Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 31/03/1978 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. 1. La regione Lombardia aderisce all'iniziativa per la costituzione del «Centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza», avente come finalità statutaria la promozione di attività intese [...] |
Art. 2. 1. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della regione Lombardia al «Centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza», [...] |
Art. 3. 1. Il consiglio regionale provvede, a' sensi dell'art. 6, n. 10, dello statuto, a nominare tre rappresentanti della regione quali membri del consiglio di gestione del centro. |
Art. 4. 1. La regione concede al «Centro» contributi annuali che saranno determinati con le leggi di approvazione dei singoli bilanci regionali di competenza. |
Art. 5. 1. Al finanziamento dell'onere come sopra determinato per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione per L. 10 milioni della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle [...] |
§ 2.4.9 - L.R. 31 marzo 1978, n. 32. [1]
Partecipazione della regione Lombardia al centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza.
(B.U. 29 marzo 1978, n. 13, 1 suppl. ord.).
1. La regione Lombardia aderisce all'iniziativa per la costituzione del «Centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza», avente come finalità statutaria la promozione di attività intese a sviluppare la coscienza antifascista dei cittadini ed in particolare delle giovani generazioni, nella consapevolezza che le istituzioni democratiche debbono partecipare concretamente allo sviluppo dei valori di libertà e di uguaglianza espressi dalla guerra partigiana e recepiti nello statuto regionale.
1. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della regione Lombardia al «Centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza», che avrà sede in Brescia.
1. Il consiglio regionale provvede, a' sensi dell'art. 6, n. 10, dello statuto, a nominare tre rappresentanti della regione quali membri del consiglio di gestione del centro.
1. La regione concede al «Centro» contributi annuali che saranno determinati con le leggi di approvazione dei singoli bilanci regionali di competenza.
2. Per il primo anno di funzionamento è concesso anche a titolo di partecipazione alle spese di costituzione un contributo di L. 10 milioni.
3. Alla liquidazione del contributo si provvede con deliberazione della giunta regionale.
1. Al finanziamento dell'onere come sopra determinato per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione per L. 10 milioni della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritti al capitolo 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978 - esercizio provvisorio.
2. Nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione 3ª, rubrica 3ª è istituito il capitolo 133210, cat. 3ª, con la denominazione «Contributo annuale al centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza» e con la dotazione di L. 10 milioni.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della