§ 2.3.27 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 48.
Schema tipo di convenzione per la gestione diretta da parte delle università non statali dei servizi per il diritto allo studio in ambito universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:24/12/1997
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Procedure).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Norme transitorie).
Art. 5.  (Clausola d'urgenza).


§ 2.3.27 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 48. [1]

Schema tipo di convenzione per la gestione diretta da parte delle università non statali dei servizi per il diritto allo studio in ambito universitario.

(B.U. 29 dicembre 1997, n. 53 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lombardia, per il periodo di durata del primo piano triennale per il diritto allo studio in ambito universitario, può affidare in via sperimentale ai sensi dell'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto agli studi universitari» e dell'art. 40 della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 «Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario», alle università non statali, che ne facciano formale richiesta ed abbiano stipulato la convenzione ivi prevista, la gestione dei servizi per il diritto allo studio di competenza regionale.

     2. Le università che gestiscono per affidamento dalla Regione, ai sensi della presente legge, i servizi per il diritto allo studio, sono equiparate agli I.S.U. ai fini della normativa in materia di accordi di programma e piani attuativi per la realizzazione di strutture destinate agli studenti [2].

     3. [3].

 

     Art. 2. (Procedure). [4]

     1. Le università interessate formulano alla Giunta regionale la richiesta di affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio in ambito universitario.

     2. Le richieste di cui al comma 1 sono deliberate dai competenti organi dell'università.

     3. La gestione dei servizi può essere affidata attraverso il convenzionamento, e nell'osservanza dei rispettivi statuti, anche a consorzi di università, individuando un unico soggetto gestore.

     4. La durata della convenzione è coincidente con quella del piano triennale di cui all'art. 35 della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Le università ed i consorzi tra le stesse che abbiano ottenuto per convenzione l'affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio presentano annualmente alla competente struttura regionale una relazione dettagliata sugli esiti delle iniziative e delle attività condotte.

     6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva lo schema-tipo di convenzione di cui all'art. 40, comma 5, della l.r. 33/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. All'onere conseguente alle spese di gestione dei servizi di cui all'art. 1, si provvede mediante le somme stanziate per l'anno 1997 e seguenti sul cap. 3.1.6.1./3553 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 la cui descrizione è così modificata «Spese per il funzionamento degli ISU e dei servizi gestiti direttamente da università non statali per l'attuazione del diritto allo studio universitario».

     2. Al finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore erogati direttamente dalle università non statali convenzionate, si provvede mediante le somme stanziate per l'anno 1997 e seguenti sul cap. 3.1.6.1/4235 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 la cui descrizione è così modificata «Contributi agli ISU e alle università non statali che gestiscono direttamente i servizi per l'attuazione del diritto allo studio universitario, per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari».

     3. Per il finanziamento degli investimenti riguardanti l'adeguamento delle strutture e le nuove opere delle università convenzionate, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 40, comma 7, e dell'art. 37, comma 3, della l.r. n. 33/94, si provvede mediante le risorse stanziate sul cap. 3.1.6.2/3555 «Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, nonché la dotazione di beni e arredi delle strutture destinate all'attuazione del diritto allo studio nelle università» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 4. (Norme transitorie).

     1. Presso le università con cui vengono stipulate le convenzioni e per la durata delle stesse, non si procede alla ricostituzione degli ISU ai sensi dell'art. 45, comma 3, della l.r. n. 33/94, ovvero all'estensione dei servizi di altri ISU ove prevista dal piano di cui all'art. 6 della medesima legge regionale.

     2. Sino alle determinazioni della giunta regionale, presso gli ISU delle università, che hanno richiesto l'affidamento della gestione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio, restano in carica i collegi commissariali di cui all'art. 45 della l.r. n. 33/94.

 

     Art. 5. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

 

 

ALLEGATO «A» [5]


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[5] Allegato abrogato dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.