§ 3.3.16 - L.R. 7 agosto 2002, n. 18.
Applicazione del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/cee del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:07/08/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE).
Art. 3.  (Condizioni e controlli).
Art. 4.  (Limitazioni dei prelievi).
Art. 5.  (Azioni di promozione).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Entrata in vigore).


§ 3.3.16 - L.R. 7 agosto 2002, n. 18. [1]

Applicazione del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/cee del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(B.U. 12 agosto 2002, n. 33 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nella Regione Lombardia, secondo le disposizioni della presente legge, nell’arco temporale della stagione venatoria 2002/2003 è autorizzato il prelievo venatorio in deroga, di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici in Europa. Il prelievo venatorio si attua secondo quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 4, e 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dall’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa).

 

     Art. 2. (Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE).

     1. Tenuto conto della insufficienza del controllo riduttivo, consentito dall’articolo 41 (Controllo della fauna selvatica) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) e successive modificazioni, sulle popolazioni delle specie di passero d’Italia (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus) e storno (Sturnus vulgaris), responsabili di comprovati danni alle colture agricole, cerealicole e frutticole, formalmente certificati da perizie effettuate da esperti agronomi regolarmente abilitati, è autorizzato il prelievo venatorio, al fine di ridurre le popolazioni delle predette specie, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lett. a), della direttiva 79/409/CEE, da attuarsi con appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia (ATC) o comprensori alpini (CA) della Lombardia. A tal fine è autorizzato l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) della legge 157/92 e all’art. 23 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) della l.r. 26/93, nei limiti massimi giornalieri e stagionali, e per gli archi temporali previsti nell’allegato A della presente legge.

     2. E’ autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lett. c), della direttiva 79/409/CEE, il prelievo venatorio delle specie fringuello (Fringilla coelebs) e peppola (Fringilla montifringilla), delle quali è certificato il favorevole stato di salute. Il prelievo è attuato attraverso le forme di caccia da appostamento fisso, temporaneo e vagante, con i mezzi di cui all’articolo 13 della legge 157/92 e all’articolo 23 della l.r. 26/93, nei limiti massimi giornalieri e stagionali, e per gli archi temporali previsti nell’allegato B della presente legge.

 

     Art. 3. (Condizioni e controlli).

     1. Secondo le disposizioni vigenti gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale; entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini devono essere restituiti alle Province competenti, le quali provvedono, entro i successivi sessanta giorni, ad inviare alla Regione e all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi dell’articolo 2, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

     2. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è delegata alle Province ai sensi dell'articolo 48 (Vigilanza venatoria) della l. r. 26/1993.

     3. L' INFS è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 79/409/CEE sono realizzate.

 

     Art. 4. (Limitazioni dei prelievi).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'INFS, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge, in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui all’articolo 2.

 

     Art. 5. (Azioni di promozione).

     1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all’articolo 2.

 

     Art. 6. (Sanzioni).

     1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992 e dalla l.r. 26/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 7/2002.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A (Articolo 2, comma 1)

Elenco specie, limiti, tempi e modalità per il prelievo in deroga in attuazione dell’articolo 9,comma 1, lettera a), della direttiva 79/409/ CEE

 

SPECIE

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. uccelli)

Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. uccelli)

Tempi (stagione venatoria 2002/2003)

Modalità

Vagante

Appostamento temporaneo Appostamento fisso

 

20

100

Dal 15.09.2002 al 30.12.2002

Vagante

Appostamento temporaneo Appostamento fisso

Passero d’Italia (Passer italiae)

 

 

Dal 1.09.2002 al 14.09.2002

Appostamento fisso

Passera mattugia (Passer montanus)

20

100

Dal 15.09.2002 al 30.12.2002

Vagante

Appostamento temporaneo Appostamento fisso

 

 

 

Dal 1.09.2002 al 14.09.2002

Appostamento fisso

Storno

(Sturnus vulgaris)

20

100

Dal 15.09.2002 al 30.12.2002

Vagante Appostamento temporaneo Appostamento fisso

 

 

 

Dal 1.09.2002 al 14.09.2002

Appostamento fisso

 

 

ALLEGATO 2:

ALLEGATO B (Articolo 2, comma 2)

Elenco specie, limiti, tempi e modalità per il prelievo in deroga in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE

 

SPECIE

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. uccelli)

Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. uccelli)

Tempi (stagione venatoria 2002/2003)

Modalità

Vagante

Appostamento temporaneo Appostamento fisso

Fringuello

(Fringilla coelebs)

5

40

Dal 15.09.2002 Al 30.12.2002

Vagante

Appostamento. Temporaneo Appostamento fisso

Peppola

(Fringilla montifringilla)

5

40

Dal 15.09.2002 Al 30.12.2002

Vagante

Appostamento temporaneo Appostamento fisso

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.