Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 07/08/2002 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE). |
Art. 3. (Condizioni e controlli). |
Art. 4. (Limitazioni dei prelievi). |
Art. 5. (Azioni di promozione). |
Art. 6. (Sanzioni). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
§ 3.3.16 - L.R. 7 agosto 2002, n. 18. [1]
Applicazione del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/cee del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
(B.U. 12 agosto 2002, n. 33 – 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. Nella Regione Lombardia, secondo le disposizioni della presente legge, nell’arco temporale della stagione venatoria 2002/2003 è autorizzato il prelievo venatorio in deroga, di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo della
Art. 2. (Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della
1. Tenuto conto della insufficienza del controllo riduttivo, consentito dall’articolo 41 (Controllo della fauna selvatica) della
2. E’ autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lett. c), della
Art. 3. (Condizioni e controlli).
1. Secondo le disposizioni vigenti gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale; entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini devono essere restituiti alle Province competenti, le quali provvedono, entro i successivi sessanta giorni, ad inviare alla Regione e all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi dell’articolo 2, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.
2. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è delegata alle Province ai sensi dell'articolo 48 (Vigilanza venatoria) della
3. L' INFS è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della
Art. 4. (Limitazioni dei prelievi).
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'INFS, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge, in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui all’articolo 2.
Art. 5. (Azioni di promozione).
1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all’articolo 2.
Art. 6. (Sanzioni).
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla
Art. 7. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO 1:
ALLEGATO A (Articolo 2, comma 1)
Elenco specie, limiti, tempi e modalità per il prelievo in deroga in attuazione dell’articolo 9,comma 1, lettera a), della direttiva 79/409/ CEE
SPECIE |
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. uccelli) |
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. uccelli) |
Tempi (stagione venatoria 2002/2003) |
Modalità Vagante Appostamento temporaneo Appostamento fisso |
|
20 |
100 |
Dal 15.09.2002 al 30.12.2002 |
Vagante Appostamento temporaneo Appostamento fisso |
Passero d’Italia (Passer italiae) |
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Dal 1.09.2002 al 14.09.2002 |
Appostamento fisso |
Passera mattugia (Passer montanus) |
20 |
100 |
Dal 15.09.2002 al 30.12.2002 |
Vagante Appostamento temporaneo Appostamento fisso |
|
|
|
Dal 1.09.2002 al 14.09.2002 |
Appostamento fisso |
Storno (Sturnus vulgaris) |
20 |
100 |
Dal 15.09.2002 al 30.12.2002 |
Vagante Appostamento temporaneo Appostamento fisso |
|
|
|
Dal 1.09.2002 al 14.09.2002 |
Appostamento fisso |
ALLEGATO 2:
ALLEGATO B (Articolo 2, comma 2)
Elenco specie, limiti, tempi e modalità per il prelievo in deroga in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della
SPECIE |
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. uccelli) |
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. uccelli) |
Tempi (stagione venatoria 2002/2003) |
Modalità Vagante Appostamento temporaneo Appostamento fisso |
Fringuello (Fringilla coelebs) |
5 |
40 |
Dal 15.09.2002 Al 30.12.2002 |
Vagante Appostamento. Temporaneo Appostamento fisso |
Peppola (Fringilla montifringilla) |
5 |
40 |
Dal 15.09.2002 Al 30.12.2002 |
Vagante Appostamento temporaneo Appostamento fisso |
[1] Abrogata dall'art. 2 della