§ 3.9.23 - R.R. 5 ottobre 2004, n. 5.
Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n.2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:05/10/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 e disposizioni transitorie).


§ 3.9.23 - R.R. 5 ottobre 2004, n. 5. [1]

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n.2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999, n.VI/1309)» e disposizioni transitorie.

(B.U. 7 ottobre 2004, n. 41 - 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 e disposizioni transitorie).

     1. Al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309») sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al numero 2), lettera e), comma 1, dell'art. 5, le parole «km 2» sono sostituite dalle parole «500 metri».

     b) la tavola 4 è sostituita dalla seguente:

 

TAV.4

 

METANO

(nuovo P.V. e/o potenziamento di P.V. esistente)

2 km di:

effettiva percorrenza da altri impianti dì metano anche se ubicati in centro abitato.

 

     2. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), numero 2) e di cui alla tavola 4 del regolamento regionale 13 maggio 2002, n.2, come modificate dal presente regolamento, si applicano fino alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo programma di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.