§ 3.8.20 - R.R. 9 gennaio 1982, n. 1.
Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti locali o ad essi delegati.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:09/01/1982
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Previsioni di spesa.
Art. 3.  Categorie di spesa.
Art. 4.  Stanziamenti a favore degli enti locali.
Art. 5.  Impiego degli stanziamenti.
Art. 6.  Entrate diverse.
Art. 7.  Gestione dei fondi.
Art. 8.  Libri inventari.
Art. 9.  Esercizio amministrativo.
Art. 10.  Erogazione dei fondi.
Art. 11.  Movimenti di cassa.
Art. 12.  Revisione.
Art. 13.  Rendiconto annuale.
Art. 14.  Restituzione delle somme.
Art. 15.  Ispezioni amministrative.


§ 3.8.20 - R.R. 9 gennaio 1982, n. 1. [1]

Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti locali o ad essi delegati.

(B.U. 13 gennaio 1982, n. 2, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica al finanziamento, all'amministrazione e alla contabilità di centri di formazione professionale dipendenti e gestiti dai comuni, dalle loro associazioni o consorzi o dalle comunità montane, detti in seguito «enti locali», ed istituiti dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

     2. Il presente regolamento si applica altresì al finanziamento, all'amministrazione ed alla contabilità dei centri di formazione professionale istituiti dalla regione Lombardia ai sensi degli articoli 23, 58, 59 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 le cui funzioni amministrative concernenti la gestione sono state delegate ai comuni o alle loro associazioni o alle comunità montane, ai sensi dell'art. 65 della suddetta legge regionale.

 

 

Capitolo I

ATTIVITA' FINANZIARIA

 

     Art. 2. Previsioni di spesa.

     1. I direttori dei centri di formazione professionale di cui all'art. 1 entro il termine e secondo le istruzioni fissate dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale segnalano all'ente il fabbisogno di spesa per l'anno formativo successivo, articolato secondo le categorie e le voci di cui all'art. 3.

     2. La previsione del fabbisogno finanziario dovrà riferirsi al piano regionale di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e al piano generale delle attività del centro predisposto dal comitato di controllo sociale ai sensi del punto b) dell'art. 34 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95, nonché ai provvedimenti segnalati per assicurare l'adeguamento quantitativo e qualitativo ai fabbisogni rilevati ed ai progetti di sviluppo.

     3. L'ente locale provvederà ad integrare il preventivo, a confermarlo ed a modificarlo, coordinando fra loro, nel caso di più centri, le varie proposte e ad inviare tutti i documenti al servizio formazione professionale del settore istruzione e formazione professionale ed all'amministrazione provinciale di pertinenza.

 

     Art. 3. Categorie di spesa.

     1. Il preventivo di spesa è articolato secondo le seguenti categorie e voci:

 

A) Spese generali

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per la manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle attrezzature in relazione al normale funzionamento del centro;

     2) le spese per le assicurazioni di ogni tipo, escluse quelle previdenziali e quelle di cui al primo comma dell'art. 54 della L.R. 95/80.

     La voce A1 è amministrata dall'ente locale previa approvazione del progetto e del preventivo di spesa da parte degli uffici regionali centrali.

     La voce A2 è amministrata direttamente dagli uffici regionali centrali.

 

B) Spese di organizzazione

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per affitto, riscaldamento, pulizia, vigilanza, antincendio e antinfortuni, utenze pubbliche, nonché per i servizi occasionali in sedi diverse;

     2) le spese per le riparazioni e la manutenzione ordinaria;

     3) le spese per la cancelleria ed articoli d'ufficio, stampati, materiale igienico-sanitario, posta, propaganda locale, varie di amministrazione, organizzazione e legali;

     4) le spese per uso di automezzi, mezzi di trasporto, facchinaggio, divise ed indumenti di lavoro per il personale addetto al centro (qualora per il personale comandato non siano disposte direttamente dagli uffici regionali centrali);

     5) le spese per i rimborsi ai membri del comitato di controllo sociale; i gettoni per i membri delle commissioni d'accertamento finale;

     6) le spese per attività e manifestazioni promozionali e tradizionali (es. consegna degli attestati, esposizione dei lavori degli allievi, visite di esperti, scambi culturali, ecc.).

 

C) Spese per il personale

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per il personale direttivo, amministrativo, ausiliario e socio-educativo di cui all'art. 39 della L.R. 95/80, entro i limiti dell'organico del centro di formazione professionale e per le sostituzioni nei casi previsti dalla legge;

     2) le spese per il personale docente di cui all'art. 39 della L.R. citata, entro i limiti dell'organico del centro di formazione professionale comprese le supplenze;

     3) le spese per i tecnici e gli esperti aventi rapporti di collaborazione professionale, incaricati ai sensi dell'art. 36 della L.R. 95/80;

     4) i contributi assicurativi e previdenziali e gli altri oneri riflessi per il personale di cui ai punti 1 e 2.

 

D) Spese per il funzionamento didattico

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per materiali e strumenti didattici di uso individuale (anche in comodato) e di uso collettivo, secondo i parametri stabiliti;

     2) le spese per il noleggio di attrezzature, per l'acquisto o il noleggio degli attrezzi di lavoro, degli audiovisivi e di altri strumenti di uso corrente;

     3) le spese per la biblioteca e l'emeroteca e per l'aggiornamento degli operatori a livello di centro;

     4) le spese per la sperimentazione didattica, per l'alternanza formazione-lavoro, per i tirocini pratici, per le attività di raccordo con la scuola;

     5) le spese per l'attuazione della formazione degli apprendisti.

 

E) Spese per i servizi sociali e per gli allievi

     Sono comprese in questa categoria:

     1) i contributi per il materiale didattico ad uso individuale, qualora non sia concesso a titolo di comodato;

     2) i contributi e le spese per il trasporto e per la mensa di cui al II comma dell'art. 53 L.R. 95/80;

     3) le indennità di alloggio e di mantenimento di cui al III comma dell'art. 53 della L.R. 95/80;

     4) le spese di convitto di cui al IV comma dell'art. 53 della L.R. 95/80;

     5) le spese per i servizi convittuali, previsti nei corsi alberghieri di cui al VII comma dell'art. 53 della L.R. 95/80;

     6) le spese per eventuali attività integrative richieste dagli allievi di cui al IV comma dell'art. 52 della L.R. 95/80;

     7) le spese relative agli interventi per i disabili previsti dal III comma dell'art. 55 della L.R. 95/80;

     8) le spese relative alle erogazioni delle indennità ai mutilati ed invalidi civili previste dagli artt. 24 e 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di cui all'art. 55 della L.R. 95/80;

     9) le spese relative alle erogazioni di indennità qualora previste da norme comunitarie statali o regionali, ai sensi del I e II comma dell'art. 55 L.R. 95/80;

     10) le spese per l'assicurazione di cui al I comma dell'art. 54 della L.R. 95/80.

 

     Art. 4. Stanziamenti a favore degli enti locali.

     1. L'assegnazione dei fondi agli enti locali per i centri di formazione professionale da essa dipendenti o delegati è effettuata dalla giunta regionale con deliberazione di stanziamento unico per ogni ente locale, articolato del centro e per categoria di spesa, unitamente alla determinazione delle iniziative formative che dovranno essere svolte da ciascun centro (art. 16, lettera a), della L.R. 95/80).

 

     Art. 5. Impiego degli stanziamenti.

     1. L'ente locale, ricevuta la comunicazione degli stanziamenti deliberati dalla giunta regionale a favore del centro, ne decide l'impiego, prima dell'inizio dell'attività, suddividendo per voci le somme assegnate alle varie categorie in relazione alle iniziative formative approvate ed agli obiettivi che si intendono raggiungere e decide quali categorie o voci di spesa sono gestite dal direttore del centro e quali direttamente dall'ente stesso.

     2. L'assegnazione dei fondi al centro la cui gestione sia delegata va effettuata su apposito conto corrente bancario fruttifero intestato al centro, in modo che esso amministri direttamente i fondi assegnati, ai sensi dell'art. 23, penultimo comma, della L.R. 95/80.

     3. Gli interessi attivi maturati su detto conto saranno rimessi all'ente delegato che con propria deliberazione riassegna i fondi fissandone la destinazione.

     4. L'impiego degli stanziamenti per l'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi è subordinato al parere vincolante espresso dal comitato di controllo sociale, ai sensi dell'art. 34, lett. g), della medesima legge.

     5. Il direttore, ferma restando la suddivisione dei fondi per categorie, potrà, nel corso dell'anno, modificare la suddivisione fra le varie voci, avvisando l'ente da cui dipende.

     6. Le modificazioni riguardanti i servizi sociali a favore degli allievi dovranno sempre essere precedute dal parere del comitato di controllo sociale.

     7. L'ente locale ha la facoltà di deliberare o di autorizzare il passaggio di fondi da una categoria all'altra.

     8. Qualora l'ente locale deliberi l'assegnazione di altri fondi o contributi a favore del centro, ne stabilisce anche le finalità e le modalità di impiego, tenendo conto dei compiti affidati dalla legge regionale ai comitati di controllo sociale. Di tali assegnazioni dà notizia ai competenti uffici regionali.

 

     Art. 6. Entrate diverse.

     1. Le entrate derivanti da versamenti effettuati a qualsiasi titolo da terzi a favore dei centri delegati sono rimesse alla tesoreria dell'ente locale e la riassegnazione al centro avviene con provvedimento dell'ente locale stesso.

 

     Art. 7. Gestione dei fondi.

     1. L'ente locale stabilisce le forme e i modi per la gestione amministrativa e contabile dei centri da esso dipendenti, determinando compiti e responsabilità del direttore del centro e del segretario-economo e ogni altra regola necessaria per il funzionamento del centro e in particolare per le assunzioni del personale e la sua amministrazione, nel rispetto degli articoli 36 e 39 della L.R. 95/80, e per la stipulazione dei contratti.

     2. Per i centri delegati restano fermi i compiti e le responsabilità dei direttori e dei segretari-economi ai sensi dell'art. 36 della legge medesima.

 

     Art. 8. Libri inventari.

     1. Presso ogni centro di formazione professionale deve essere tenuto un registro inventario ove siano distintamente annotati i beni mobili e le dotazioni ed attrezzature tecnico-didattiche di proprietà dell'ente locale; quelli ricevuti dalla regione ai sensi dell'art. 61 della L.R. 95/80; quelli ricevuti in comodato da altri enti, nonché quelli prodotti nell'ambito dell'attività del centro.

 

     Art. 9. Esercizio amministrativo.

     1. La gestione annuale dei centri di formazione professionale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

 

 

Capitolo II

SERVIZIO DI CASSA

 

     Art. 10. Erogazione dei fondi.

     1. I fondi di cui al precedente art. 4 sono erogati dalla regione, in una o più soluzioni, mediante accreditamenti al tesoriere dell'ente locale.

 

     Art. 11. Movimenti di cassa.

     1. Le modalità per effettuare e registrare i movimenti di cassa sono stabilite dall'ente locale.

 

 

Capitolo III

REVISIONE E RENDICONTAZIONE

 

     Art. 12. Revisione.

     1. L'ente locale stabilisce le forme di revisione della contabilità dei centri da esso dipendenti.

     2. Le delibere e i documenti amministrativi dei centri delegati sono soggetti alla revisione dagli uffici dell'ente locale secondo le modalità da essi stabilite.

 

     Art. 13. Rendiconto annuale.

     1. Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere predisposto ed approvato da parte dell'ente delegato il rendiconto annuale.

     2. Copia di esso deve essere inviata al servizio formazione professionale.

     3. Il rendiconto è composto dai seguenti documenti:

     1) consuntivo generale della gestione finanziaria, compilato secondo il modello predisposto dal servizio formazione professionale, sottoscritto dal direttore e dal segretario-economo;

     2) la relazione del comitato di controllo sociale sulla funzionalità del centro e delle singole iniziative formative, sulla situazione finanziaria, con la formulazione di proposte per lo svolgimento delle attività ed il miglioramento del centro anche sotto l'aspetto dell'utilizzazione del personale.

     4. Qualora i corsi siano compresi in progetti finanziati dallo Stato o dal fondo sociale europeo, l'ente locale è tenuto ad inviare alla regione la documentazione delle spese sostenute, secondo le modalità stabilite.

 

     Art. 14. Restituzione delle somme.

     1. L'ente locale è tenuto a restituire alla tesoreria regionale le somme economizzate e comunque non utilizzate per gli scopi per cui esse furono stanziate.

 

     Art. 15. Ispezioni amministrative.

     1. Le ispezioni amministrative sono effettuate periodicamente da funzionari della regione o da funzionari della provincia, muniti di apposito documento di riconoscimento, sulla base delle direttive impartite dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'art. 17 della L.R. 95/80. Gli ispettori hanno facoltà di accertare, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'esatta osservanza delle disposizioni contabili ed amministrative e possono richiedere l'esibizione dei documenti procedendo alle opportune verifiche.

     2. Al termine delle ispezioni è redatto apposito verbale in triplice copia, sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile presente al centro, di cui una resta al centro, una va inviata alla provincia ed una al servizio formazione professionale per i provvedimenti conseguenti.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.