§ 3.7.42 - L.R. 4 luglio 1988, n. 39.
Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:04/07/1988
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Predisposizione dei progetti.
Art. 3.  Presentazione dei progetti edilizi.
Art. 4.  Ammissibilità dei progetti edilizi.
Art. 5.  Approvazione dell'elenco dei progetti edilizi.
Art. 6.  Rilascio della concessione.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.7.42 - L.R. 4 luglio 1988, n. 39. [1]

Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990.

(B.U. 6 luglio 1988, n. 27 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Lombardia al fine di far fronte ad esigenze di ricettività derivanti dallo svolgimento dei campionati mondiali di calcio nell'anno 1990, promuove l'incremento della ricettività turistica ad uso alberghiero nel Comune di Milano e ad uso extraalberghiero nel Comune di Milano e nei Comuni confinanti.

 

     Art. 2. Predisposizione dei progetti.

     1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 possono essere predisposti progetti edilizi, finalizzati alla realizzazione di nuove strutture, al recupero di immobili dismessi e all'ampliamento di strutture esistenti ed in esercizio.

 

     Art. 3. Presentazione dei progetti edilizi.

     1. Entro e non oltre i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, i soggetti interessati presentano progetti edilizi al Comune competente per territorio ed alla Giunta Regionale, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti norme regolamentari comunali per la presentazione delle domande di concessione edilizia ed in ogni caso corredati della seguente documentazione:

     a) atto probante la disponibilità degli immobili interessati dagli interventi, ovvero l'assenso del proprietario degli immobili stessi e diverso dal richiedente;

     b) estratto dello strumento urbanistico generale, vigente ed adottato, con precisazione da richiedente se l'opera sia compatibile o meno con le norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune interessato;

     c) schema planivolumetrico in scala non inferiore a 1 ÷ 500;

     d) relazione tecnica con indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di quelle progettate;

     e) piani di fattibilità e relativo piano finanziario comprovante la realizzabilità dell'opera sotto il profilo tecnico ed economico entro il 31 maggio 1990.

     2. Entro e non oltre i successivi trenta giorni il Comune esprime il proprio parere, vincolante se espresso, trasmettendolo alla Giunta Regionale.

     3. Qualora le opere ricadano in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497, i progetti dovranno essere corredati altresì dalla documentazione prevista per le domande di autorizzazione di cui alla predetta Legge.

 

     Art. 4. Ammissibilità dei progetti edilizi.

     1. La Giunta regionale valuta l'ammissibilità dei progetti edilizi cui al precedente art. 3 sulla base del seguente requisito essenziale:

     a) nel caso di nuova realizzazione che abbiano una capacità ricettiva superiore alle seguenti soglie:

     a1) alberghi superiori a 200 posti letto;

     a2) motels superiori a 100 posti letto;

     a3) ostelli superiori a 100 posti letto;

     a4) complesso ricettivo all'aria aperta superiore a 400 posti letto;

     b) nel caso di ampliamento di strutture esistenti ed in esercizio che elevino la capacità ricettiva sino alle soglie di cui alle precedenti lettere a1; a2; a3; a4, oppure che aumentino la capacità ricettiva dell'esistente da un minimo del 10% ad un massimo del 100% e/o che l'ampliamento si riferisca all'introduzione di nuovi servizi strutturali e/o ad un aumento della superficie utile necessaria per migliorare la qualità architettonica dell'edificio.

     2. Ogni singolo progetto ai fini sempre dell'ammissibilità, deve possedere inoltre almeno due delle seguenti caratteristiche:

     a) che insista su aree interne al perimetro del centro edificato nel caso di interventi riferiti ad albergo;

     b) che non crei fabbisogno di standards esterni all'area oggetto dell'intervento stesso;

     c) che migliori la qualità urbanistica dell'area circostante;

     d) che valorizzi eventuali beni ambientali e monumentali esistenti;

     e) che rivesta carattere di esemplarità con riguardo all'adozione di nuove tecnologie.

 

     Art. 5. Approvazione dell'elenco dei progetti edilizi.

     1. La Giunta Regionale entro e non oltre i trenta giorni successivi alla trasmissione del parere comunale approva l'elenco dei progetti edilizi con provvedimento motivato circa:

     a) l'intervenuto parere del Comune;

     b) l'eventuale assenso al progetto pur in carenza del parere del Comune;

     c) la concessione alla deroga, nel caso di non conformità edilizia e/o urbanistica del progetto, riconoscendosi all'intervento il carattere di opera di interesse generale. A tal fine, dette opere sono considerate edifici o impianti di interesse pubblico e la concessione edilizia in deroga può essere rilasciata anche in assenza di espressa previsione del regolamento edilizio o delle norme attuative del piano regolatore;

     2. L'approvazione da parte della Giunta Regionale dell'elenco dei progetti edilizi ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e l'attuazione non richiede preventivo inserimento nel Piano Pluriennale Attuativo (P.P.A.).

     3. Relativamente agli edifici realizzati sulla base dei progetti approvati in conformità alla presente Legge ed alle aree di pertinenza è apposto il vincolo di destinazione alberghiera.

 

     Art. 6. Rilascio della concessione.

     1. Il Sindaco deve provvedere al rilascio della concessione edilizia per i progetti approvati dalla Regione entro e non oltre i trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale sul BURL.

     2. La domanda di concessione edilizia presentata ai sensi del precedente art. 3 ed attinente a progetti inseriti nell'elenco approvato dalla Giunta Regionale, si intende accolta qualora il Sindaco non abbia comunicato il proprio provvedimento in merito entro il termine dei trenta giorni di cui al precedente comma.

     3. La concessione edilizia deve comunque prevedere il termine di ultimazione dei lavori entro e non oltre la data del 30 aprile 1990.

     4. Qualora i lavori non siano ultimati entro il 30 aprile 1990, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione edilizia relativamente alla parte non ultimata.

     5. Nel caso di cui al precedente comma la nuova concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.