§ 2.2.27 - L.R. 25 marzo 1985, n. 18.
Modifiche alla L.R. 5 febbraio 1982, n. 9 concernente la disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relative agli stati di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:25/03/1985
Numero:18


Sommario
Art. 10.      1. La giunta regionale e i comitati di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina delle commissioni di cui agli articoli 2, 4 [...]
Art. 11.      1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attivazione della commissione di prima istanza e dei collegi medici salvo quanto disposto dal precedente art. 6, terzo comma si provvede mediante [...]
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.2.27 - L.R. 25 marzo 1985, n. 18.

Modifiche alla L.R. 5 febbraio 1982, n. 9 concernente la disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relative agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo.

(B.U. 29 marzo 1985, n. 13, 1° suppl. ord.).

 

     Artt. 1. - 9. (Omissis) [1].

 

Art. 10.

     1. La giunta regionale e i comitati di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina delle commissioni di cui agli articoli 2, 4 e 13 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. In ogni caso, fino all'insediamento delle nuove commissioni, restano in funzione le commissioni attualmente operanti.

     3. Il comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona, in considerazione del particolare carico di lavoro arretrato, può disporre che le commissioni nominate prima della entrata in vigore della presente legge continuino a funzionare per l'esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità presentate sino all'insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 11.

     1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attivazione della commissione di prima istanza e dei collegi medici salvo quanto disposto dal precedente art. 6, terzo comma si provvede mediante impiego delle somme assegnate della quota corrente del fondo sanitario nazionale e sono a carico delle U.S.S.L. ove sono istituiti detti organismi.

     2. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attivazione della commissione di seconda istanza si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Modificano la L.R. 5 febbraio 1982, n. 9.