Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 20/12/1999 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e procedure). |
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.1.91 - L.R. 20 dicembre 1999, n. 26. [1]
Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
(B.U. 23 dicembre 1999, n. 51 - 1 suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità e procedure).
1. Per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico dirette a garantire la sicurezza dei cittadini, con la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine e della vigilanza urbana, comportanti variante allo strumento urbanistico generale comunale vigente, si applicano le procedure di cui all'art. 3 della
2. Le procedure di cui all'art. 3 della L.r. 23/1997 si applicano, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della L.r. 23/1997 medesima, altresì, in tutti i casi in cui la variante urbanistica sia necessaria per procedere alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'art. 31 della
a) modifiche della destinazione d'uso di aree ed edifici con opere;
b) modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale dirette a disciplinare le modalità di intervento su aree ed edifici al fine di semplificare l'attuazione degli interventi.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, alla documentazione prevista dall'art. 3, comma 6, della
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, i tempi per il procedimento di variante urbanistica e per il rilascio dei provvedimenti di assenso, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa, sono ridotti alla metà; decorsi infruttuosamente tali termini è data facoltà all'interessato di inoltrare al presidente della Giunta regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il presidente provvede alla richiesta nel termine di quindici giorni, mediante nomina di un commissario ad acta.
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Legge abrogata dall’art. 104 della