano regolatore vigente, comprese quelle assunte ai sensi della presente legge, il piano dei servizi, nonché i piani attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati, rispettivamente, secondo le procedure di cui all’articolo 27 della
3. A seguito dell’efficacia del piano territoriale di coordinamento della rispettiva provincia, per i comuni di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, commi 18, 19, 20 e 22 della
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Legge abrogata dall’art. 104 della