Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.6 sport e tempo libero |
Data: | 26/05/2008 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Campo di applicazione) |
Art. 3. (Soggiorno in struttura fissa autogestita) |
Art. 4. (Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite) |
Art. 5. (Campeggio temporaneo autogestito) |
Art. 6. (Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti) |
Art. 7. (Campeggio mobile itinerante autogestito) |
Art. 8. (Documentazione sanitaria per la partecipazione a soggiorni in strutture fisse autogestite e campeggi temporanei autogestiti) |
Art. 9. (Attività nelle aree protette) |
Art. 10. (Accordi con enti gestori delle aree protette) |
Art. 11. (Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio) |
Art. 12. (Criteri per l'assegnazione dei contributi) |
Art. 13. (Norma finanziaria) |
§ 2.6.27 - L.R. 26 maggio 2008, n. 16.
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia
(B.U. 30 maggio 2008, n. 22 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Lombardia riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose che enti, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale.
Art. 2. (Campo di applicazione)
1. Gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività anche mediante la realizzazione di soggiorni in strutture fisse e campeggi, secondo le tipologie sottoelencate:
a) soggiorno in struttura fissa autogestita;
b) campeggio temporaneo autogestito;
c) campeggio mobile itinerante autogestito.
Art. 3. (Soggiorno in struttura fissa autogestita)
1. Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a trenta giorni.
2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alla capacità ricettiva delle attrezzature igienico-sanitarie e devono essere raggiungibili dai mezzi di soccorso.
Art. 4. (Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite)
1. Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del comune competente per territorio, secondo l'allegato A indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione e organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) l'assenso del proprietario della struttura;
d) la tipologia di attività.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, in assenza di provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.
3. Per lo svolgimento dei soggiorni si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'allegato B; se la durata è inferiore o pari a tre giorni (o settantadue ore) non si applicano i commi 1, 2 e 4 del presente articolo, ma devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato D.
4. I responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.
Art. 5. (Campeggio temporaneo autogestito)
1. Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori, per una durata non superiore a novanta giorni.
Art. 6. (Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 64 della
a) le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione o organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
d) l'assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
e) la tipologia di attività;
f) l'autocertificazione di idonea copertura assicurativa.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.
3. Per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti si devono rispettare le norme e le disposizioni previste nell'allegato C; se la durata del campeggio è inferiore o pari a tre giorni (o settantadue ore) non si applicano i commi 1, 2 e 4 del presente articolo e gli enti, le associazioni e le organizzazioni devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato D.
4. I responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.
Art. 7. (Campeggio mobile itinerante autogestito)
1. Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a settantadue ore.
2. Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni previste nell'allegato D.
Art. 8. (Documentazione sanitaria per la partecipazione a soggiorni in strutture fisse autogestite e campeggi temporanei autogestiti)
1. La partecipazione di giovani di età inferiore ai diciotto anni ai soggiorni in strutture fisse autogestite e campeggi temporanei autogestiti previsti all'articolo 2 è subordinata alla presentazione di scheda sanitaria e alla indicazione delle vaccinazioni eseguite.
2. L'esecuzione delle vaccinazioni può essere autocertificata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà. La documentazione sanitaria è conservata con cura da parte del responsabile del soggiorno in strutture fisse autogestite o del campeggio temporaneo autogestito.
Art. 9. (Attività nelle aree protette)
1. Le attività di cui all'articolo 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree protette quali i monumenti naturali, i parchi locali di interesse sovracomunale, i parchi regionali, le riserve naturali e i parchi nazionali, devono attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.
2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 4 e 6, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.
Art. 10. (Accordi con enti gestori delle aree protette)
1. La Regione consapevole della funzione educativa svolta da enti, associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 11, comma 1, rilevata l'importanza di offrire la possibilità di svolgere le loro attività all'interno di aree protette, agevola i rapporti reciproci tra gli enti gestori delle aree protette e gli enti, associazioni e organizzazioni.
2. A tal fine gli enti gestori delle aree protette possono stipulare accordi o convenzioni o concessioni con enti, organizzazioni e associazioni con finalità culturali ed educative. Gli atti possono prevedere da parte degli enti gestori:
a) l' individuazione di strutture per accantonamento e di aree destinate al campeggio e luoghi di sosta per i campi itineranti all'interno delle aree protette;
b) l' adeguamento delle aree alle necessità delle attività svolte anche mediante la fornitura dei necessari servizi;
c) l' affidamento di strutture, esistenti e da riadattare, e di aree destinate al campeggio;
d) l'elaborazione di programmi educativi;
e) la formazione delle guide naturalistiche;
f) la promozione e svolgimento del servizio civile;
g) la gestione di eventuali altri servizi.
3. Gli atti possono prevedere da parte degli enti, organizzazioni e associazioni con finalità culturali ed educative:
a) la diffusione della conoscenza delle aree protette;
b) la partecipazione all'opera di conservazione e di sviluppo delle stesse, anche mediante la prestazione di servizi adeguati alle diverse età verso cui svolgono attività educativa quali ad esempio: educazione ambientale, prevenzione e avvistamento di eventuali incendi, collocazione e restauro della cartellonistica, manutenzione di sentieri secondo le modalità fornite dagli enti gestori delle aree protette, svolgimento di servizi di soccorso in caso di necessità, servizio guida, nonché eventuale collaborazione con gli enti gestori per altri servizi e nei rapporti con il pubblico;
c) la gestione di eventuali altri servizi.
4. Gli atti di cui al comma 2 prevedono la durata, le forme di rinnovo, le cause di revoca o risoluzione. Laddove essi comportino oneri finanziari a carico degli enti gestori, tali atti sono da sottoscrivere nelle forme e modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
Art. 11. (Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di progetti educativi, di utilità sociale e ambientale, agli enti, alle associazioni od organizzazioni che hanno come oggetto esclusivo o principale del proprio impegno sociale finalità culturali ed educative, che possono essere perseguite anche attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio di cui alla presente legge.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati progetti educativi, di utilità sociale e ambientale:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti, di strutture fisse e mobili ed edifici destinati ai soggiorni di cui all'articolo 2;
b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese elettriche, idriche, vasche per la raccolta di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio e cisterne per la raccolta di acqua piovana;
c) i progetti, realizzati in collaborazione con enti gestori delle aree protette o con enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio;
d) i progetti educativi finalizzati all'integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati.
Art. 12. (Criteri per l'assegnazione dei contributi)
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di concessione degli stessi.
2. I contributi sono erogati con decreto del dirigente della direzione generale competente.
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per la quali sono stati assegnati.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza del diritto al contributo.
Art. 13. (Norma finanziaria)
1. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si procede con successiva legge.
Allegato B
Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite:
a. l’approvvigionamento idrico deve essere da acquedotto comunale o di almeno 60 litri di acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l’approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati dall’Autorità Sanitaria, la potabilità deve essere documentata tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio autorizzato (il certificato richiesto ai fini della presente legge è rilasciato dall’ASL competente a titolo gratuito);
b. qualora non siano disponibili servizi igienici fissi, sono installate attrezzature anche fisse, sempre collegate con un sistema di smaltimento dei liquami rispondente alla normativa prevista con possibilità in alternativa di installazione con trattamento chimico di liquami;
c. vi devono essere almeno un lavabo/lavello dotato di un rubinetto ogni 10 persone e un W.C. o turca e una doccia ogni 15 persone;
d. per la raccolta dei rifiuti solidi sono utilizzati idonei recipienti depositati all’esterno dell’edificio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con l’impegno che, qualora l’asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l’organizzazione provveda al trasporto;
e. la cucina dei cibi in forma centralizzata è consentita purché il personale addetto della stessa rispetti la normativa vigente. Nel caso non sia attivata detta cucina la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati analoghi all’autoconsumo familiare;
f. è prevista una cassetta con sufficiente materiale di pronto soccorso adeguatamente e periodicamente controllata per quanto attiene a scadenza di prodotti farmaceutici ed obsolescenza od usura di materiali e presidi;
g. se trattasi di struttura per la quale è previsto l’accatastamento è presente il certificato di agibilità.
Allegato C
Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti:
a. l’approvvigionamento idrico deve essere da acquedotto comunale o di almeno 20 litri di acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l’approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati dall’autorità sanitaria, la potabilità deve essere documentata tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio autorizzato (il certificato richiesto ai fini della presente legge è rilasciato dall’ASL competente a titolo gratuito);
b. lo smaltimento dei liquami deve avvenire con allacciamento alla fogna o fossa biologica o mediante latrine di campo, in numero di una ogni 25 persone, collocate ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori di eventuali aree di rispetto, costituite da fosse profonde almeno 1 metro, quotidianamente disinfettate con calce i-drata e completamente ricoperte con terra dello scavo al termine del loro utilizzo;
c. per la raccolta dei rifiuti solidi sono utilizzati idonei recipienti collocati fuori dall’area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente con l’impegno che, qualora l’asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l’organizzazione provveda al trasporto dei medesimi nel più vicino luogo di raccolta;
d. la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati, di norma, analoghi all’autoconsumo familiare;
e. l’uso di fuochi è consentito in apposite piazzole e/o manufatti fissi e rimovibili e non devono essere arrecati danni all’ambiente;
f. le attrezzature per il campeggio devono essere completamente rimosse ed asportate all’atto del suo abbandono.
Allegato D
Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi mobili itineranti:
a. i gruppi devono essere sotto la responsabilità di almeno un adulto designato dall’ente, associazione o organizzazione secondo le modalità da questa previste;
b. per la sosta su aree espressamente individuate in uso e-sclusivo e di proprietà privata, vi deve essere il preventivo assenso del legittimo possessore;
c. le attrezzature per il campeggio sono installate e rimosse nell’arco delle settantadue ore consecutive e non devono essere arrecati danni all’ambiente;
d. non si deve fare uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.