§ 3.7.82 - L.R. 9 febbraio 2010, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - albergo diffuso - bed & breakfast


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:09/02/2010
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo' - albergo diffuso)
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 45 comma 5 della l.r. 15/2007)


§ 3.7.82 - L.R. 9 febbraio 2010, n. 8. [1]

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - albergo diffuso - bed & breakfast

(B.U. 12 febbraio 2010, n. 6 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo' - albergo diffuso)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) è aggiunta la seguente:

'e bis) albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purché sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo a norma dell'articolo 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).'.

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 45 comma 5 della l.r. 15/2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 15/2007 le parole: 'L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto;' sono sostituite dalle seguenti: 'L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; '.


[1] Abrogata dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.