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Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 "Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:05/08/2003
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2.


§ 3.9.18 - R.R. 5 agosto 2003, n. 17. [1]

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 "Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)".

(B.U. 8 agosto 2003, n. 32 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2.

     1. Dopo l'articolo 6 del regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 "Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999, n. VI/1309)" è inserito il seguente:

     «Art. 6 bis. Procedure amministrative per gli impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione.

     1. Il presente articolo regola la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti stradali, pubblici e ad uso privato, per la distribuzione del solo gas metano per autotrazione, ovvero per il potenziamento di impianti esistenti con l'erogazione di gas metano per autotrazione.

     2. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

     a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

     b) la località in cui si intende installare l'impianto;

     c) l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5.

     3. Alla domanda devono essere inoltre allegati:

     a) perizia giurata, redatta da tecnico competente ed iscritto al relativo albo professionale, per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale nonché il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti; attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuate dal Comune in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. 32/98 e successive modifiche. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto a recepire le predette norme si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000, pubblicata sul BURL n. 11 S.O. del 13 marzo 2000;

     b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;

     c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

     d) copia della richiesta di allacciamento alla rete distributiva del metano, presentata all'ente gestore della predetta;

     e) attestazione prevista dall'art. 4, comma 4, del Decreto Ministero dell'Interno 24 maggio 2002.

     Nel caso in cui la domanda sia irregolare, il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione dei documenti mancanti, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, fissando un termine per l'adempimento. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

     4. Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della domanda ed il rispetto delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 32/98, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90. A tal fine, fissa la data della prima riunione entro e non oltre venti giorni dalla presentazione dell'istanza, convocando, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima di tale data, le amministrazioni interessate e trasmettendo loro copia della documentazione prodotta dall'istante.

     Devono essere necessariamente convocate:

     - l'A.S.L. territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

     - l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

     - il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;

     - l'Ente proprietario della strada;

     - l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;

     - la Regione Lombardia, per il parere di conformità alle norme di indirizzo programmatico.

     Alle sedute della conferenza di servizi sono invitati a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che esse ritengono necessari o opportuni.

     I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di cinquanta giorni dalla convocazione.

     Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a dieci giorni.

     Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso, in sede di conferenza ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/90.

     In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni preposte al controllo dei requisiti di sicurezza sanitaria, ambientale, delle norme tecniche e di sicurezza, ovvero dell'amministrazione regionale, l'istanza è rigettata.

     5. L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla l.r. n. 18/97.

     6. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs. 32/98. Il Sindaco può, sussistendo ragioni di pubblico interesse, annullare l'assenso illegittimamente formatosi salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune.

     Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il Comune completa il procedimento edilizio.

     7. L'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal rilascio o dalla maturazione del silenzio-assenso il nuovo impianto non venga attivato, salvo proroghe per motivate ragioni. La proroga per comprovati motivi legati alle difficoltà nell'allacciamento alla rete distributiva del metano può essere richiesta anche da chi abbia presentato l'istanza di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

     8. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, 7, 8, 9 dell'art. 6.».

     2. Al comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 dopo il 4° capoverso è aggiunto il seguente:

     «Gli automezzi, di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree o di società che forniscono servizi alle stesse, adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale, possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui sopra, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale. Resta l'obbligo di presentare al Comune territorialmente competente l'elenco aggiornato degli automezzi che utilizzano tale impianto ad uso privato».


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.