§ 2.4.91 - L.R. 7 marzo 2011, n. 5.
Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:07/03/2011
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni)
Art. 3.  (Funzioni del Comitato)
Art. 4.  (Programma delle celebrazioni in Lombardia)
Art. 5.  (Celebrazioni da parte del Consiglio regionale lombardo)
Art. 6.  (Risorse per il funzionamento del Comitato)
Art. 7.  (Contributi regionali per la valorizzazione del patrimonio storico e della memoria risorgimentale)
Art. 8.  (Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 7)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 2.4.91 - L.R. 7 marzo 2011, n. 5. [1]

Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia

(B.U. 11 marzo 2011, n. 10, suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), dello Statuto d'autonomia e tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2007 (Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia), partecipa anche con proprie iniziative alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, che ricorre nel 2011, e in tale ricorrenza riconosce e valorizza il patrimonio storico e culturale delle vestigia e delle memorie degli eventi risorgimentali presenti nel territorio regionale.

 

     Art. 2. (Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni)

1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito Comitato regionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, di seguito denominato Comitato, composto da nove rappresentanti: tre indicati dalla Giunta regionale e sei indicati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui tre in rappresentanza delle minoranze e tre in rappresentanza della maggioranza.

2. Il Comitato è organismo consultivo e propositivo della Regione e resta in carica fino alla fine delle celebrazioni o, comunque, fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione.

3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione e ricoprono l'incarico a titolo gratuito.

4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, un Presidente e un Vice Presidente.

 

     Art. 3. (Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato ha il compito di ideare e coordinare il programma delle celebrazioni regionali del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia di cui all'articolo 4, anche nel contesto delle celebrazioni nazionali e tenuto conto del programma predisposto dall'Assessorato alla Cultura di Regione Lombardia.

2. Al Comitato sono inoltre attribuiti i compiti di:

a) proposta alla Giunta regionale di ulteriori attività scientifiche, didattiche e divulgative, atte a valorizzare gli eventi e le culture che alimentarono lo spirito risorgimentale e la costruzione dello Stato unitario;

b) raccolta di finanziamenti e sponsorizzazioni;

c) proposta alla Giunta regionale in merito agli interventi di valorizzazione del patrimonio storico e della memoria risorgimentale.

 

     Art. 4. (Programma delle celebrazioni in Lombardia)

1. Il programma delle celebrazioni è approvato dal Comitato entro due mesi dalla sua costituzione e trasmesso alla Giunta regionale per la sua attuazione.

 

     Art. 5. (Celebrazioni da parte del Consiglio regionale lombardo)

1. Per tutto il 2011, l'apertura di ogni seduta del Consiglio regionale è celebrata attraverso la riproduzione, nell'Aula consiliare, dell'inno nazionale italiano.

 

     Art. 6. (Risorse per il funzionamento del Comitato)

1. La Giunta regionale individua risorse, personale interno, attrezzature e locali per l'esercizio delle funzioni del Comitato.

 

     Art. 7. (Contributi regionali per la valorizzazione del patrimonio storico e della memoria risorgimentale)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione sul territorio regionale di progetti di restauro e recupero dei luoghi e monumenti legati alle vicende storiche e alla memoria risorgimentale e per la tutela delle collezioni storiche e documentali, per la loro valorizzazione culturale e per progetti finalizzati alla loro fruizione.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati finanziabili:

a) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di luoghi ed edifici che abbiano ospitato fatti della storia risorgimentale, purché gli stessi siano accessibili al pubblico, o interventi di recupero finalizzati alla fruizione pubblica;

b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti, per la realizzazione di allestimenti museali e di luoghi destinati ad ospitare raccolte documentali o raccolte storiche a tema risorgimentale aperte al pubblico;

c) restauro di documenti e cimeli risorgimentali;

d) progetti per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di monumenti destinati alla memoria delle vicende risorgimentali;

e) progetti per la fruizione dei luoghi e dei beni culturali legati alle vicende risorgimentali, ovvero di luoghi principalmente legati a personaggi storici del Risorgimento o a opere letterarie ed artistiche di precipua ambientazione risorgimentale.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre agli enti pubblici, anche associazioni o fondazioni che operano, con continuità e da almeno tre anni, nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia della Lombardia e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) assenza di fini di lucro;

b) adozione di atto costitutivo o statuto, anche se privi di personalità giuridica.

 

     Art. 8. (Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 7)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte del Comitato di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) e acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina criteri e modalità di concessione dei contributi e di verifica del loro impiego.

2. I contributi sono erogati con decreto del dirigente della direzione generale competente.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza del diritto al contributo.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 è autorizzata la spesa corrente complessiva di 300.000,00 euro.

2. Agli oneri di 300.000,00 euro di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell' UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti' per l'esercizio finanziario 2011.

3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.2.54 “Qualificazione e sostegno delle attività culturali” è incrementata di 300.000,00 euro [2].

4. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000,00 euro.

5. Agli oneri di 1.000.000,00 euro di cui al comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.3.211 'Fondo per altre spese di investimento' per l'esercizio finanziario 2011.

6. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.3.56 'Valorizzazione del patrimonio culturale' è incrementata di 1.000.000,00 euro.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[2] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 3 maggio 2011, n. 18 suppl.