§ 3.5.26 - L.R. 20 marzo 1990, n. 18.
Interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività del Centro Tessile Cotoniero di Busto Arsizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:20/03/1990
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Concessione del contributo.
Art. 3.  Vigilanza, controllo e revoca del contributo.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Clausola d'urgenza.


§ 3.5.26 - L.R. 20 marzo 1990, n. 18. [1]

Interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività del Centro Tessile Cotoniero di Busto Arsizio.

(B.U. 24 marzo 1990, n. 12, 3 suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Lombardia, nel quadro delle iniziative per la promozione delle attività produttive tessili, concede un contributo straordinario in capitale al centro tessile cotoniero S.p.A. con sede in Busto Arsizio, società a prevalente partecipazione pubblica, promossa dall'amministrazione provinciale di Varese e dalla camera di commercio di Varese.

 

     Art. 2. Concessione del contributo.

     1. Il contributo viene concesso per l'attuazione degli scopi sociali individuati dallo Statuto ed in particolare per investimenti in strutture ed attrezzature destinate a supportare attività di controllo di qualità dei semilavorati e prodotti finiti cotonieri.

     2. Il centro presenta alla Giunta Regionale un progetto complessivo degli investimenti da finanziare. La Giunta Regionale determina con propria deliberazione gli interventi che devono essere finanziati nonché le modalità ed i criteri di erogazione del contributo.

 

     Art. 3. Vigilanza, controllo e revoca del contributo.

     1. La Giunta Regionale, Settore industria ed artigianato, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento del centro tessile cotoniero e sul reale utilizzo del contributo assegnato.

     2. A tal fine, al termine di ciascun esercizio finanziario, per la durata degli interventi di cui alla presente Legge i legali rappresentanti del centro tessile cotoniero sono tenuti a fornire alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego delle somme attribuite e dei risultati conseguiti nel periodo interessati dal finanziamento.

     3. In caso di gravi inadempienze, la Giunta Regionale, con provvedimento motivato, può procedere alla revoca dei contributi assegnati.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Per la realizzazione degli investimenti previsti dalla presente Legge è autorizzata la concessione di un contributo in capitale di complessive L. 1.700.000.000 per il biennio 1990-91 di cui L. 100.000.000 per il 1990.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo a quello in corso nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. L'onere complessivo di L. 1.700.000.000 previsto dal presente articolo trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1990-92 parte II ambito 3, settore 3, obiettivo 2 «Servizi reali alle imprese singole ed associate», tabella relativa a previsioni di spesa in capitale riferita a nuovi provvedimenti legislativi, che presenta la necessaria disponibilità.

     4. All'onere di L. 100.000.000 previsto per l'anno in corso si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per le spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

     5. In conseguenza delle determinazioni assunte con il presente articolo allo stato di previsione delle spese di parte II del bilancio per l'esercizio finanziario 1990, ambito 3, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.3.2.2.3033 «Contributi in capitale al Centro Cotoniero tessile di Busto Arsizio per investimenti in strutture ed attrezzature destinate all'attività di controllo di qualità» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

 

     Art. 5. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.