Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 10/06/1985 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 il rilascio di concessione od autorizzazione in sanatoria comporta il versamento all'erario di una somma a titolo di oblazione. |
Art. 2. 1. I contributi di cui ai commi secondo e quarto del precedente articolo 1 sono versati all'atto del rilascio della concessione in sanatoria. |
Art. 3. 1. In attesa di un'organica definizione, da parte della regione, dei criteri di redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli [...] |
Art. 4. 1. Agli effetti di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento della regione, di cui all'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, [...] |
§ 4.1.37 - L.R. 10 giugno 1985, n. 77. [1]
Disposizioni di attuazione della legge del 28 febbraio 1985, n. 47 recante: "Norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive".
(B.U. 13 giugno 1985, n. 24, 3 suppl. ord.).
1. Ai sensi della
2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al versamento di un contributo per opere di urbanizzazione in misura pari a quella determinata dai comuni in applicazione della
3. La misura del contributo di cui al precedente secondo comma è ridotta del 50% qualora si tratti di opere abusive riguardanti costruzioni:
a) eseguite od acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della
b) destinate ad attività commerciale o artigianale con superficie utile netta di calpestio inferiore a 50 mq o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge;
c) destinate ad attività culturali o sindacali.
4. Per le opere realizzate dopo il 29 gennaio 1977 ed entro il 1° ottobre 1983, il rilascio di concessione in sanatoria comporta, oltre al versamento dell'oblazione, la corresponsione del contributo di concessione in misura pari a quanto previsto, per il costo di costruzione, dall'art. 6, terzo comma, della
5. Per gli edifici abusivi destinati ad abitazione ed ubicati in zone non aventi destinazione residenziale secondo lo strumento urbanistico generale del comune si applicano gli oneri di urbanizzazione nella misura massima stabilita, per gli edifici residenziali, dalle deliberazioni comunali di attuazione della citata
6. Le disposizioni di cui ai precedenti secondo, terzo, quarto e quinto comma non si applicano qualora si tratti delle opere di cui all'art. 9 della
1. I contributi di cui ai commi secondo e quarto del precedente articolo 1 sono versati all'atto del rilascio della concessione in sanatoria.
2. A richiesta dell'interessato, i contributi possono essere versati per un terzo all'atto del rilascio della concessione in sanatoria, e per la parte residua in due uguali rate semestrali.
3. I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10% in ragione di anno.
4. Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall'art. 3, secondo comma, della
1. In attesa di un'organica definizione, da parte della regione, dei criteri di redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, decorso il termine di cui al terzo comma dell'art. 29 della
2. Decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della regione di tali varianti, senza che la giunta abbia proposto le modifiche di cui al precedente comma, le varianti medesime si intendono approvate.
3. Qualora i comuni siano dotati di programma di fabbricazione, tali varianti sono assunte in deroga alle limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 14 della
1. Agli effetti di cui all'art. 24 della
[1] Legge abrogata dall’art. 104 della