§ 4.1.23 - L.R. 4 gennaio 1982, n. 3.
Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata- convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:04/01/1982
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Obiettivi generali.
Art. 2.  Programmi integrati speciali.
Art. 3.  Caratteristiche dei programmi.
Art. 4.  Procedure di presentazione dei programmi.
Art. 5.  Contributi regionali.
Art. 6.  Procedure di approvazione dei programmi.
Art. 7.  Criteri di scelta dei programmi ammessi a contributo regionale.
Art. 8.  Interventi regionali per finanziamenti contratti all'estero.
Art. 9.  Provvedimenti per il risparmio energetico - Studi e ricerche.
Art. 10.  Convenzione per le operazioni finanziarie.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul [...]


§ 4.1.23 - L.R. 4 gennaio 1982, n. 3. [1]

Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata- convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata.

(B.U. 8 gennaio 1982, n. 1, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Obiettivi generali.

     1. La presente legge promuove programmi integrati speciali regionali di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata finalizzati a:

     - assicurare il coordinamento e la più proficua utilizzazione dei finanziamenti pubblici e privati;

     - perseguire la più razionale utilizzazione del territorio regionale e la migliore utilizzazione delle infrastrutture esistenti;

     - favorire il rinnovo urbanistico ed il recupero edilizio.

 

     Art. 2. Programmi integrati speciali.

     1. I programmi integrati speciali di cui al precedente art. 1 sono quelli che di norma comprendono:

     - per una percentuale del dieci per cento interventi di competenza degli I.A.C.P.;

     - per una percentuale del cinquanta per cento interventi di cooperative edilizie e loro consorzi;

     - per una percentuale del quaranta per cento interventi di imprese edili e loro consorzi.

     2. Nel caso in cui i programmi non prevedano interventi degli I.A.C.P. la percentuale per gli stessi prevista al comma precedente viene portata in aumento alle cooperative e/o alle imprese edilizie.

 

     Art. 3. Caratteristiche dei programmi.

     1. Ciascuno dei programmi di cui al precedente art. 1 deve comprendere interventi la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 21 dicembre 1978, n. 822, non sia inferiore complessivamente a metri quadrati quindicimila.

     2. Gli interventi devono essere previsti su aree o edifici dei quali i proponenti abbiano documentata disponibilità a scopo edificatorio e che siano compresi nel territorio di un comune o di più comuni limitrofi, destinati ad edilizia residenziale secondo gli strumenti urbanistici in vigore, preferibilmente inclusi in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni, limitatamente agli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata compresi nei programmi, devono essere quelle determinate ai sensi dell'art. 16, ultimo comma e dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. Procedure di presentazione dei programmi.

     1. I programmi di cui al precedente art. 1 devono essere presentati alla giunta regionale, sottoscritti congiuntamente da tutti i soggetti attuatori e corredati dal parere favorevole del consiglio comunale o dei consigli comunali interessati.

     2. I programmi dovranno contenere:

     a) la documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree e/o degli edifici interessati dagli interventi;

     b) l'estratto degli strumenti urbanistici in vigore relativi agli interventi previsti nel programma;

     c) progetto schematico-urbanistico del programma relativo a tutto l'insieme dei comuni interessati nonché i progetti planivolumetrici, per ogni comune in scala non inferiore a 1:500;

     d) una relazione e il piano finanziario per l'indicazione della natura degli interventi e della loro ripartizione fra i singoli soggetti presentatori;

     e) una relazione tecnica con indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di quelle progettate;

     f) una relazione, redatta dal progettista o dai progettisti e sottoscritta dai soggetti attuatori, contenente indicazioni circa la compatibilità dell'intervento con il contesto urbanistico esistente, con la normativa urbanistica vigente, con la presenza di eventuali vincoli ambientali, idrogeologici, storici ed artistici;

     g) il parere favorevole della commissione edilizia del comune o dei comuni interessati;

     h) il preliminare di convenzione in cui devono essere indicati:

     - gli oneri di urbanizzazione a carico dei soggetti che realizzano gli interventi, le modalità di controllo del comune sui tempi di realizzazione degli interventi medesimi, nonché, limitatamente agli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, i prezzi di vendita o di assegnazione degli alloggi;

     - i criteri di priorità per la vendita o l'assegnazione degli alloggi a favore di giovani coppie, di anziani o di categorie preferenziali di assegnatari, tra i quali prioritariamente magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine e dell'esercito;

     - l'impegno degli I.A.C.P. ad assegnare gli alloggi realizzati con preferenza ai soggetti che, superando i limiti di reddito previsti dal D.P.R. 1035 del 1972 e successive modificazioni, liberano gli alloggi degli stessi I.A.C.P. goduti a titolo di locazione;

     - l'impegno delle imprese e loro consorzi a concedere la prelazione sul 20% degli alloggi da loro costruiti, a favore di soggetti che, superando i limiti di reddito previsti dal D.P.R. 1035 del 1972 e successive modificazioni, liberano alloggi degli I.A.C.P. goduti a titolo di locazione. Per favorire questa mobilità, gli I.A.C.P. interessati provvederanno, entro sessanta giorni dalla approvazione dei programmi di cui all'art. 6 della presente legge, a trasmettere alle imprese e loro consorzi elenchi di soggetti che hanno diritto alla prelazione. Tali soggetti devono esercitare il diritto alla prelazione entro e non oltre i successivi sessanta giorni;

     - l'eventuale impegno alla realizzazione di interventi aggiuntivi autofinanziati.

 

     Art. 5. Contributi regionali.

     1. Per gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata regionale previsti dai programmi di cui alla presente legge la regione corrisponde agli istituti di credito mutuanti e ad altri enti finanziari abilitati al credito fondiario, contributi in conto interesse, anche per il pre- ammortamento, al fine di contenere l'onere a carico dei mutuatari.

     2. Il contributo regionale è stabilito nella misura del sei per cento del capitale mutuato nei limiti di cui al successivo comma; possono essere previsti mutui a tasso costante con ratei fissi o variabili nel tempo.

     3. L'ammontare massimo dei mutui agevolati è stabilito in lire 800.000 per ogni metro quadrato di superficie utile abitabile [2].

     4. I mutui concessi dagli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalle garanzie sussidiarie della regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori; dette garanzie si intendono prestate con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo.

     5. Il limite massimo dei redditi per l'accesso ai mutui agevolati è stabilito in L. 26 milioni riferito al reddito complessivo annuo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata da ciascun componente il nucleo familiare, prima dell'assegnazione o dell'acquisto ovvero prima della preassegnazione o della promessa di vendita, purché in data certa, per alloggio [3].

     6. Ai fini della determinazione del reddito dei nuclei familiari costituiti, il reddito complessivo di cui al comma precedente è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del sessanta per cento [4].

     7. Per i nubendi il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei singoli.

     8. Non possono essere destinatari di alloggi costruiti in regime di agevolata-convenzionata coloro che risultano già proprietari di alloggio in territorio regionale.

     9. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzato a modificare con propri decreti, almeno annualmente, per i programmi non ancora approvati:

     a) l'entità del contributo regionale di cui al precedente secondo comma, in relazione all'andamento del tasso di riferimento stabilito dal ministero del tesoro per l'edilizia residenziale pubblica;

     b) l'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente terzo comma, in relazione all'andamento dell'indice ISTAT per il costo di costruzione;

     c) il limite massimo di reddito di cui al precedente quarto comma, in relazione all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impianti.

 

     Art. 6. Procedure di approvazione dei programmi.

     1. La giunta regionale approva quadrimestralmente, d'intesa con la competente commissione consiliare, i programmi ed i relativi piani di finanziamento degli interventi.

     2. La giunta regionale deve presentare le proprie proposte alla competente commissione consiliare almeno trenta giorni prima della scadenza di ogni quadrimestre e deve deliberare in modo definitivo entro i termini di cui al successivo comma.

     3. La giunta regionale delibera definitivamente entro il 31 ottobre per i programmi presentati entro il 31 luglio, entro il 28 febbraio per quelli presentati entro il 30 novembre ed entro il 30 giugno per quelli presentati entro il 31 marzo.

     4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dei programmi da parte della regione, i soggetti attuatori devono presentare al comune o ai comuni interessati i progetti esecutivi e le convenzioni relativi ai programmi approvati, corredati dalle richieste di concessioni edilizie previste dalle convenzioni.

     5. Il consiglio comunale o i consigli comunali interessati devono approvare i progetti esecutivi di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla presentazione; decorso tale termine i progetti si intendono approvati. In ogni caso il rilascio delle concessioni edilizie è disposto entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

     6. L'approvazione dei singoli programmi ai sensi del precedente terzo comma costituisce, ove occorra e su conforme parere del settore regionale competente in materia di urbanistica, approvazione dello strumento urbanistico esecutivo relativo agli interventi del programma integrato. Nel caso in cui i programmi riguardino porzioni di strumenti urbanistici esecutivi, l'approvazione di cui al presente comma deve intendersi riferita alle sole parti interessate dai programmi stessi.

     7. L'approvazione dei progetti e delle relative convenzioni da parte del consiglio comunale o dei consigli comunali interessati costituisce, se necessario, variante al P.P.A. vigente e le aree riferite agli interventi di edilizia convenzionata vanno computate ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se riguardanti piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 7. Criteri di scelta dei programmi ammessi a contributo regionale.

     1. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera i programmi di intervento ammessi a contributo, tenuto conto di:

     a) coerenza con le linee della programmazione generale regionale e con gli specifici programmi e progetti di settore, previsti dal programma regionale di sviluppo;

     b) impostazione urbanistico-territoriale che dovrà tendere alla realizzazione e/o al completamento di insediamenti compatibili con il processo di riequilibrio territoriale, con la migliore utilizzazione delle infrastrutture esistenti e/o previste e volte alla migliore integrazione delle funzioni collegate con la residenza;

     c) presenza del progetto di interventi di edilizia sovvenzionata realizzata dagli I.A.C.P. con autofinanziamento o con utilizzazione dei fondi attribuiti dalla regione a' sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457; ove tali finanziamenti non siano già stati deliberati, l'approvazione del programma costituisce priorità per la localizzazione dei programmi di cui ai bienni 1982/83 e 1983/84;

     d) compresenza, nei singoli programmi, di edilizia residenziale nuova e di interventi di recupero urbanistico-edilizio;

     e) impegno alla realizzazione di parti autofinanziate realizzate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e/o ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     f) razionalizzazione, industrializzazione ed organizzazione degli interventi con dimostrata economicità di produzione e di gestione, nonché ottimizzazione delle risorse;

     g) specifiche priorità, garantite tramite convenzione, per giovani ed anziani magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine e dell'esercizio;

     h) specifiche priorità, garantite tramite convenzioni, per interventi che contemplino assegnatari, occupanti alloggi a titolo di locazione di edilizia residenziale pubblica con limiti di reddito superiori a quelli previsti dall'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni;

     i) acquisizione di contributi aggiuntivi comunali.

 

     Art. 8. Interventi regionali per finanziamenti contratti all'estero.

     1. Qualora i soggetti attuatori dei programmi ammessi a contributo regionale contraggano prestiti con istituti di credito ed enti pubblici o privati di paesi appartenenti alla C.E.E., la giunta regionale è autorizzata nell'ambito e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 11, primo comma, lettera c), a stipulare apposite convenzioni come concorso alla copertura degli oneri relativi ai rischi di cambio, per un ammontare finanziario non superiore per singolo soggetto a quello eventualmente a carico della regione ai sensi del precedente art. 5.

 

     Art. 9. Provvedimenti per il risparmio energetico - Studi e ricerche.

     1. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge criteri specifici per concedere contributi in conto capitale ai soggetti attuatori dei programmi di intervento che realizzino gli interventi garantendo la riduzione dei costi relativi ai consumi energetici.

     2. La giunta regionale può acquisire l'apporto di consulenze specifiche, nel rispetto della legislazione regionale vigente, per l'attuazione della presente legge, specialmente in materia di risparmio energetico e nel settore economico-finanziario; può inoltre promuovere studi, ricerche e pubblicazioni per la migliore diffusione della presente legge e dei programmi presentati, nonché di quelli ammessi a contributo regionale.

 

     Art. 10. Convenzione per le operazioni finanziarie.

     1. La giunta regionale può, mediante convenzione d'approvarsi sentita la competente commissione consiliare, dare incarico alla Finlombarda s.p.a. finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, di promuovere le operazioni finanziarie necessarie alla miglior attuazione della presente legge.

     2. Nella stessa convenzione dovranno essere definiti gli interventi finanziari che la Finlombarda s.p.a. si impegna ad effettuare, per il reperimento di ulteriori risorse rispetto a quelle messe a disposizione dalla regione.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. In relazione a quanto disposto dalla presente legge, sono autorizzate per il biennio 1982-83 le seguenti spese:

     a) la spesa di L. 250 milioni per l'anno 1982 per attività di studio e ricerca di cui al precedente art. 9, secondo comma;

     b) la spesa annua di L. 1.500 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui al precedente art. 9, primo comma;

     c) il limite d'impegno di L. 9.000 milioni, di cui L. 3.750 milioni per l'anno 1982, per la concessione di contributi in conto interesse di cui al precedente art. 5.

     2. L'onere complessivo di L. 16.000 milioni per gli anni 1982 e 1983 trova copertura nel bilancio pluriennale parte seconda «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 4.1.2.1 «Interventi regionali per la casa e la cooperazione in edilizia», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     3. In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio 1982, parte seconda, ambito 4, settore 1, obiettivo 2, progetto 1 «Interventi regionali per la casa e la cooperazione edilizia» saranno istituiti i seguenti capitoli:

     - capitolo 2.4.1.2.1.1334 «Spese per l'acquisizione di consulenze e per l'effettuazione di studi e ricerche, nonché di altre iniziative interessanti il settore della casa» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 250 milioni;

     - capitolo 2.4.1.2.1.1335 «Contributi in capitale relativi ad interventi finalizzati al risparmio energetico in opere di edilizia abitativa agevolata-convenzionata», con la dotazione finanziaria di competenza di L. 1.500 milioni;

     - capitolo 2.4.1.2.1.1336 «Corresponsione agli istituti di credito mutuanti dei contributi in conto interesse per il preammortamento e l'ammortamento dei mutui contratti per interventi di edilizia agevolata- convenzionata previsti nei programmi integrati speciali regionali con la dotazione finanziaria di competenza di L. 3.750 milioni».

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 20 novembre 1991, n. 21.

[3] Comma sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 64 e successivamente dalla L.R. 20 aprile 1985, n. 32.

[4] Comma così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 64.