§ 4.1.91 - L.R. 20 dicembre 1999, n. 26.
Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:20/12/1999
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità e procedure).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.91 - L.R. 20 dicembre 1999, n. 26. [1]

Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

(B.U. 23 dicembre 1999, n. 51 - 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Finalità e procedure).

     1. Per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico dirette a garantire la sicurezza dei cittadini, con la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine e della vigilanza urbana, comportanti variante allo strumento urbanistico generale comunale vigente, si applicano le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio).

     2. Le procedure di cui all'art. 3 della L.r. 23/1997 si applicano, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della L.r. 23/1997 medesima, altresì, in tutti i casi in cui la variante urbanistica sia necessaria per procedere alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), diretti al risanamento di edifici anche singoli in evidente stato di degrado, o per finalità sociali, ovvero al recupero di aree. Per le presenti finalità e nel rispetto dei parametri ed indici edilizi ed urbanistici previsti dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale, oltre ai casi di cui all'art. 2, comma 2 della L.r. 23/1997, sono ammesse le seguenti tipologie di varianti urbanistiche:

     a) modifiche della destinazione d'uso di aree ed edifici con opere;

     b) modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale dirette a disciplinare le modalità di intervento su aree ed edifici al fine di semplificare l'attuazione degli interventi.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, alla documentazione prevista dall'art. 3, comma 6, della l.r. 23/1997, deve essere allegata, a cura del proponente, adeguata relazione avente contenuto tecnico, sociale ed economico, atta a dimostrare la necessità della variante urbanistica per garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, nonché apposita dichiarazione del sindaco attestante che la variante urbanistica è finalizzata alla soluzione di problemi di sicurezza e di ordine pubblico, o richiesta del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza.

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, i tempi per il procedimento di variante urbanistica e per il rilascio dei provvedimenti di assenso, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa, sono ridotti alla metà; decorsi infruttuosamente tali termini è data facoltà all'interessato di inoltrare al presidente della Giunta regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il presidente provvede alla richiesta nel termine di quindici giorni, mediante nomina di un commissario ad acta.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.