Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 15/09/1989 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Finalità degli interventi. |
Art. 2. Categorie di intervento. |
Art. 3. Piani di intervento. |
Art. 4. Interventi di cui all'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Clausola d'urgenza. |
§ 2.1.134 - L.R. 15 settembre 1989, n. 51. [1]
Piano di finanziamento in conto capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere per il biennio 1989/1990.
(B.U. 20 settembre 1989, n. 38, 1° suppl. ord.).
Art. 1. Finalità degli interventi.
1. In anticipazione del programma di interventi previsti dalla proposta di Piano Sanitario Regionale 1988-1990, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/35426 del 2 agosto 1988, la Regione attua un primo piano di interventi per opere di edilizia ospedaliera ed extraospedaliera e per l'acquisizione, l'ammodernamento e la sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche e tecnico-economali dei presidi sanitari.
Art. 2. Categorie di intervento.
1. Per l'attivazione del piano di cui al precedente art. 1 è utilizzata la disponibilità finanziaria di complessive L. 616.922.681.960, provenienti dalle assegnazioni del fondo sanitario nazionale in conto capitale.
2. Tale disponibilità è ripartita fra le seguenti categorie di interventi:
a) completamento ai fini della piena agibilità di ospedali in corso di realizzazione, compreso arredi e attrezzature di impianto e acquisizione di apparecchiature medico-scientifiche e tecnico-economali per L. 170.000.000.000;
b) adeguamento e realizzazione di posti letto della specialità di malattie infettive dei servizi connessi, come previsto dal II piano regionale A.I.D.S., approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/870 del 23 dicembre 1987, per L. 90.000.000.000;
c) completamento dei nuovi presidi multizonali di igiene e prevenzione (P.M.I.P.), come indicato nella
d) realizzazione e ristrutturazione delle scuole e dei convitti per infermieri professionali, compreso l'acquisizione e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche per L. 15.000.000.000;
e) adeguamento delle strutture ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui alla
f) attuazione dei contenuti della
g) opere di trasformazione di presidi per acuti in presidi di riabilitazione per L. 15.000.000.000;
h) acquisizione, ammodernamento e sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche e tecnico-economali dei presidi sanitari per L. 80.000.000.000;
i) realizzazione del programma di investimenti per i presidi previsti dal progetto obiettivo «Tutela della salute per i malati di mente, nonché completamento di lavori già autorizzati e opere di trasformazione, innovazione e mantenimento di presidi non compresi nella precedente lettera a)», per L. 105.000.000.000;
l) opere di adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di sicurezza, realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nonché realizzazione di progetti di contenimento dei consumi o per azioni di risparmio energetico, per L. 65.000.000.000;
m) altri interventi imprevedibili e/o urgenti per L. 11.922.681.960.
Art. 3. Piani di intervento.
1. La quota di L. 170.000.000.000, di cui al precedente art. 2, II comma, lettera a), è ripartita tra i seguenti enti:
- E.R. U.S.S.L. 64 - Presidio Ospedaliero di Monza;
- E.R. U.S.S.L. 37 - Presidio ospedaliero di Esine;
- E.R. U.S.S.L. 50/52 - Presidio Ospedaliero di Casalmaggiore;
- E.R. U.S.S.L. 75 - Ospedale S. Paolo;
- E.R. U.S S.L. 48 - Presidio Ospedaliero Destra Secchia;
- E.R. U.S S.L. 66 - Presidio Ospedaliero di Cinisello Balsamo.
Su proposta dell'Assessore alla Sanità, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua specificamente le opere da attuare e delibera la concessione dei relativi finanziamenti nei limiti della complessiva assegnazione, dopo aver accertato la conformità degli interventi alle previsioni della proposta di piano sanitario regionale.
2. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità e sentita la Commissione consiliare competente, approva piani di riparto delle somme autorizzate per le categorie di intervento di cui al precedente art. 2, II comma, lettere b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, individuando, in conformità alle indicazioni della presente legge e della proposta di piano sanitario regionale, gli interventi da attuare, gli Enti destinatari dei finanziamenti e l'entità delle somme da attribuire; l'approvazione dei piani di riparto vale quale concessione dei finanziamenti ivi previsti.
Art. 4. Interventi di cui all'art. 20 della
1. La disponibilità finanziaria prevista al precedente art. 2 - I comma - verrà incrementata dalla quota assegnata alla Regione ai sensi del Decreto Ministeriale di cui all'art. 20, II e III comma, della
2. La Giunta Regionale d'intesa con la competente commissione consiliare provvede alla ripartizione della quota di cui al precedente I comma fra le categorie di intervento previste dal precedente art. 2, nonché per le finalità specifiche indicate dal Decreto Ministeriale, attuativo dell'art. 20 della
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione del piano di interventi, di cui alla presente Legge, si fa fronte per l'anno finanziario 1989 con le disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli:
- 2.3.2.2.1353 «Assegnazione agli Enti responsabili per la gestione delle spese in capitale delle U.S.S.L. della quota statale in capitale del Fondo Nazionale Sanitario di cui alla
- 2.3.2.2.2146 «Quota del Fondo Sanitario Nazionale per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio e strumentale dei presidi sanitari»;
- 2.3.2.2.2148 «Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'innovazione del patrimonio edilizio e strumentale dei presidi sanitari»;
- 2.3.2.2.2150 «Quota del Fondo Sanitario Nazionale per le opere di trasformazione del patrimonio edilizio e strumentale dei presidi sanitari»;
- 2.3.2.2.1865 «Oneri da destinare all'acquisto ai sensi dell'art. 25
- II comma - della
capitale delle Unità Sanitarie Locali»; iscritti nello stato di previsione
delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.
2. Per il 1990, per l'attuazione del piano d'interventi, si fa fronte con le assegnazioni della quota in conto capitale del Fondo Sanitario Nazionale prevista in L. 274.977.000.000. L'assunzione degli impegni relativi a tale spesa è subordinata all'avvenuta assegnazione dallo Stato della corrispondente quota previamente iscritta nel bilancio regionale.
Art. 6. Clausola d'urgenza.
La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 53 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della