Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 cooperazione |
Data: | 15/12/1993 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'art. 6 della l.r. 1° giugno 1993, n. 16). |
Art. 2. (Norma transitoria). |
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.10.8 - L.R. 15 dicembre 1993, n. 42. [1]
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 1 giugno 1993, n. 16 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali» e alla l.r. 9 agosto 1993, n. 24 «Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia».
(B.U. 20 dicembre 1993, n. 51 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Modifica dell'art. 6 della
1. Il comma 4, art. 6 della
(Omissis).
Art. 2. (Norma transitoria).
1. Per l'esercizio finanziario 1993 le domande di contributo per gli interventi previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 16/93 devono essere presentate dalle cooperative sociali che ne hanno i requisiti entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
2. Ai fini della concessione del contributo ordinario per l'anno 1993, il programma di cui all'art. 4 della
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 13 della