Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 03/08/2005 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali. |
Art. 2. Catture in deroga di richiami. |
Art. 3. Vigilanza e controllo. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 3.11.43 – L.R. 3 agosto 2005, n. 14. [1]
Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio dello stesso per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2005/2006 - (articolo 4 legge 157/1992 e allegato D della L.R. 26/1993).
(B.U. 5 agosto 2005, n. 31 – S.O. n. 1).
Art. 1. Disposizioni generali.
1. La presente legge, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, disciplina, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) e comma 2, della
2. Le catture in deroga sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della
3. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga.
4. Entro il 30 giugno 2006, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.
5. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalla Federazione ornicoltori italiani (FOI) e dalle province.
Art. 2. Catture in deroga di richiami.
1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura in deroga di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), cesena (Turdus pilaris), merlo (Turdus merula), allodola (Alauda arvensis) e pavoncella (Vanellus vanellus), da fornire gratuitamente ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.
2. La cattura in deroga dei richiami è effettuata nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato 1 alla presente legge:
a) gli impianti di cattura sono individuati sul territorio dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese e sono ripartiti come indicato nell'allegato 1;
b) i quantitativi di uccelli catturabili annualmente da ogni provincia sono suddivisi per numero e specie;
c) le catture possono essere effettuate dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento della provincia di Sondrio.
Art. 3. Vigilanza e controllo.
1. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è affidata agli agenti di polizia provinciale di cui all'articolo 48 della
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Alle spese per l'incentivazione dell'attività di allevamento di uccelli, di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede con le somme stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi, all'UPB 2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica».
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO 1
(Articolo 2, comma 2)
Numero massimo di impianti autorizzabili e di richiami vivi catturabili nella stagione venatoria 2005/2006
Provincia |
N. Impianti |
Tordo bottaccio |
Tordo sassello |
Merlo |
Cesena |
Allodola |
Pavoncella |
Totale uccelli |
|
|
Oriz. |
Vert. |
|
|
|
|
|
|
|
BERGAMO |
1 |
22 |
8.400 |
4.500 |
600 |
1.500 |
450 |
0 |
15.450 |
BRESCIA |
1 |
22 |
10.900 |
5.100 |
750 |
2.700 |
550 |
0 |
20.000 |
COMO |
|
2 |
330 |
670 |
80 |
420 |
0 |
0 |
1.500 |
LECCO |
1 |
3 |
1.050 |
1.050 |
0 |
1.050 |
350 |
0 |
3.500 |
MANTOVA |
1 |
1 |
285 |
285 |
145 |
235 |
0 |
50 |
1.000 |
MILANO |
|
2 |
620 |
930 |
170 |
780 |
0 |
0 |
2.500 |
VARESE |
|
1 |
200 |
170 |
65 |
65 |
0 |
0 |
500 |
TOTALE |
4 |
53 |
21.785 |
12.705 |
1.810 |
6.750 |
1350 |
50 |
44.450 |
[1] Abrogata dall'art. 2 della