Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 10/09/1984 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 7. Gli artt. 10 e 11 della L.R. 21 luglio 1979, n. 35 sono soppressi |
Art. 11. 1. Le disposizioni della presente legge troveranno applicazione a partire dal giorno successivo a quello della scadenza legale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21 luglio 1979, n. 35, del periodo [...] |
§ 3.1.34 - L.R. 10 settembre 1984, n. 51. [1]
Modifiche ed integrazioni della L.R. 21 luglio 1979, n. 35, relative all'istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia.
(B.U. 12 settembre 1984, n. 37, 2° suppl. ord.).
Artt. 1. - 6.
(Omissis) [2].
Gli artt. 10 e 11 della
2. La
Artt. 8. - 10.
(Omissis) [3].
1. Le disposizioni della presente legge troveranno applicazione a partire dal giorno successivo a quello della scadenza legale, ai sensi dell'art. 7 della
2. Il nuovo consiglio d'amministrazione provvede entro 30 giorni dalla propria nomina all'adeguamento dello statuto dell'ente alle norme della presente legge.
3. Entro 30 giorni dal giorno indicato dal precedente primo comma le organizzazioni professionali, sindacali e della cooperazione agricola di cui al secondo comma dell'art. 6 della
[1] Legge abrogata dall’art. 6 della
[2] Modificano la
[3] Modificano la