§ 2.2.21 - L.R. 7 giugno 1980, n. 76.
Promozione di servizi sociali a favore di soggetti handicappati.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:07/06/1980
Numero:76


Sommario
Art. 8.  Campo di intervento.
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.  Assistenza domiciliare.
Art. 11.  Affido assistenziale.
Art. 12.  Comunità alloggio.
Art. 13.  Centri socio-educativi.
Art. 14.  Centro residenziale.


§ 2.2.21 - L.R. 7 giugno 1980, n. 76.

Promozione di servizi sociali a favore di soggetti handicappati.

(B.U. 11 giugno 1980, n. 24, 3° suppl. ord.).

 

     Artt. 1. - 7.

     (Omissis) [1].

 

Art. 8. Campo di intervento.

     1. Per il mantenimento o il reinserimento dei soggetti di cui all'art. 3 nel normale ambiente di vita, sia come nucleo familiare che come contesto sociale di appartenenza, sono previsti i seguenti servizi:

     a) interventi a sostegno delle famiglie e dei nuclei affidatari;

     b) assistenza domiciliare;

     c) affido assistenziale;

     d) comunità alloggio e gruppi famiglia;

     e) centri socio-educativi;

     f) centri residenziali.

     2. Possono essere altresì previsti, in via eccezionale, interventi finalizzati a specifiche prestazioni o a servizi non altrimenti fruibili.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10. Assistenza domiciliare.

     1. Per i soggetti handicappati, il servizio di assistenza domiciliare di cui all'art. 7 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 e successive modifiche, deve assicurare prestazioni di aiuto domestico, prestazioni sociali ed infermieristiche, nonché, ove necessario, educative e riabilitative.

     2. Il servizio assicura altresì la sostituzione della famiglia per brevi periodi nei casi di necessità ed urgenza.

     3. Le prestazioni infermieristiche e riabilitative sono assicurate dai servizi sanitari pubblici o convenzionati dell'U.S.S.L. nel quadro dell'organizzazione integrata dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

 

     Art. 11. Affido assistenziale.

     1. L'affido assistenziale concerne di norma i soggetti handicappati in età evolutiva che versano in stato di bisogno di assistenza, e per i quali la famiglia originaria non sia in grado di provvedere.

     2. Viene disposto su relazione motivata del servizio sociale del comune, che dovrà periodicamente seguire i soggetti affidati e relazionare trimestralmente sull'andamento dell'affido.

     3. Ad ogni famiglia affidataria non possono essere affidati più di 2 soggetti salvo che appartengono allo stesso nucleo familiare.

     4. L'affido presuppone l'accordo di coloro che esercitano la potestà familiare, ove esistano.

     5. Nei casi di affido assistenziale, agli affidatari sono assicurate le prestazioni di sostegno di base e specialistiche, nell'ambito dei servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio.

 

     Art. 12. Comunità alloggio.

     1. La comunità alloggio accoglie, in normali case di abitazione, assicurando appropriate forme di assistenza, un piccolo gruppo misto di soggetti, handicappati e non handicappati, di norma in numero non superiore ad otto.

     2. La collocazione della comunità alloggio nel contesto urbano residenziale deve essere tale da favorire l'inserimento sociale degli utenti.

     3. Al fine di favorire l'inserimento sociale degli utenti, la struttura deve essere funzionale, priva di barriere architettoniche e collegata con i servizi del territorio.

 

     Art. 13. Centri socio-educativi.

     1. Il centro socio-educativo accoglie, durante le ore del giorno, di norma in numero non superiore a trenta senza limitazioni di età, handicappati che presentino notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e abbisognino di una specifica e continua assistenza e non possano essere utilmente inseriti nell'ambiente di lavoro. Nell'ipotesi di ristrutturazione dei servizi esistenti, tale limite può essere superato.

     2. Il centro socio-educativo ha come obiettivo il superamento della condizione di irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione.

     3. Il centro socio-educativo può avvalersi della collaborazione del volontariato nonché di collaborazioni esterne di tipo specifico con riferimento alle attività di manipolazione, espressione e piccolo artigianato.

     4. La localizzazione del centro socio-educativo deve essere tale da assicurare l'integrazione con le strutture ed i servizi del territorio.

 

     Art. 14. Centro residenziale.

     1. Il centro residenziale è previsto esclusivamente per utenti che risultino impossibilitati a rimanere, temporaneamente o permanentemente, nel proprio nucleo familiare.

     2. Il centro ospita in prevalenza soggetti handicappati gravi, in numero non superiore a venti disponendo di un'ulteriore quota di posti letto per interventi di emergenza e di pronto intervento. Nell'ipotesi di ristrutturazione tale limite può essere elevato.

     3. Nella attuazione della presente legge è attribuita priorità alla ristrutturazione di strutture istituzionali già esistenti sul territorio, onde destinarle a centri residenziali, sulla base dei seguenti criteri:

     a) possibilità di una articolazione dell'attività in piccoli gruppi autonomi;

     b) le prestazioni specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono fornite dai servizi sanitari dell'U.S.S.L., o dai servizi convenzionati, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo;

     c) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nei programmi di attività, per garantire la continuità dei rapporti interfamiliari;

     d) possibilità del rientro in famiglia dell'ospitato, di norma con frequenza settimanale e comunque nei periodi di vacanza.

     4. I servizi specialistici eventualmente presenti in strutture da trasformare, devono essere aperti al territorio, secondo modalità da definirsi con l'ente gestore dell'U.S.S.L..

 

     Artt. 15. - 29.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Articoli abrogati dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.

[2] Articolo abrogato dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.

[1] Articoli abrogati dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.