Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 30/12/1994 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Elenchi dei beneficiari). |
Art. 3. (Informazioni da trasmettere agli enti locali in relazione alla concessione di incentivi ed indennizzi a favore delle imprese agricole). |
Art. 4. (Pubblicità). |
Art. 5. (Statistica annuale). |
§ 3.1.79 - L.R. 30 dicembre 1994, n. 44. [1]
Norme sulla trasparenza e pubblicità degli incentivi e indennizzi erogati alle imprese agricole.
(B.U. 30 dicembre 1994, n. 52 - 2 suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. Al fine di introdurre opportune misure per garantire la pubblicità e la trasparenza degli atti relativi alla concessione da parte della regione di incentivi e indennizzi alle imprese agricole singole e associate si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 2. (Elenchi dei beneficiari).
1. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione territorialmente competenti, entro 20 giorni dalla data di approvazione delle delibere della giunta regionale aventi per oggetto la concessione di incentivi e indennizzi di cui all'art. 1, provvedono a compilare e a trasmettere alle comunità montane ed alle organizzazioni professionali agricole provinciali, nel cui ambito ricadono le imprese interessate, appositi elenchi ove vengono riportati i dati salienti relativi alla concessione degli incentivi e degli indennizzi stessi secondo le modalità dell'art. 3.
Art. 3. (Informazioni da trasmettere agli enti locali in relazione alla concessione di incentivi ed indennizzi a favore delle imprese agricole).
1. Negli elenchi compilati a cura dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione devono essere comprese le seguenti informazioni:
a) sede dell'impresa beneficiaria;
b) tipo di impresa;
c) titolare/i o legali rappresentanti;
d) natura dell'incentivo o dell'indennizzo;
e) titolo al quale viene erogato;
f) indicazioni delle norme legislative e degli atti amministrativi;
g) sintetica descrizione tecnica degli oggetti degli interventi;
h) ammontare della spesa a carico della regione;
i) data di presentazione della domanda da parte dell'interessato;
L) data di concessione di nulla osta o di approvazione dei progetti da parte dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione.
2. I servizi provinciali per l'agricoltura le foreste e l'alimentazione allegano altresì gli elenchi delle imprese alla cui richiesta sia stata data risposta negativa.
Art. 4. (Pubblicità).
1. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione che ricevono gli elenchi di cui agli artt. 2 e 3, provvedono, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento alla esposizione degli stessi nei propri uffici provinciali e decentrati in ambito accessibile al pubblico per la durata di almeno quarantacinque giorni consecutivi.
2. Le comunità montane, con le modalità di cui al primo comma, provvedono alla esposizione degli elenchi presso i propri uffici agricoli, quando esistenti, e comunque presso le rispettive sedi.
3. Con la trasmissione di detti elenchi alle organizzazioni professionali agricole provinciali, viene richiesta la esposizione degli stessi presso i loro uffici provinciali e zonali con le modalità di cui al primo comma.
4. I cittadini interessati possono, ai sensi della
Art. 5. (Statistica annuale).
1. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione, nell'ambito della rispettiva provincia, provvedono a redigere una pubblicazione annuale a carattere statistico recante informazioni circa l'ammontare delle risorse impiegate dalla regione per l'erogazione degli incentivi e degli indennizzi a favore delle imprese agricole singole e associate di cui all'art. 1, specificando la distribuzione delle risorse erogate per comune e per tipo di intervento e a diffondere tale pubblicazione presso le amministrazioni pubbliche, le associazioni e le organizzazioni professionali agricole.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della