Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza ed edilizia scolastica |
Data: | 31/12/1984 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. 1. Al finanziamento degli oneri di cui al precedente articolo si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...] |
§ 2.3.16 - L.R. 31 dicembre 1984, n. 68. [1]
Modifica alla L.R. 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio - Norme di attuazione".
(B.U. 31 dicembre 1984, n. 52, 1° suppl. ord.).
(Omissis) [2].
1. Al finanziamento degli oneri di cui al precedente articolo si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi al capitolo 1.2.5.1.1.1046 la cui denominazione è così modificata: «Spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari, ad eccezione delle spese del sistema informativo e statistico e delle spese di assicurazione degli allievi e del personale scolastico».
2. In relazione a quanto disposto dagli artt. 12 - I comma - lettera a) - e 13 - I e II comma - della
3. Alla determinazione della spesa per le finalità previste dalla
1) agli artt. 12 - I comma - lettera a) - e 13 - I e II comma;
2) agli artt. 11 - I comma - lettera a), b) e d) e 12 - I comma - lettere b), c), d) ed e);
si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 - I comma - della
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 è abrogato l'art. 17 - III e IV comma - della citata
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Modifica la