§ 2.4.90 - L.R. 14 febbraio 2011, n. 2.
Azioni orientate verso l'educazione alla legalità


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:14/02/2011
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Obiettivi ed azioni)
Art. 3.  (Misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità)
Art. 4.  (Attività di formazione)
Art. 5.  (Beneficiari)
Art. 6.  (Istituzione della 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime')
Art. 7.  (Criteri e modalità)
Art. 8.  (Osservatorio)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 2.4.90 - L.R. 14 febbraio 2011, n. 2. [1]

Azioni orientate verso l'educazione alla legalità

(B.U. 18 febbraio 2011, n. 7 - suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La Regione concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, per contribuire all'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le mafie.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono promosse, progettate e realizzate anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato.

 

     Art. 2. (Obiettivi ed azioni)

1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità, con l'obiettivo di:

a) diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il sistema formativo, con particolare attenzione al fenomeno del bullismo giovanile e delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale;

b) contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;

c) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;

d) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;

e) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo, compresa la realizzazione di software e giochi didattici;

f) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa, nell'ambito dell'educazione alla legalità, svolta dalla Chiesa cattolica, dalle associazioni o dagli enti di culto con i quali lo Stato ha regolato i rapporti ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della Costituzione.

 

     Art. 3. (Misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sostengono:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

b) le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;

d) la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della Regione, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale;

f) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;

g) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti lombardi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

 

     Art. 4. (Attività di formazione)

1. La Regione promuove, anche attraverso l'istituto per la ricerca, la formazione e la statistica, di cui alla legge regionale 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale), iniziative formative con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

 

     Art. 5. (Beneficiari)

1. Possono usufruire dei contributi per le iniziative indicate dalla presente legge le associazioni, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato, gli enti, gli istituti di ricerca, le università, gli istituti scolastici, operanti nel territorio regionale, nonché gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le associazioni delle categorie economiche ed imprenditoriali e le rappresentanze della Chiesa cattolica, in particolare gli oratori, delle associazioni o degli enti di culto con i quali lo Stato ha regolato i rapporti, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della Costituzione.

2. Le associazioni che richiedono l'ammissione ai contributi devono:

a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;

b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, affermazione dei diritti umani e civili, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;

c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

3. Per beneficiare dei contributi gli istituti scolastici devono aver previsto nel proprio piano degli orientamenti formativi uno specifico programma di attività.

 

     Art. 6. (Istituzione della 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime')

1. La Regione, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità, istituisce la 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime'.

2. La 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime' si celebra il giorno 21 del mese di marzo di ogni anno, salvo che sia stabilita una diversa data a livello nazionale.

3. La Regione, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 8, definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime' e promuove presso le scuole di ogni ordine della Regione, presso gli enti locali e le associazioni analoghe iniziative celebrative.

 

     Art. 7. (Criteri e modalità)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e tenuto conto della relazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, comma 3, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e iniziative, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, gli importi massimi finanziabili, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale emana il bando per la richiesta dei contributi, che può anche prevedere la possibilità di erogazione dei contributi stessi secondo modalità differenziate in relazione al soggetto destinatario.

 

     Art. 8. (Osservatorio)

1. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto sulle attività svolte in attuazione della presente legge. Tale rapporto è inviato al Presidente del Consiglio regionale e all'Osservatorio di cui al comma 2.

2. E' istituito l'Osservatorio in materia di legalità, così composto:

a) cinque consiglieri regionali nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari;

b) un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione;

c) un rappresentante del mondo delle università, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;

d) un rappresentante delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominato dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) e un rappresentante incaricato dalle organizzazioni sindacali;

e) due rappresentanti delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato.

2 bis. L' Osservatorio è coordinato da un presidente appartenente alla componente nominata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ai sensi della lettera a) del comma 2. La presidenza dell'Osservatorio è attribuita a rotazione di durata semestrale a partire dal rappresentante del gruppo politico di maggiore consistenza numerica [2].

3. L'Osservatorio, tenuto conto del rapporto di cui al comma 1 e acquisiti gli elementi necessari, redige, entro il 1° marzo di ogni anno, una relazione sugli interventi previsti dalla legge, da inviare al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

4. La partecipazione dei componenti di cui al comma 2 ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa di 500.000,00 euro.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui agli articoli 3 e 4, in accordo con gli interventi già previsti dalla normativa di settore.

3. Agli oneri di 500.000,00 euro di cui al comma 1 si provvederà mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti' del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.

4. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.1.2.388 'Sicurezza urbana e stradale' è incrementata di 500.000,00 euro.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 24 giugno 2015, n. 17, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 16 luglio 2012, n. 12.