Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 zootecnia |
Data: | 20/04/1985 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Scopo della legge. |
Art. 2. Procedure di liquidazione. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Clausola d'urgenza. |
§ 3.2.6 - L.R. 20 aprile 1985, n. 30. [1]
Erogazione di anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento di animali, infetti da malattia infettiva.
(B.U. 24 aprile 1985, n. 17, 1 suppl. ord.).
Art. 1. Scopo della legge.
1. Allo scopo di non compromettere ulteriormente l'economia aziendale degli allevamenti colpiti dai provvedimenti di abbattimento e di distruzione degli animali infetti da malattia infettiva e per le quali è previsto l'abbattimento e la distruzione a norma delle vigenti disposizioni, è autorizzata l'erogazione in anticipazione a carico del Bilancio Regionale delle indennità di abbattimento previste dall'articolo 1 della
Art. 2. Procedure di liquidazione.
1. Alla liquidazione in acconto delle indennità di cui al precedente art. 1, si provvede, su domanda dei proprietari degli animali abbattuti o distrutti da presentarsi all'U.S.S.L., competente per territorio, con provvedimento del presidente del Comitato di Gestione secondo le modalità e le procedure previste dal D.M. 8 novembre 1968, integrato dal D.M. 27 aprile 1983.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. In relazione a quanto disposto dalla presente legge al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
A) Stato di previsione delle entrate
2. Al titolo 3, categoria 5 e istituito il capitolo 3.5.1987 «Recupero delle indennità corrisposte agli allevatori per l'abbattimento degli animali affetti da malattie infettive ai sensi dell'art. 1 della
B) Stato di previsione delle spese
3. Alla Parte 1, ambito 2, settore 3, finalità 1, attività 2 è istituito il capitolo 1.2.3.1.2.1988 «Anticipazioni regionali a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali affetti da malattie infettive ai sensi dell'art. 1 della
Art. 4. Clausola d'urgenza.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della