Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.6 sport e tempo libero |
Data: | 11/06/1998 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Obiettivi). |
Art. 3. (Soggetti beneficiari). |
Art. 4. (Contributi e agevolazioni finanziarie). |
Art. 5. (Iniziative ammesse al contributo). |
Art. 6. (Delibera quadro). |
Art. 7. (Snellimento delle procedure). |
Art. 8. (Norma finanziaria). |
§ 2.6.15 - L.R. 11 giugno 1998, n. 9. [1]
Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali.
(B.U. 15 giugno 1998, n. 24 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Lombardia, allo scopo di promuovere lo sviluppo e di valorizzare la montagna lombarda e le tipiche attività economiche alpine, favorisce la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti a fune, delle piste di sci e delle strutture ed infrastrutture connesse, anche per garantire la sicurezza degli utenti sugli impianti e sulle piste.
2. La Regione riconosce inoltre, quale servizio pubblico di interesse generale, l'attività svolta dagli esercenti di impianti funiviari per l'esercizio degli sport invernali.
Art. 2. (Obiettivi).
1. La Regione, considerato che il turismo e le attività connesse all'esercizio per gli sport invernali costituiscono momento di sviluppo sociale, economico e culturale, persegue, nell'ambito della programmazione strategica per lo sviluppo delle aree montane, nonché nel rispetto dell'ambiente, i seguenti obiettivi:
a) la elevazione della qualità dell'offerta;
b) la messa in sicurezza di impianti ed infrastrutture;
c) la partecipazione ed il sostegno degli enti locali alla realizzazione e alla gestione degli impianti per l'esercizio degli sport invernali;
d) la gestione consorziata delle aree sciabili.
Art. 3. (Soggetti beneficiari).
1. Sono soggetti beneficiari della presente legge gli esercenti di impianti a fune, di funicolare, funiviari e di piste di sci, siano essi enti, imprese, associazioni, sia pubblici che privati.
Art. 4. (Contributi e agevolazioni finanziarie).
1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge la Regione Lombardia concede ai soggetti di cui all'art. 3:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in annualità, per il pagamento degli interessi e delle spese accessorie relative a mutui;
c) contributi a rimborso o in conto capitale ai sensi della
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 la Regione può inoltre stipulare apposite convenzioni con istituti di credito operanti in Lombardia finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui all'art. 3.
3. La Regione promuove la costituzione di un apposito fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui all'art. 3, anche in partecipazione con altri soggetti collettivi, pubblici o privati.
4. La Regione può altresì garantire con propria fidejussione l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 5. (Iniziative ammesse al contributo).
1. I contributi di cui all'art. 4, nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 2, sono concessi prioritariamente per:
a) la realizzazione di impianti a fune, comprese le funicolari terrestri su rotaie, nonché il potenziamento e l'ammodernamento di quelli già esistenti, anche per effetto di interventi dovuti in osservanza di disposizioni di legge;
b) la realizzazione di opere accessorie agli impianti a fune, compreso il loro ampliamento, ammodernamento o riconversione;
c) l'acquisto di macchinari battipista ed altre apparecchiature;
d) la realizzazione di impianti per la produzione di neve programmata, nonché il loro ammodernamento ed ampliamento;
e) la realizzazione di piste di sci, l'ampliamento e il miglioramento dei tracciati di quelle esistenti, soprattutto al fine di garantire maggiore sicurezza agli utenti;
f) l'acquisto e la posa di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito tecnologicamente avanzati;
g) la realizzazione di infrastrutture di base, funzionali alle aree ed ai comprensori sciistici.
2. I contributi di cui all'art. 4 possono essere concessi anche nei casi in cui l'acquisto di beni di cui al comma 1, alle lett. c), d) ed f), avviene mediante contratti di locazione finanziaria.
Art. 6. (Delibera quadro).
1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al consiglio regionale una delibera quadro che prevede, in particolare, i criteri per la valutazione delle domande, le priorità, le tipologie ammesse al contributo, l'entità della spesa ammessa, l'ammontare e la durata del contributo, le modalità per il convenzionamento degli istituti di credito, la modulistica necessaria, le modalità per la presentazione della domanda e la documentazione da allegare.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la giunta regionale presenta al consiglio una dettagliata relazione sulla situazione complessiva degli impianti esistenti e sugli interventi effettuati in attuazione della presente legge.
Art. 7. (Snellimento delle procedure).
1. Al fine di semplificare l'attività amministrativa connessa agli interventi di cui alla presente legge, nonché per effettuare un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, la giunta regionale promuove le conferenze di servizi e gli accordi di programma necessari allo snellimento delle procedure.
2. La giunta regionale, al fine di curare l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, adotta modalità organizzative consone a garantire tutte le competenze nelle materie disciplinate dalla presente legge, nonché quelle in tema di autorizzazioni e pareri in campo urbanistico necessari per gli interventi di ammodernamento, realizzazione o adeguamento di impianti, piste e strutture accessorie.
Art. 8. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità di cui all'art. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di L. 1.000.000.000 per contributi in conto capitale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 4.
2. All'autorizzazione delle spese per la stipula di convenzione e per la costituzione di un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, nonché delle altre spese previste dalla presente legge, si provvederà con successivo provvedimento di legge.
3. Alle spese per la prestazione di garanzie fidejussorie di cui al comma 4 dell'art. 4, si fa fronte con le risorse stanziate sul capitolo 5.1.3.1.545 «Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.
4. All'onere previsto dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della votazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 5.3.1.2.9721.
5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 è apportata la seguente variazione:
- All'ambito 3, settore 1, obiettivo 11, è istituito il capitolo 3.1.11.2.4672 «Contributi in capitale per la realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.
[1] Abrogata dall'art. 18 della