§ 3.11.13 - R.R. 23 aprile 1988, n. 2.
Disciplina della gestione e del prelievo venatorio del cinghiale (sus scropha L. 1758) nel territorio della Regione Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:23/04/1988
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. La caccia al cinghiale nella Regione Lombardia è consentita, di norma, dal 1° novembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo, nei tempi previsti dal calendario venatorio e nei modi [...]
Art. 2.      1. La caccia al cinghiale si esercita sulla base di censimenti annuali effettuati a cura della Provincia, per la determinazione della consistenza e la individuazione delle zone ove la specie è [...]
Art. 3.      1. La caccia al cinghiale, quando viene effettuata in battuta, è consentita di norma con fucili a canna liscia e con l'uso di cartucce a palla unica.
Art. 4.      1. La Provincia istituisce corsi annuali di preparazione per capisquadra e cacciatori esperti cui affidare l'organizzazione delle battute di caccia al cinghiale ed il prelievo selettivo.
Art. 5.      1. Sia per le cacce di selezione che per le cacce in battuta le Provincie inviano alla Regione, entro il 30 giugno, un piano di abbattimento, previo censimento dei selvatici da effettuarsi in [...]
Art. 6.      1. Il numero delle giornate di caccia è fissato anno per anno dalle Amministrazioni provinciali, in base ai risultati dei censimenti ed alle condizioni ambientali delle singole annate e comunque [...]
Art. 7.      1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento le Amministrazioni provinciali effettuano un censimento delle popolazioni di cinghiale presenti nel territorio di competenza [...]
Art. 8.      1. E' vietato a chiunque immettere cinghiali e/o ibridi di qualunque provenienza nel territorio della Regione Lombardia; le immissioni possono essere effettuate solo dall'Amministrazione [...]
Art. 9.      1. In esecuzione dei precedenti artt. 4 e 5 la Provincia territorialmente competente stabilisce il numero dei cacciatori che potranno essere autorizzati al prelievo nelle singole zone in [...]
Art. 10.      1. Al fine di evitare che le battute al cinghiale disturbino le catture ed i lanci di selvaggina, l'Amministrazione provinciale, dalla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale [...]
Art. 11.      1. Le Amministrazioni provinciali comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una valutazione complessiva sull'applicazione del presente Regolamento, sul numero, sesso e peso dei [...]
Art. 12.      1. La cattura e l'abbattimento abusivo di cinghiali comporta il risarcimento danni a favore della provincia competente per le spese di gestione, nella misura di L. 1.000.000 per ogni singolo [...]
Art. 13.      1. In caso di violazione delle norme in materia di caccia e di quelle contenute nel presente regolamento, il trasgressore è punito con le sanzioni di cui all'art. 41 della L.R. 31 luglio 1978, [...]
Art. 14.      1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.


§ 3.11.13 - R.R. 23 aprile 1988, n. 2. [1]

Disciplina della gestione e del prelievo venatorio del cinghiale (sus scropha L. 1758) nel territorio della Regione Lombardia.

(B.U. 27 aprile 1988, n. 17, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La caccia al cinghiale nella Regione Lombardia è consentita, di norma, dal 1° novembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo, nei tempi previsti dal calendario venatorio e nei modi previsti dal presente regolamento, a squadre di cacciatori preventivamente autorizzati dalla Provincia nonché a cacciatori singoli, autorizzati ai sensi del successivo art. 3, comma sesto.

     2. Particolari condizioni di aumento numerico della specie e/o di danni ambientali causati dalla stessa, o di necessità di riequilibrio naturale della popolazione, possono consentire, tenendo conto delle indicazioni delle Regioni confinanti, l'anticipo della caccia al cinghiale al 1° settembre, previa autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 36 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47; le forme di caccia in tal modo autorizzate dovranno essere attuate con modalità rigorosamente selettive, per classi di età e sesso e con strumenti di caccia a ciò adeguati.

 

     Art. 2.

     1. La caccia al cinghiale si esercita sulla base di censimenti annuali effettuati a cura della Provincia, per la determinazione della consistenza e la individuazione delle zone ove la specie è presente.

     2. Il prelievo dovrà essere commisurato alla reale consistenza della specie ed effettuato per zone omogenee.

     3. Detto prelievo potrà essere effettuato anche con il terreno coperto di neve.

     4. Ogni abbattimento dovrà essere specificatamente segnalato, entro il primo giorno successivo, dal cacciatore all'Amministrazione provinciale competente, con l'indicazione del sesso e della classe d'età dell'animale abbattuto nonché del luogo ove è stata effettuata la cattura.

     5. La violazione all'obbligo di cui sopra comporterà l'esclusione dalla caccia al cinghiale per l'annata successiva oltre alla sanzione di L. 200.000.

     6. Sulla scorta del piano di abbattimento di cui al successivo art. 5 e tenuto conto degli abbattimenti effettuati, la Provincia provvede anche alla chiusura anticipata della caccia al cinghiale.

 

     Art. 3.

     1. La caccia al cinghiale, quando viene effettuata in battuta, è consentita di norma con fucili a canna liscia e con l'uso di cartucce a palla unica.

     2. Nel caso di uso di carabine a canna rigata per cacce in battuta in zone boschive è obbligatorio il tiro da altane da battuta; particolari situazioni ambientali e gestionali possono consentire all'Amministrazione provinciale competente di vietare l'uso di fucili a canna rigata per cacce in battuta.

     3. Le battute si effettuano con squadre di cacciatori e conduttori di cani da seguito e sono dirette da un capo squadra, o da un vice caposquadra che lo sostituisce in caso di assenza, autorizzati dalla Provincia; tutti i partecipanti alla battuta dovranno indossare segni distintivi e visibili sul lato sia dorsale che ventrale.

     4. Le modalità di svolgimento della battuta saranno definite ulteriormente ed annualmente dalle singole Amministrazioni provinciali, con disposizioni particolari da emanarsi entro il 30 agosto.

     5. Nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi la caccia al cinghiale si esercita in base al relativo regolamento regionale 10 giugno 1980, n. 2.

     6. Le forme di caccia singole, al di fuori della zona Alpi, sono ammesse solo nell'ambito di cacce di selezione; i cacciatori ammessi a tale forma di caccia saranno nominativamente autorizzati dall'Amministrazione provinciale, previa specifica istruzione.

 

     Art. 4.

     1. La Provincia istituisce corsi annuali di preparazione per capisquadra e cacciatori esperti cui affidare l'organizzazione delle battute di caccia al cinghiale ed il prelievo selettivo.

 

     Art. 5.

     1. Sia per le cacce di selezione che per le cacce in battuta le Provincie inviano alla Regione, entro il 30 giugno, un piano di abbattimento, previo censimento dei selvatici da effettuarsi in tempi e con modalità opportune.

 

     Art. 6.

     1. Il numero delle giornate di caccia è fissato anno per anno dalle Amministrazioni provinciali, in base ai risultati dei censimenti ed alle condizioni ambientali delle singole annate e comunque non può essere superiore a 2 giornate settimanali, salvo che per le cacce di selezione.

 

     Art. 7.

     1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento le Amministrazioni provinciali effettuano un censimento delle popolazioni di cinghiale presenti nel territorio di competenza e determinano le aree nelle quali la specie è cacciabile, qualora ritengano che la presenza del suide nel proprio territorio sia compatibile con le coltivazioni agricole in atto localmente.

     2. Al di fuori di tali aree è fatto obbligo alle Amministrazioni provinciali di abbattere qualunque capo eventualmente presente, durante il periodo in cui l'esercizio venatorio è normalmente precluso.

 

     Art. 8.

     1. E' vietato a chiunque immettere cinghiali e/o ibridi di qualunque provenienza nel territorio della Regione Lombardia; le immissioni possono essere effettuate solo dall'Amministrazione provinciale competente per motivate ragioni e previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

 

     Art. 9.

     1. In esecuzione dei precedenti artt. 4 e 5 la Provincia territorialmente competente stabilisce il numero dei cacciatori che potranno essere autorizzati al prelievo nelle singole zone in relazione al piano di abbattimento di cui al precedente art. 5.

     2. Alla relativa caccia potranno essere ammessi i capi squadra iscritti ad apposito albo provinciale da istituire, nonché i cacciatori che abbiano frequentato i corsi di cui al precedente art. 4.

 

     Art. 10.

     1. Al fine di evitare che le battute al cinghiale disturbino le catture ed i lanci di selvaggina, l'Amministrazione provinciale, dalla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale sino al 31 gennaio, può delimitare le zone dove il cinghiale può essere cacciato o vietare temporaneamente la caccia al cinghiale.

     2. Salvo specifica autorizzazione della Provincia, nelle aree di cui al precedente art. 7, è sempre vietata la detenzione, il trasporto e l'uso dei fucili a canna rigata e delle munizioni caricate a palla unica o con pallini di diametro superiore ai 4,5 mm nei periodi, nei giorni e negli orari in cui non sia consentita la caccia al cinghiale.

     3. Durante le battute è vietato ai partecipanti portare ed usare cartucce caricate a munizione spezzata.

     4. Fuori dal periodo di cui al precedente art. 1, primo e secondo comma, è vietato il porto e l'uso di munizioni caricate a palla unica o a munizione spezzata con pallini di calibro superiore ai 4,5 mm.

 

     Art. 11.

     1. Le Amministrazioni provinciali comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una valutazione complessiva sull'applicazione del presente Regolamento, sul numero, sesso e peso dei capi abbattuti, con l'indicazione della località e sull'andamento delle presenze di cinghiali nelle diverse fasce d'intervento.

 

     Art. 12.

     1. La cattura e l'abbattimento abusivo di cinghiali comporta il risarcimento danni a favore della provincia competente per le spese di gestione, nella misura di L. 1.000.000 per ogni singolo capo.

     2. La selvaggina di cui al precedente comma catturata o abbattuta abusivamente viene sequestrata e messa a disposizione della provincia che provvederà alla sua destinazione.

 

     Art. 13.

     1. In caso di violazione delle norme in materia di caccia e di quelle contenute nel presente regolamento, il trasgressore è punito con le sanzioni di cui all'art. 41 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47.

     2. In particolare per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 1, 3 e 10 si applica la sanzione prevista dall'art. 41, lett. e), della L.R. 31 luglio 1978, n. 47.

     3. Per la violazione prevista dal precedente articolo 8 si applica la sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ciascun capo di cinghiale e/o suo ibrido immesso sul territorio abusivamente.

 

     Art. 14.

     1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.