§ 2.4.80 - L.R. 14 febbraio 2008, n. 2.
Attività della Regione Lombardia per l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:14/02/2008
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Attività)
Art. 3.  (Concorso regionale delle scuole lombarde e “Giorno del Ricordo”)
Art. 4.  (Approvazione e finanziamento dei programmi di attività)
Art. 5.  (Norma finanziaria)


§ 2.4.80 - L.R. 14 febbraio 2008, n. 2.

Attività della Regione Lombardia per l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano

(B.U. 18 febbraio 2008, n. 8 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Principi)

1. La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli proclamati dalla Carta dell’ONU e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, anche in conformità a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica.

 

     Art. 2. (Attività)

1. Le attività di cui all’articolo 1 possono riguardare:

a) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano e dell’insediamento delle loro comunità in Lombardia;

b) le iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano;

c) l’allestimento di mostre e l’organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;

d) i concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;

e) le manifestazioni celebrative sia nel territorio lombardo sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata-istriana, con il coinvolgimento delle associazioni, circoli e comitati comunque denominati Giuliano-Dalmati presenti sul territorio lombardo;

f) le iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all’articolo 1.

 

     Art. 3. (Concorso regionale delle scuole lombarde e “Giorno del Ricordo”)

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia indice annualmente un concorso, denominato “Il sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Lombardia [1].

2. La commissione giudicatrice è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un componente dell’Ufficio di presidenza da lui delegato, e ne fanno parte altri due consiglieri regionali, designati dall’Ufficio di presidenza, nonché due esperti designati dalla presidenza  dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; possono inoltre essere designati dalla Direzione scolastica regionale, nell’ambito delle proprie funzioni, altri due componenti, scelti fra il personale docente, previo accordo con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado della Lombardia entro il 30 novembre di ogni anno, e gli elaborati devono essere trasmessi alla struttura consiliare appositamente individuata entro la data indicata nel bando, stabilita in modo da consentire la valutazione entro la prima settimana del mese di febbraio dell’anno successivo. La proclamazione dei vincitori è effettuata il giorno 10 febbraio di ogni anno, in occasione della celebrazione del “Giorno del Ricordo” istituito con la legge 92/2004 [2].

4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, e i loro accompagnatori sono premiati con un viaggio, a spese del Consiglio regionale della Lombardia, nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente, con visite al Sacrario di Redipuglia e alle foibe di Basovizza e Monrupino, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata-istriana di volta in volta individuati ed accessibili. Nel periodo di vigenza delle disposizioni nazionali e regionali connesse all'emergenza da COVID-19 che stabiliscono la sospensione di viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche, il Consiglio regionale eroga alle scuole nelle quali sono iscritti gli studenti vincitori del concorso una somma in denaro, parametrata al numero di questi ultimi e ai costi del viaggio premio [3].

5. Il giorno 10 febbraio di ogni anno si commemora, con manifestazione ufficiale nell’aula consiliare, il “Giorno del Ricordo”, organizzata anche con il patrocinio dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. (Approvazione e finanziamento dei programmi di attività)

1. L’approvazione dei programmi di attività, di cui all’articolo 2, concordati con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, compete all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che, valutati i mezzi occorrenti al loro finanziamento, determina la misura della partecipazione consiliare alla copertura delle relative spese.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 mila.

2. All’onere di euro 100 mila di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell’UPB 7.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti” per l’esercizio finanziario 2008.

3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 7.1.9.1.169 “Funzionamento del Consiglio regionale” è incrementata di euro 100 mila.

4. A decorrere dal 2009 le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2008, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2008, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 25.