§ 3.1.156 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 4.
Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:21/02/2011
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Inserimento del Titolo VIII-ter relativo al controllo del potenziale viticolo alla l.r. 31/2008)


§ 3.1.156 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 4.

Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' - Inserimento del titolo VIII-ter relativo al controllo del potenziale viticolo

(B.U. 25 febbraio 2011, n. 8 - suppl.)

 

Art. 1. (Inserimento del Titolo VIII-ter relativo al controllo del potenziale viticolo alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo il Titolo VIII-bis è inserito il seguente:

'Titolo VIII-ter

Disposizioni relative al controllo del potenziale produttivo viticolo

Art. 130 septies. (Controllo del potenziale produttivo viticolo)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), può adottare provvedimenti volti a conseguire l'equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine.

2. I provvedimenti di cui al comma 1:

a) sono adottati dalla Giunta regionale per specifiche zone produttive, su proposta dei consorzi di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria, sentite le province, le camere di commercio e le principali realtà del settore produttivo operanti nel territorio in cui ricade la denominazione di origine, individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

b) escludono temporaneamente la possibilità d'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative denominazioni di origine o fissano, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione;

c) hanno, di norma, durata triennale, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca o di modifica previa acquisizione delle proposte e dei pareri di cui alla lettera a).

3. I vigneti non iscritti nello schedario viticolo sono considerati idonei soltanto alla produzione di vini senza denominazione di origine.

4. Sono comunque fatti salvi ai fini della rivendicazione delle denominazioni di origine:

a) il rinnovo tramite estirpo e successivo reimpianto dei vigneti iscritti nello schedario viticolo alla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1;

b) i diritti acquisiti dai produttori alla stessa data.

5. Compete alle province dare applicazione ai provvedimenti di cui al comma 1 ed esercitare il controllo sull'osservanza della disposizione di cui al comma 3.'.