Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 lavoro e formazione professionale |
Data: | 08/07/1989 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Immissione in ruolo. |
Art. 2. Norma transitoria. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
§ 3.8.28 - L.R. 8 luglio 1989, n. 28. [1]
Disposizioni relative al personale docente della formazione professionale.
(B.U. 12 luglio 1989, n. 28, 1° suppl. ord.).
Art. 1. Immissione in ruolo.
1. Il personale docente in servizio alla data del 5 aprile 1989, che ha insegnato presso i centri di Formazione professionale nell'anno formativo 1987/1988 per un numero di ore settimanali non inferiore a dodici per i corsi diurni e dieci per i corsi serali ed al quale entro il 31 dicembre 1988 sia stato conferito formalmente, ai sensi dell'articolo 8 della
2. E' inquadrato nella sesta qualifica funzionale, docenti della Formazione professionale, il personale che nell'anno formativo 1988/1989 ha espletato un'attività di insegnamento che richiede il possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o di specifici requisiti culturali e professionali.
3. E' inquadrato nella settima qualifica funzionale, docenti della Formazione professionale, il personale che nell'anno formativo 1988/1989 ha espletato un'attività di insegnamento che richiede il possesso del diploma di laurea.
4. Per effetto di quanto previsto dai precedenti commi e per consentire l'applicazione dell'articolo 6 della
6ª qualifica funzionale (docenti f.p.), 81
7ª qualifica funzionale (amm.ne gen.le), 975
7ª qualifica funzionale (docenti f.p.), 581
8ª qualifica funzionale (amm.ne gen.le), 684
Totale parziale, 5.118
Totale generale, 5.225
5. L'immissione nel ruolo della Giunta Regionale del personale previsto dalla presente Legge, è disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione e previo superamento di appositi concorsi riservati per titoli ed esami indetti per le qualifiche funzionali sesta e settima, docenti della Formazione professionale, da bandire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
6. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, si applicano per le procedure concorsuali le disposizioni previste dalla normativa vigente, tranne il limite di età previsto dall'articolo 4 della
7. E' abrogato l'articolo 12 della
Art. 2. Norma transitoria.
1. In attesa della modifica della
a) i Centri regionali della Formazione professionale;
b) i Centri regionali ed i Centri degli Enti locali.
2. Solo ove non risulti possibile il ricorso alla mobilità di cui al precedente primo comma, il direttore del centro può conferire sulla base delle graduatorie formulate in relazione alle domande presentate al Centro entro il 31 agosto di ogni anno incarichi di supplenza che cessano rispettivamente con il rientro del titolare o con la conclusione dell'attività didattica e comunque non oltre l'entrata in vigore della richiamata Legge Regionale di modifica.
3. Il conferimento dell'incarico non dà in ogni caso titolo per la conferma in ruolo.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1989 e seguenti:
a) sul capitolo 1.2.1.1.313 «Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale», per gli adempimenti previsti dall'articolo 1, quinto comma, della presente Legge;
b) sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale per l'immissione nel ruolo organico della Giunta del personale di cui alla presente Legge.
[1] Abrogata dall'art. 2 della