§ 4.1.105 - L.R. 4 agosto 2003, n. 14.
Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:04/08/2003
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 ‘Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico’).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.105 - L.R. 4 agosto 2003, n. 14. [1]

Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico).

(B.U. 8 agosto 2003, n. 32 – 1 suppl. ord).

 

     Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 ‘Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico’).

     1. Alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) è aggiunto il seguente articolo 9 bis:

     “Art. 9 bis. (Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51).

     1. Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 1, comma 6, e 9, comma 2, non si applicano nei comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all’entrata in vigore della l.r. 51/1975.

     2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore generale, le varianti di qualsiasi tipo al piano regolatore vigente, comprese quelle assunte ai sensi della presente legge, il piano dei servizi, nonché i piani attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati, rispettivamente, secondo le procedure di cui all’articolo 27 della l.r. 51/1975 e all’articolo 10 della l.r. 23/1997.

     3. A seguito dell’efficacia del piano territoriale di coordinamento della rispettiva provincia, per i comuni di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, commi 18, 19, 20 e 22 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), continua a trovare applicazione, fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale o di una sua variante generale, la disciplina prevista dal comma 2; i compiti che l’articolo 27 della l.r. 51/1975 e l’articolo 10 della l.r. 23/1997 attribuiscono alla Giunta regionale sono svolti dalla provincia.”.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.